Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40370 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35938/2019 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in Castelfidardo (AN), via Paolo Soprani, 28, presso lo studio dell’avvocato Mario Novelli, da cui è

rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1.- J.B. è cittadino del *****. Ha raccontato di essere espatriato dal suo paese per sfuggire alle violenze dello zio, sotto la cui protezione era caduto dopo la morte del padre, e che sfruttava il suo lavoro.

2.- Il Tribunale di Ancona, pur ritenendo credibile il racconto, ha ritenuto che la vicenda narrata si inserisca in rapporti di tipo privato, non rilevanti ai fini della protezione internazionale, che richiede persecuzioni provenienti dai pubblici poteri; ha altresì escluso situazioni di conflitto armato in Gambia, ed ha ritenuto non integrato sufficientemente in Italia il ricorrente, non provvisto di un lavoro adeguato.

3.-I motivi di ricorso sono quattro. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5.- I quattro motivi di ricorso sono fondati su argomenti comuni, e denunciano sia violazione di legge – in particolare L. n. 251 del 2007, art. 14, L. n. 25 del 2008, art. 5, L. n. 286 del 1998, art. 5 – che omesso esame di un fatto rilevante e motivazione insufficiente.

6.-Primo, secondo e terzo motivo possono valutarsi insieme in quanto contengono sia censure mosse alla valutazione adeguata ed attendibile della situazione del Gambia, ai fini della protezione internazionale, che alla valutazione adella situazione sia del Gambia che del paese di transito ai fini della protezione umanitaria.

Sono fondati nei termini che seguono.

Non è fondata la censura di violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, quanto alla adeguata valutazione della situazione di conflitto armato in Gambia, posto che il Tribunale ha fatto riferimento a fonti attendibili ed aggiornate (EASO 2017 e The Gardian 2018).

E’ invece del tutto omessa la valutazione del periodo trascorso nel paese di transito, la Libia, ai fini della vulnerabilità del ricorrente, quanto al suo diritto al permesso di soggiorno.

E’ principio quello per il quale ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/ 2020).

Il ricorrente ha allegato di aver subito vessazioni che hanno inciso sulla sua vulnerabilità, ed ha altresì supportato tale allegazione con un certificato medico attestante quella sua condizione.

Il Tribunale ha omesso ogni considerazione di tale fatto, rilevante, come si è detto, ai fini della protezione umanitaria.

7.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5. Il ricorrente si duole di una errata considerazione della sua integrazione in Italia e di una apparente se non del tutto insufficiente motivazione quanto alla rilevanza di questa circostanza.

Il motivo è fondato.

La motivazione del Tribunale, che ricorre anche in altri decreti in modo del tutto simile, è basata su argomenti non pertinenti al caso concreto: si fa riferimento ad un contratto di lavoro che garantisce solo 457,99 Euro mensili, somma indicativa di una scarsa integrazione lavorativa. Argomento che, da un lato, non pertiene al caso concreto, non avendo il ricorrente mai allegato di guadagnare quella cifra; e che per altro verso è infondata, non potendosi stabilire l’integrazione sociale dal livello della retribuzione. Inoltre, come secondo argomento, si fa riferimento alla circostanza che la conclusione del contratto di lavoro sarebbe successiva al ricorso, ed anche questa è una circostanza non pertinente, o riferibile ad altro caso, non avendo il ricorrente allegato contratti stipulati dopo il ricorso.

8.- Il ricorso va pertanto accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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