LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6237-2020 proposto da:
A.D., e G.M., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOLANTI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1577/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Bari ha respinto l’appello proposto da A.D. e G.M., in qualità di esercenti la potestà sulla minore A.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di condanna del Ministero della Salute alla corresponsione dell’indennità L. n. 210 del 992, ex art. 2, in relazione alla grave ipoacusia, asseritamente insorta a seguito della somministrazione del vaccino MPR;
2. la Corte, riassunti i fatti di causa e dato atto dell’avvenuta rinnovazione in grado d’appello della consulenza tecnica d’ufficio, ha rilevato che l’ausiliare, al pari di quello nominato dal Tribunale, aveva escluso il necessario nesso causale fra la vaccinazione e l’insorgenza della patologia ed aveva anche sottolineato che la letteratura scientifica citata dagli appellanti si riferiva, in un caso, a ipoacusia monolaterale, non bilaterale, e nell’altro ad un’ipotesi in cui il danno permanente era sorto quale esito invalidante di meningite seguita alla vaccinazione;
3. il giudice d’appello, infine, ha aggiunto che le richiamate conclusioni non erano state oggetto di specifica contestazione e che solo all’udienza di discussione era stata depositata consulenza tecnica, favorevole agli appellanti, disposta in altro giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno;
4. ha ritenuto tardiva la produzione documentale, evidenziando che le valutazioni dovevano essere sottoposte all’attenzione del consulente nominato dalla Corte;
5. per la cassazione della sentenza G.M. e A.D. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha replicato con controricorso il Ministero della Salute;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la consulenza tecnica disposta in altro giudizio poteva essere prodotta solo all’udienza di discussione, atteso che era stata depositata nella cancelleria il 30 maggio 2019;
1.1. i ricorrenti aggiungono che nel giudizio di risarcimento del danno il Tribunale, in ragione della stridente divergenza fra le conclusioni espresse in merito alla sussistenza o meno del nesso causale, aveva ritenuto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio “superspecialistico e multidisciplinare”, approfondimento che anche la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare;
2. il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 437 c.p.c., ed assume che il giudice d’appello avrebbe dovuto acquisire la consulenza tecnica e disporre d’ufficio gli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio al fine di superare ogni incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione;
3. infine con la terza censura si eccepisce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata perché il giudice d’appello avrebbe dovuto indicare con motivazione logica e coerente le ragioni per le quali non poteva essere acquisita la consulenza disposta in altro giudizio;
4. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni perché manifestamente infondata è la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo;
la consulenza tecnica disposta in altro giudizio, liberamente valutabile dal giudice del merito, deve essere acquisita nel rispetto delle regole che disciplinano la produzione documentale (cfr. Cass. n. 10599/2014; Cass. n. 9097/2021; Cass. n. 9950/2021) e pertanto, quanto al giudizio d’appello, opera il principio secondo cui il potere di acquisizione che ha natura discrezionale è esercitabile qualora si tratti di prova indispensabile ai fini della decisione della causa, dotata di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (Cass. n. 17196/2018; Cass. n. 25434/2019);
4.1. la richiamata indispensabilità non ricorre nella fattispecie perché, in disparte la natura della consulenza tecnica, non può essere ritenuto tale un parere tecnico difforme da quello già ritualmente acquisito al giudizio, all’esito della rinnovazione disposta in grado di appello, coincidente con quello espresso dall’ausiliare nominato dal Tribunale;
5. non si ravvisa, poi, il vizio motivazionale perché, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, all’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, ” in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”;
5.1. nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie perché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali meritavano condivisione le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio ed ha sottolineato anche che l’ausiliare aveva fornito adeguata risposta ai rilievi critici di parte appellante;
6. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
6.1. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021