LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38513/2019 proposto da:
M.I., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour, n. 32, presso l’avvocato Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1.- M.I. è cittadino del Bangladesh. Ha raccontato di essere espatriato dopo che, a causa della esondazione di un fiume, l’intera sua terra è andata distrutta: egli ha dovuto contrarre un prestito usuraio per ricostruire il raccolto, ma non è stato in grado di restituire la somma; è dunque caduto in disgrazia ed ha subito le minacce dei suoi creditori, che si sono impossessati della sua casa. Ha chiesto aiuto per l’espatrio ad un soggetto che anziché a Dubai lo ha portato in Libia dove ha subito vessazioni ed è stato anche malmenato, prima di giungere in Italia.
2.- Il Tribunale di Bologna non ha creduto al racconto, ed ha rigettato la protezione internazionale, cosi come quella umanitaria, ritenendo, in questo caso, non sufficientemente integrato il ricorrente in Italia.
3.- Il ricorso è basato su due motivi ed ulteriori memorie. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.
Il ricorrente ritiene che il giudizio di inverosimiglianza del suo racconto è stato compiuto in violazione dei criteri previsti da tale norma: in particolare, non è stato effettuato il dovuto riscontro con la situazione del Paese di origine, come la data della inondazione, che al Tribunale è apparsa genericamente riferita, e non si è tenuto alcun conto della documentazione allegata a dimostrazione della contrazione del mutuo.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente denuncia violazione dei criteri di valutazione della credibilità del racconto, come indicati nella L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
E’ noto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo l’criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).
E, sotto tale aspetto, i criteri di valutazione risultano rispettati. Il Tribunale ha tenuto conto della situazione del paese, quale parametro di riscontro – in ordine alle conseguenze dell’inadempimento di un debito pecuniario – ed ha anche tenuto conto dell’accordo fatto, come riferito dal ricorrente, senza che fosse bisogno dunque menzionare il testo contrattuale.
Ne’ era dovere del giudice di merito porre domande specifiche, né la violazione di un eventuale tale dovere è qui censurabile attenendo alla valutazione in fatto della credibilità del racconto.
6.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.
Il ricorrente di duole di una apodittica esclusione dei motivi umanitari, ed in particolare di una omessa valutazione del periodo trascorso in Libia.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020).
Il ricorrente aveva allegato di aver trascorso un periodo in Libia in condizioni disumane, di essere stato percosso ripetutamente da soggetti che ne sfruttavano il lavoro, circostanza che, giusto il principio sopra ricordato, ha rilevanza ai fini della vulnerabilità e che andava tenuto in considerazione.
7.- Il ricorso va accolto in tali termini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021