Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40363 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6390-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 43, presso lo studio dell’avvocato MAURO CATI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO URAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Cagliari ha respinto, sia pure con diversa motivazione, l’appello dell’INPS, ritenendo sussistente l’obbligo dell’appellato, ingegnere libero professionista e lavoratore dipendente, di iscriversi alla Gestione separata, ma prescritti i crediti contributivi vantati dall’Istituto per l’anno 2009.

2. La Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (16.6.10 per i redditi 2009) ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto all’avviso di pagamento giunto al destinatario il 30.6.15.

3. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso C.G..

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, per avere la Corte di merito dichiarato l’intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010.

6. Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento.

7. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

8. Deve ulteriormente rilevarsi, come recentemente statuito da questa Corte in relazione a fattispecie analoghe (v. Cass. n. 10273 del 2021), che il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, cit., art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, art. 62- bis, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b).

9. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del motivo di ricorso dell’Istituto; che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).

10. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010, mentre lo stesso risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, lett. a), con la conseguenza che il termine suddetto non era ancora scaduto alla data del 30.6.2015, di notifica della richiesta di pagamento da parte dell’INPS.

11. Per le ragioni esposte, il ricorso dell’Istituto deve trovare accoglimento. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per l’esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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