Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40369 del 16/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31811/2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi 51, presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Miraglia Raffaele;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- I.M. è cittadino pakistano. Ha raccontato di essere andato via dal Pakistan dopo che, avendo fatto una fuga d’amore con una ragazza, promessa in sposa al cugino, era rientrato nel suo villeggio su mediazione del padre, ma il fratello aveva ucciso la donna avvelenandola: la situazione si era dunque complicata obbligandolo alla fuga.

2.- Il Tribunale di Bologna ha ritenuto inverosimile il racconto, anche in ragione della situazione del paese di origine quanto ai matrimoni avversati dalle famiglie; ha escluso conflitto armato generalizzato; ha escluso un livello di integrazione sufficiente.

3.- I. ricorre con cinque motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.- I primi due motivi attengono a comune questione e vanno trattati insieme. Entrambi denunciano violazione degli artt. 102 e 111 Cost., nonché violazione della L. n. 46 del 2017, art. 2.

Il ricorrente si duole del fatto, con il primo motivo, che il collegio abbia delegato un giudice onorario alla sua audizione ed eccepisce la circostanza che in materia di protezione internazionale è fatto divieto ai giudici onorari di prendere parte alla decisione. Il collegio avrebbe pure delegato a quel giudice di predisporre “una bozza della sentenza”.

Questo primo motivo è infondato.

E’ infatti stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (Sez. Un. 5425/2021).

Per quanto attiene alla delega di attività decisoria, essa è da considerarsi tamquam non esset, dal momento che la “bozza di sentenza” non è un atto processuale, e solo gli atti processuali possono essere delegati dal collegio ad un istruttore, e dunque si tratta di una delega extra ordinem, di un’attività non processuale, ma di mero ausilio al giudice, né risulta che quella bozza, ove vi sia stata, e non ve ne prova abbia influenzato la decisione.

Con il secondo motivo, invece, e in contraddizione con il primo, il ricorrente si duole della circostanza che poi il giudice delegato a quell’incombente, ossia alla sua audizione non abbia fatto parte del collegio, e che quindi la causa è stata decisa da un collegio diverso.

Ma, da un lato, il giudice delegato ad assumere la prova non era del collegio, ma un terzo, per l’appunto, delegato ad un incombente, per altro verso è principio secondo cui la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullità della sentenza emessa, perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice (Sez. 3, 23423/2014; Sez. 1, 22238/ 2017).

6.- Terzo e quarto motivo vertono sul giudizio di credibilità, e denunciano violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Secondo il ricorrente il Tribunale, oltre a non aver compiuto sufficiente sforzo istruttorio, non ha in particolare cercato riscontro alla narrazione nella situazione del paese di origine, come è imposto dalla norma citata.

Il motivo è infondato.

Va sempre ribadito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Il Tribunale ha in realtà cercato riscontri oggetti al racconto offerto dal ricorrente e li ha cercati proprio nella situazione del paese di origine, rilevando che in quel sistema sociale è l’uomo e non la donna a rischiare in casi simili.

Inoltre, ed è giudizio di fatto che qui non può essere messo in discussione, ha evidenziato che il certificato di morte della donna riportava cause naturali e non già dovute ad azioni dell’uomo: avvelenamento, in particolare, come aveva sostenuto il ricorrente.

Non v’e’ dunque violazione alcuna dei criteri di giudizio sulla credibilità del racconto.

7.- Il quinto motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e della L. n. 25 del 2008, art. 5.

Il ricorrente si duole della circostanza che il Tribunale non ha tenuto conto che egli non poteva chiedere protezione alle autorità di polizia, che sono corrotte e alcunché avrebbero fatto se chiamate in causa. In sostanza si duole di una errata interpretazione del requisito della persecuzione, che è ravvisabile quando lo straniero non riesce o non può ottenere adeguata protezione da parte delle forze dell’ordine sempre che l’abbia chiesta.

Questo motivo è inammissibile.

Esso presuppone che il racconto sia ritenuto credibile, posto che solo in tal caso vanno valutate le condizioni di cui dell’art. 14 citato, lett. a) e b).

Stimare se era possibile o no chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine, al fine di stabilire se l’inutilità di tale sforzo manifesta una persecuzione, presuppone aver ritenuto credibile la vicenda.

8.- Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472