Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40361 del 16/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13294-2020 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4530/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, ha condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento in favore di M.M. della somma di Euro 2.759,09 a titolo differenze sull’assegno di sede corrisposto nell’anno scolastico 2015/2016 per il servizio prestato, quale docente a tempo determinato, presso l’Istituto Italiano Statale Onnicomprensivo di *****;

2. la Corte territoriale, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato che, a prescindere dall’applicabilità o meno del solo del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 651, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la domanda doveva essere accolta sulla base del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego imposto dalla Dir. n. 1999/70/CE, allegato Accordo Quadro, clausola 4, perché la diversità tra l’assegno di sede liquidato agli assunti a tempo indeterminato e quello riconosciuto, solo in misura percentuale, ai supplenti non è giustificata da ragioni oggettive posto che l’assegno, di natura indennitaria, compensa il disagio che deriva dall’assegnazione all’estero, vissuto in eguale misura da entrambe le categorie in comparazione;

3. ha aggiunto che l’affermazione secondo cui i docenti assunti a tempo determinato esprimerebbero una minore professionalità rispetto agli insegnanti di ruolo risulta essere “una petizione di principio priva di concreto riscontro probatorio” e, comunque, inidonea a giustificare la disparità quanto all’assegno di sede, che non ha una funzione di “premialità meritocrafica”;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo di ricorso, al quale ha opposto difese con controricorso M.M.;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della Dir. n. 99/70/CE, e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 625,639,640,651 e 658; del c.c.n.l. comparto scuola 29 novembre 2007, art. 77 e ss.; del D.Lgs. n. 62 del 1998, artt. 5,26 e 27; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45; del D.P.R. n. 18 del 1967; del c.c.n.l. comparto scuola 29 novembre 2007, art. 106, con riferimento alla tabella prevista dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658; del CCNL 24 febbraio 2000, art. 16; del D.P.R. n. 215 del 1967; dell’art. 97 Cost.;

1.1. sostiene, in sintesi, l’inapplicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, ed aggiunge che per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico;

1.2. evidenzia, inoltre, che l’esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo e, pertanto, la rivendicata parificazione determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei vincitori di concorso, che la Corte di Giustizia con la sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter, ha ritenuto in contrasto con il diritto dell’Unione;

2. il ricorso è infondato e va rigettato perché la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto recentemente enunciato da Cass. n. 12369/2020 e ribadito da Cass. nn. 7756, 7755, 7754, 11112 del 2021;

2.1. con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia inerente la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato, stabilito dalla Dir. n. 1999/70/CE, e dall’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinate, giurisprudenza alla luce della quale si è statuito che “In tema di personale scolastico, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della Dir. n. 1999/70/CE, allegato Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, punto 1, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18”;

8. il ricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso e continua a fare leva sulle diverse modalità di selezione degli assunti a tempo determinato che la Corte di Giustizia anche con la pronuncia richiamata dal ricorrente (sentenza 20 settembre 2018, C-466/17, Motter) ha ritenuto non sufficiente a giustificare una disparità di trattamento, ribadendo ai punti 33-34 e 3738 la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”;

8.1. a quest’ultimo riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che l’assegno di sede non ha carattere premiale ed è volto unicamente a compensare le maggiori spese ed il disagio derivati dal trasferimento all’estero che, all’evidenza, non si pongono in termini diversi a seconda che il rapporto sia a tempo determinato o indeterminato;

9. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018) e non risultando nel caso di specie elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale;

11. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472