LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12009-2020 proposto da:
A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNARITA MARASCO e PIETRO QUINTO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di FAGGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DE FEIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1186/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. con ordinanza n. 14056 del 1 giugno 2018 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – n. 212/2016 con la quale, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione proposta da A.B., il Comune di Faggiano era stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 150.388,30, pari alle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, detratto l’aliunde perceptum, nonché dell’ulteriore importo di Euro 25.064,72, liquidato a titolo di danno non patrimoniale;
2. il giudizio di rinvio, instaurato ad iniziativa del Comune, originario appellante, è stato definito dalla Corte d’appello di Lecce con la sentenza impugnata, avverso la quale A.B. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, resistito dal Comune di Faggiano con tempestivo controricorso;
3. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
4. con nota del 5 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente nonché, per accettazione, dal Sindaco del Comune di Faggiano
CONSIDERATO
che:
con atto del 10 settembre 2021 le parti hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia, avendo transatto la controversia, ed hanno concordemente richiesto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
2. la rinuncia al ricorso, formulata nel rispetto dell’art. 390 c.p.c., comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della fissazione dell’adunanza camerale (Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. nn. 211/2004, 1913/2008, 14138/2015);
non occorre pronunciare sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4, né sussistono i presupposti richiesti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 12, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021