LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32102/2019 proposto da:
U.M., rappresentato e difeso dall’avv.to Alessandro Praticò, del Foro di Torino, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 5856/2019 depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. U.M., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le torme gridate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato perseguitato e discriminato a causa della sua incapacità di procreare, condizione che era fonte di maltrattamenti e segregazione.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo ed il secondo motivo, ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), art. 7, comma 1, lett. b), comma 2, lett. a), art. 8, lett. d), art. 14, lett. b): assume che era stata illegittimamente negata rilevanza ai fini del riconoscimento della protezioni maggiori invocate, dell’assenza di una adeguata protezione interna a causa della sua condizione patologica di sterilità maschile (primo motivo); lamenta, altresì, il difetto assoluto di motivazione (secondo motivo).
2 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta motivazione apparente in ordine al giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale attraverso un mero rinvio acritico alla valutazione della commissione territoriale.
Con il quarto motivo deduce, altresì, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, assumendo l’erronea articolazione del giudizio di credibilità del racconto che il Tribunale aveva fondato genericamente sulle carenze delle sue dichiarazioni, desunte tuttavia dalla sola lettura del verbale sintetico, mancando la videoregistrazione e non essendo stata disposta la sua audizione.
4. Con il quinto ed il sesto motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 5, comma 6 TUI e dell’art. 10 Cost., nonché la mancata valutazione della situazione socio politica del paese di origine ai fini dell’esame della protezione umanitaria (quinto motivo). Lamenta, altresì, l’omessa valutazione dei fatti decisivi da lui prospettati in relazione a tale situazione.
5. I primi tre motivi devono essere congiuntamente esaminati perché sono intrinsecamente connessi.
5.1. Il secondo ed il terzo, in parte sovrapponibili, rappresentano l’antecedente logico del primo.
Con essi il ricorrente lamenta una motivazione apparente in ordine al giudizio di credibilità dei fatti narrati ed, in particolare, della particolare condizione di sterilità in cui versava, dalla quale era derivato dileggio, discriminazione ed, in definitiva, una forma di persecuzione sfociata anche in atti di violenza, in relazione ai quali era stata anche prodotta documentazione medica.
Tale condizione è stata oggetto di una apodittica valutazione del Tribunale che si è limitato ad affermare che il ricorrente non era in grado di “illustrare” la documentazione medica prodotta, riscontrando la contraddizione nella circostanza che egli avrebbe adottato una figlia quando non era più in Bangladesh.
5.2. Al riguardo, si osserva che le circostanze estrapolate configurano una illegittima atomizzazione dell’intero racconto a pregiudicano del tutto a visione complessiva di esso, predicato dal paradigma valutativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche perché non sono state acquisite C.O.I. aggiornate sulla specifica questione, al fine di verificare se il pregiudizio denunciato, e cioè la persecuzione subita, potesse trovare riscontro nel paese di origine.
5.3. Sul punto, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati; e rimane in ogni fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023-01).
5.4. Da ciò deriva anche la parziale fondatezza del primo motivo, anche se limitatamente al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), fattispecie considerata alla luce di una erronea valutazione della credibilità del racconto, dovendosi, per il resto, respingere la censura, in quanto non ricorrono i presupposti delle fattispecie di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e c), dello status di rifugiato.
6. Il quarto motivo rimane logicamente assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo.
7. Il quinto motivo è fondato.
Il Tribunale ha del tutto omesso di valutare la situazione del paese di provenienza in relazione al livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine con riferimento alla protezione umanitaria e, conseguentemente, di svolgere un credibile raffronto fra esso ed il livello di integrazione raggiunto in Italia che, sia pur esaminato, era privo del fondamentale termine di raffronto, anche alla luce del principio di “comparazione attenuata” predicato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alle modalità con le quali essa deve essere svolto (cfr. Cass. 1104/2020; Cass. SU 24413/2021).
8. Il sesto motivo rimane logicamente assorbito.
9. Il decreto, dunque, deve essere cassato in relazione al primo, secondo terzo e quinto motivo, assorbiti il quarto ed il sesto; e la controversia rinviata a Tribunale di Torino, in diversa composizione per il suo riesame alla luce dei principi di diritto sopra e sotto evidenziati:
a. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare” produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
b. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, vizio di violazione di legge”;
c. “il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta, configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.
1. Il Tribunale dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo; dichiara assorbiti il quarto ed il sesto: cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia per il riesame della controversia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021