Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40355 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38326/2019 proposto da:

U.N., elettivamente domiciliato in Parma, via Bruno Longhi, 3, presso l’avvocato Alessandro Cimaglia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 16/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- U.N. è cittadino del Bangladesh. Ha raccontato di essere rimasto l’unico figlio a dover accudire i genitori, e di non avere risorse economiche per farlo: anche per tali ragioni di aver accettato il consiglio di emigrare in Libia, dove avrebbe potuto trovare lavoro. Invece, nel paese africano, è stato quasi ridotto in schiavitù, costretto per due anni e mezzo a lavorare senza compenso, per pagare il viaggio, e senza che comunque il suo lavoro fosse sufficiente. Con la conseguenza che gli usurai del suo paese si sono appropriati della casa nativa.

2.- Riuscito a fuggire dalla Libia, il ricorrente ha chiesto protezione internazionale e umanitaria, rigettata dal Tribunale con la motivazione che si tratta di un migrante economico, che non v’e’ in Bangladesh un pericolo di conflitto armato generalizzato, e che non è stata fornita prova della integrazione in Italia.

3.- Ricorre U. con tre motivi ed ulteriore memoria. V’e’ tardiva costituzione del Ministero, ma senza notifica del controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e L. n. 25 del 2008, art. 5.

Il ricorrente si duole di un difetto di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, che, se assolta, avrebbe consentito una migliore valutazione dei fatti.

Il motivo in tali termini è infondato.

Il Tribunale crede, sostanzialmente, al racconto del ricorrente, ma ritiene che le cause della sua migrazione, di natura economica, non consentano la protezione internazionale: la cooperazione del giudice serve a ricostruire la vicenda, ed il ricorrente si può dolere di una sua violazione ove quella vicenda sia ritenuta non creduta o ricostruita diversamente, cosi che non v’e’ violazione di quel dovere se i giudici di merito ritengono credibile il racconto, salva la sua irrilevanza ai fini della protezione.

6.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 15.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe escluso una situazione di conflitto armato generalizzato in Bangladesh sulla base di Coi non attendibili, trascurando invece la valutazione di fonti da cui quella situazione emerge chiaramente.

Il motivo è infondato.

Intanto, il Tribunale fa riferimento a fonti aggiornate ed attendibili (Easo, Hrv. Dipartimento Stato USA, ecc.), e comunque la censura circa l’attendibilità delle fonti, qualora vi si oppongano fonti contrarie, deve contenere almeno l’indicazione di quali esse siano e del loro contenuto: invece il ricorrente si limita a dire che da fonti diverse risulta una diversa situazione-rispetto a quella accertata – ma senza indicazione di quali tali fonti si tratta.

7.- Il terzo motivo denuncia omesso ed insufficiente motivazione, ed omesso esame di un fatto controverso e rilevante.

Ritiene il ricorrente che la motivazione resa quanto alla protezione umanitaria sia del tutto apparente e soprattutto che il Tribunale non ha tenuto conto del periodo trascorso in Libia e della sua incidenza sulla sua vulnerabilità.

Il motivo è fondato.

Ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020.

Il ricorrente ha allegato il suo vissuto in Libia, e vi ha fatto riferimento come un periodo di riduzione in schiavitù e di vessazioni, dunque di un periodo rilevante ai fini della valutazione della protezione umanitaria, che nella decisione di merito non è preso affatto in considerazione e che va invece tenuto in conto per verificare se, per la sua durata, per le condizioni di vita cui lo straniero è stato costretto, possa aver reso il ricorrente vulnerabile, e dunque possa costituire impedimento al rimpatrio.

8.- Va dunque accolto il terzo motivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta primo e secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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