Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40357 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32092/2019 proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’avv.to Alessandro Praticò, del Foro di Torino, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 5790/2019, depositato e comunicato il 16.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 del Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.G., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto aveva iniziato a lavorare come saldatore su un terreno che aveva ereditato dal padre: ha aggiunto che i saggi del villaggio lo avevano invitato a restituirlo alla comunità, arrivando a minacciarlo di morte, ragione per cui temeva che anche il rientro in patria avrebbe pregiudicato la sua sopravvivenza.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6 e 14 e del D.Lgs. n. 75 del 2008, art. 8, dell’art. 2 CEDU nonché il vizio di motivazione per l’inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132 c.p.c., n. 4; lamenta altresì l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, e l’inadempimento del dovere di cooperazione officiosa del giudice.

1.1. Assume che il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto, omettendo tuttavia di provvedere al rinnovo dell’audizione che era stata richiesta; che, inoltre era sufficiente dimostrare la credibilità in via indiziaria; che, infine, in relazione alla protezione sussidiaria non era stato adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria.

2. Il motivo è inammissibile.

Il Collegio osserva, preliminarmente, che le argomentazioni sottese alla censura sono del tutto incoerenti con la rubrica prospettata e mancano, quindi, di specificità.

2.1. Inoltre, si rileva che la motivazione della sentenza in punto di credibilità è congrua e logica avendo evidenziato tutte le contraddizioni emerse nel racconto narrato (cfr. pagg. 4 e 5 del decreto impugnato): né il ricorrente si è fatto carico, come era suo onere, di indicare quali fatti avrebbe dovuto chiarire l’audizione richiesta e non espletata.

2.2. Non appare, dunque, fondata la censura volta a contestare la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dettato in tema di obblighi di informazione relativi al paese di origine, da acquisire ex officio, qualora, in mancanza di prove, tali informazioni si rendano necessarie per una complessiva valutazione di coerenza della narrazione.

2.3. Non ricorre, nella specie, alcun vizio di scomposizione atomistica del racconto, né un’analisi di singole circostanze isolate dal contesto e condotta in modo del tutto avulso rispetto alla struttura complessiva del narrato.

2.4. Infatti, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come la difesa del ricorrente abbia, per altro verso, omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte del giudice del merito, delle vicende di fatto asseritamene trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto ad una diversa risoluzione dell’odierna controversia.

2.5. Il ricorrente, pertanto, altro non prospetta se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in una dimensione solo astrattamente e genericamente critica, dovendo per converso ritenersi che la motivazione adottata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata è articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, che si dipana in termini lineari e logicamente coerenti, sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di sufficiente ragionevolezza e linearità.

2.6. Infine, quanto alla critica circa l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, assolto, in thesi, attraverso fonti non aggiornate, la censura è inammissibile perché non tiene conto che le COI indicate risalgono alla data della decisione (USDOS 2018; EASO 2019, cfr. pag. 9 del decreto) ed osservano, pertanto la prescrizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; e che non sono state indicate fonti diverse, più aggiornate e conducenti ad una diversa soluzione della controversia, fatto questo che rende la censura priva di decisività (cfr. e multis Cass. 7105/2021).

3 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ancora, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.LGS. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, dell’art. 5, comma 6 TUI, nonché degli artt. 2 e 10 Cost., artt. 2 ed 8 Conv. Europea Dir Uomo.

3.1. Lamenta altresì il difetto di motivazione ed il difetto di valutazione comparativa fra l’integrazione raggiunta in Italia e le condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine.

3.2. Il motivo è fondato.

Tribunale, infatti, da una parte ha svalutato l’integrazione lavorativa, omettendo di dare conto della durata del contratto di lavoro prodotto del quale ha esaminato criticamente soltanto la circostanza che era stato stipulato due giorni dopo l’udienza di comparizione, pur se la produzione era stata autorizzata dal giudice ed era avvenuta entro il termine assegnato – e di farne oggetto, in relazione a ciò, di compiuta valutazione dell’integrazione raggiunta; inoltre, ha omesso del tutto di acquisire COI aggiornate sulla tutela dei diritti fondamentali nel paese di provenienza, limitandosi ad affermare che non vi era prova di un incolmabile squilibrio fra i due contesti di vita, con riferimento alla credibilità del racconto la quale, rispetto alla protezione umanitaria, assume un rilievo del tutto marginale; a ciò si aggiunge che rispetto alla situazione sociopolitica ed economica del paese di provenienza ed al livello di tutela dei diritti fondamentali non è stato svolto alcun accertamento.

3.3. In tal modo risultano violate tutte le norme indicate in rubrica.

4. In conclusione, il decreto deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione per il riesame della controversia sulla base dei seguenti principi di diritto:

a. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

b. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

c. “il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5”.

Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo. Cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto e rinvia per il riesame della controversia al Tribunale di Torino, in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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