LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 35515/19 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato a Napoli, p.za Cavour n. 139, presso l’avvocato Luigi Migliaccio, che lo difende in virtù
di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli 22.10.2019 n. 7700;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. O.O., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese “per sottrarsi ad una condizione di forte compressione dei diritti fondamentali” (così il ricorso, p. 1); di essere espatriato in Libia, dove venne sequestrato a scopo di estorsione; che il proprio padre, per pagare il riscatto, si indebitò fortemente; di non potere rientrare nel proprio paese per timore di rappresaglie da parte dei creditori paterni, cui il prestito non era stato restituito; che, inoltre, in Nigeria esercitava di mestiere di sarto ed aveva degli apprendisti i quali lo avevano pagato per insegnar loro il mestiere; che era espatriato senza restituire a costoro il denaro ricevuto; che temeva di essere minacciato ed ucciso anche da queste persone in caso di rimpatrio.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento O.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Napoli, che la rigettò con Decreto 22 ottobre 2019, n. 7700.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché:
a1) i fatti raccontati dal richiedente non integravano gli estremi di una “persecuzione” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007;
a2) il rapimento e le sofferenze patite in Libia non integravano gli estremi del “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. c), in quanto in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe rientrato in Nigeria, e non in Libia;
a3) in ogni caso, il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da O.O. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4 e 5.
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene varie censure che debbono essere così riordinate:
a) con una prima censura il ricorrente investe il giudizio con cui il Tribunale ha ritenuto inattendibile il suo racconto. Deduce che le contraddizioni rilevate dal Tribunale erano in realtà insignificanti; che potevano essere teoricamente ascritte alle cause più disparate (ad esempio “la mancata costituzione dinanzi alla commissione territoriale di un clima di fiducia”;
b) con una seconda censura il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente gli ha imputato, quale fattore dimostrativo della non credibilità soggettiva, di non aver prodotto i documenti dimostrativi della verità dei fatti narrati, senza concedergli alcun termine per farlo;
c) con una terza censura il ricorrente sostiene che il Tribunale non aveva assolto il dovere di cooperazione istruttoria, e non aveva indicato alcuna fonte attendibile ed aggiornata a sostegno della sua decisione.
1.1. Va esaminata per prima la censura sub c), in quanto pone una questione processuale.
Essa è infondata, dal momento che la ritenuta inattendibilità soggettiva del richiedente esonerava il Tribunale dal dovere di qualsiasi cooperazione istruttoria.
In ogni caso la cooperazione istruttoria è inconcepibile con riferimento a fatti meramente privati, quali quelli riferiti dal ricorrente.
1.2. Le due restanti censure sono inammissibili.
Esse infatti censurano un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale per di più ha valutato l’attendibilità del richiedente con ampia e approfondita motivazione.
Lo stabilire, poi, se davvero i tentennamenti del richiedente erano o non erano indice di insincerità non è questione che possa sottoporsi al giudice di legittimità.
2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta, formalmente, il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Il motivo è rivolto contro il capo di decreto che ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il motivo si appunta contro il giudizio con cui il Tribunale ha ritenuto non assolto, da parte del richiedente asilo, l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda di protezione umanitaria.
Deduce in senso contrario il ricorrente che a fondamento di tale domanda aveva allegato:
-) di essere stato sequestrato e torturato durante il transito in Libia;
-) di avere documentato lo svolgimento in Italia di attività lavorativa che aveva comportato la sua integrazione sociale;
-) che in ogni caso il Tribunale non aveva indagato ex officio sulla condizione della tutela dei diritti umani nel paese di provenienza.
2.1. La prima censura è infondata, in quanto il Tribunale non ha affatto omesso di esaminare le vicende (dichiarate, ma non provate) trascorse dal richiedente asilo durante il soggiorno in Libia.
La seconda censura è del pari infondata, in quanto lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, da solo, non giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2.2. La terza censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).
Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.
Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto. Da ciò discendono due corollari.
Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.
Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertata d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente), al fine di stabilire se il richiedente sia esposto al rischio di una compromissione dei diritti fondamentali al di sotto del loro “nucleo irriducibile”.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente accertato ex officio se in Nigeria sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ma altrettanto non ha fatto al fine di accertare se i diritti inviolabili della persona siano o non siano, in quel Paese, gravemente compromessi in modo intollerabile.
Il Tribunale infatti non ha indicato alcuna fonte di informazione, attendibile ed aggiornata, che sia stata esposta in motivazione, concernente la tutela dei diritti umani.
Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, indagando ex officio sulla esistenza o meno nel Paese di provenienza del richiedente di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali cui il richiedente in caso di rimpatrio possa essere esposto.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorsi nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021