LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12031-2020 proposto da:
L.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3872/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da L.P.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento dell’assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo in servizio all’estero;
2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato che l’appellante, in quanto non incardinata nei ruoli del Ministero, non poteva invocare il principio di parità di trattamento rispetto al personale amministrativo del MAE ed ha precisato che per il personale scolastico a termine assegnato a sedi estere il legislatore e le parti collettive hanno dettato una disciplina speciale;
3. il giudice d’appello ha escluso la denunciata discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, egualmente inviati all’estero, e, premessa la natura non retributiva dell’assegno di sede, ha evidenziato che l’emolumento è volto a colmare il disagio economico connesso al trasferimento in un Paese straniero, disagio che è attenuato per il personale supplente destinato a rimanere presso la sede estera per un periodo limitato nel tempo;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.P.M. sulla base di due motivi, ai quali il Ministero ha opposto difese con controricorso;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 58, del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 651 e 658, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45, e rileva, in sintesi, che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658, quanto all’assegno di sede, non opera alcuna distinzione fra personale di ruolo e non di ruolo, sicché non poteva la contrattazione collettiva prevedere che ai supplenti venisse corrisposta solo una quota variabile dell’indennità riconosciuta agli assunti a tempo indeterminato, quantificata in misura tale da assicurare l’invarianza rispetto agli importi corrisposti alla data del marzo 2000;
2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione della Dir. n. 99/70/CE, e dell’accordo quadro alla stessa allegato, del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 640, 651, 658, del CCNL 29 novembre 2007, art. 77 e ss., e art. 106, della L. n. 10 del 2011, del D.Lgs. n. 62 del 1998, artt. 5 e 27, del D.P.R. n. 18 del 1967, e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto giustificata la diversità di trattamento, senza indicare le ragioni per le quali gli oneri connessi allo stabile trasferimento della residenza dovrebbero essere maggiori rispetto a quelli affrontati dal docente assunto a tempo determinato, il quale, tra l’altro, non percepisce le indennità riconosciute a quello di ruolo;
2.1. la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia e precisa che ha errato la Corte territoriale nel ritenerla non pertinente, innanzitutto perché il giudice Eurounitario ha chiarito che le condizioni di impiego comprendono anche gli istituti non strettamente retributivi ed inoltre perché lo stesso ha precisato che la disparità può essere giustificata solo da elementi di differenziazione inerenti le modalità di espletamento della prestazione, non sussistenti nella fattispecie;
3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112 del 2021;
3.1. con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia inerente la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato, stabilito dalla Dir. n. 1999/70/CE, e dall’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinate, giurisprudenza alla luce della quale si è statuito che “In tema di personale scolastico, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir. n. 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18”;
8. il controricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità, sicché la sentenza impugnata, che dal richiamato principio si è discostata, va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;
9. non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021