LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4728-2020 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PATTERI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9112/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 22 ottobre 2019, il Tribunale di Roma in relazione all’atto di dissenso depositato da A.F. all’esito negativo dell’accertamento tecnico preventivo dallo stesso promosso nei confronti dell’INPS relativo alla ricorrenza del requisito sanitario per l’attribuzione in favore del medesimo, già riconosciuto invalido al 100% con diritto alla pensione di inabilità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 12, dell’assegno ordinario di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1, accoglieva l’opposizione accertando il diritto del ricorrente all’assegno di invalidità con decorrenza dall’1.5.2018 e condannando l’INPS al pagamento di quanto di spettanza a quel titolo ed al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
– che, per la cassazione di tale decisione ricorre l’ A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, della L. n. 794 del 1942, art. 24, comma 1, del D.M. n. 585 del 1994, art. 4, comma 1, e della L. n. 1051 del 1957, lamenta a carico del Tribunale l’immotivata liquidazione delle spese di lite sotto il limite minimo di tariffa, indicando in via principale in Euro 6.629,00 l’importo minimo invece dovuto per le due fasi del giudizio da cui detrarre l’importo già liquidato;
– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. lamenta la non conformità a diritto della medesima statuizione sulle spese assumendone il contrasto con il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass., ord., n. 24492/2016) per il quale una liquidazione giudiziale “simbolica” dei compensi al difensore lede il decoro della professione;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, meritano accoglimento;
che, infatti, deve considerarsi come, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), risulti applicabile il criterio del cumulo fino ad un massimo di dieci le annualità domandate previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 2, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (cfr. Cass. n. 16656/2012, conf. Cass. n. 10454/2015, Cass. SS.UU. 10455/2013 e, infine Cass. 12460/2020 derivandone, di conseguenza, relativamente al caso in esame, l’individuazione del valore della causa tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta e dei parametri minimi stabiliti per tale scaglione e, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa dei merito, la determinazione dei minimi in Euro 1212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, per effetto della riduzione delle prime due voci per il 50% e della terza per il 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dovendo così interpretarsi il disposto del predetto art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70%” dell’importo liquidato per tale fase) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tabella 4 (cause di previdenza), in Euro 3.903,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 810,00 per lo studio della controversia, Euro 573,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 769,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione e 1.750,00 per la fase decisionale, per effetto della riduzione delle prime due voci e dell’ultima per il 50% e della terza per il 70%, ai sensi ancora del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ricorrendo la ragione suddetta);
che, avuto riguardo all’importo dianzi delineato, appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato provvedimento sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni dei compensi previsti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle predette singole fasi processuali;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, disponendo la liquidazione delle spese del giudizio di merito, da distrarsi in favore dell’avv. Ester Ferrari Morandi, dichiaratasi antistatario, nel complessivo importo di Euro 5.115,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, nella somma così risultante va operata la sottrazione dell’importo già liquidato con condanna dell’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 5.115,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario, operata la sottrazione dell’importo già liquidato, come indicato nella parte (Ndr. Testo originale non comprensibile). Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021