LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3550-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente-
contro
B.M.G., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE CARROZZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 853/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata l’11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS, ha dichiarato legittima l’iscrizione di B.M.G. alla Gestione separata, in relazione all’attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense, per mancato raggiungimento dei limiti di reddito, presso cui versava solo il contributo integrativo; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto per l’anno 2005, escludendo che la mancata compilazione del “Quadro RR” integrasse un occultamento doloso del debito contributivo.
2. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, B.M.G..
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, e art. 18, comma 4.
5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.
6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8.
7. Il ricorso non può trovare accoglimento.
8. Anzitutto, per difetto di autosufficienza, atteso che nel ricorso in cassazione l’Istituto non ha trascritto il documento su cui la censura si fonda né ha provveduto alla necessaria localizzazione negli atti processuali e al deposito degli stessi (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021).
9. Deve ribadirsi, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (v. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006).
10. Il motivo di ricorso è comunque inammissibile poiché l’INPS denuncia un errore di diritto (violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.) mentre l’accertamento di un comportamento occulto configura una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), “dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021).
11. Sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile.
12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Raffaele Carrozza, antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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