LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36218/2019 proposto da:
I.M.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi, n. 51, presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Miraglia Raffaele;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 19/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1.- I.S. viene dal Bangladesh. Ha raccontato di essere espatriato dopo una vita di vessazioni e stenti: indotto sin da piccolo a lavorare in condizioni di estrema povertà, sfruttato, lui e la sua famiglia, da un signorotto più agiato, tale S., nella cui abitazione, in condizioni di quasi schiavitù, egli ha vissuto con i suoi genitori ed i suoi fratelli e dove ha subito abusi sessuali ripetuti nel tempo. Questa condizione, simile ad una schiavitù, si è protratta per molti lunghissimi anni, fino a quando, dapprima, il ricorrente è riuscito a trovare un misero lavoro, e poi, non bastando il guadagno, ha deciso di espatriare. E’ però passato per la Libia, dove ha dovuto lavorare praticamente per pagare il viaggio e dove ha nuovamente subito vessazioni e restrizioni personali.
2.- Il Tribunale di Bologna ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria, pur ritenendo credibile il racconto del ricorrente, e lo ha fatto sulla base di una duplice ratio: da un lato ha ritenuto che le ragioni dell’espatrio, più che per sfuggire alla tirannia della famiglia S., stessero nelle difficoltà economiche del ricorrente; per altro verso ha ritenuto che gli episodi pur ammessi di violenza e vessazioni sono lontani nel tempo, legati alla adolescenza del ricorrente e non suscettibili di ripetersi in caso di rimpatrio.
Ha negato altresì la protezione umanitaria osservando che l’integrazione in Italia è minima, non rilevante e che comunque il rimpatrio non esporrebbe il ricorrente a violazione dei diritti fondamentali.
3.- I motivi di ricorso sono sei. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5.- Il primo motivo è quello più direttamente attinente alla protezione internazionale e denuncia violazione degli artt. 2, 3, 8 CEDU, L. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 e L. n. 25 del 2008, art. 5.
La censura è volta a contestare la ratio della decisione impugnata nella parte in cui si osserva che le vessazioni subite (violenze, schiavitù, sfruttamento minorile) sono risalenti nel tempo, non più attuali e dunque in caso di rimpatrio non ripetibili. Così infatti si esprime la decisione impugnata: “Orbene, tale timore non pare oggettivamente riscontrabile, alla luce del racconto, pur dettagliato…il ricorrente ha riferito, infatti, fatti risalenti nel tempo relativi al padre ed alla propria infanzia”.
In questi termini, il motivo è infondato.
Quel tipo di vessazioni proviene da un soggetto privato, non rientra tra quelle previste dalla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b), ed inoltre appare corretta la valutazione del Tribunale, qui peraltro sotto questo aspetto non adeguatamente censurata, di un pericolo di reiterazione di quelle condotte da parte del tale S. che in passato le aveva poste in essere ai danni del ricorrente e della sua famiglia.
In sostanza, si tratta di situazioni diverse da quelle che l’art. 14 citato indica come rilevanti per la concessione della protezione internazionale sussidiaria.
6.- I motivi dal terzo al quinto invece involgono censure che, oltre che riguardare la protezione internazionale, attengono altresì a quella umanitaria.
Con tali motivi si denuncia, oltre che violazione della L. n. 25 del 2008, art. 5 e della L. n. 286 del 1998, art. 5, anche omesso esame di fatti rilevanti per la decisione.
In particolare, il secondo motivo denuncia omessa motivazione sulla situazione di salute, allegata dal ricorrente quale fatto impeditivo al rimpatrio, ma il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha ritenuto non grave il quadro clinico, sulla base di quanto documentato e compatibile con cure disponibili nel paese di origine.
Invece, il terzo, quarto e quinto motivo denunciano omesso esame di fatti diversi: a) la rilevanza, specialmente ai fini della vulnerabilità, dell’essere stato oggetto di tratta umana (terzo motivo); la rilevanza, sempre ai fini della vulnerabilità del periodo trascorso in Libia (quarto e quinto motivo).
Questi motivi sono fondati.
E’ principio di questa Corte che per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020).
Oltre al rilievo per cui il ricorrente aveva allegato il periodo trascorso in Libia come un momento di ulteriore schiavitù o vessazione, va considerato che egli, nella parte finale del primo motivo altresì ha indicato quale fatto che, oltre al vissuto in Libia, ha inciso sulla sua vulnerabilità, l’insieme delle vessazioni subite nel paese di origine.
Si dice ciò perché il giudizio sulla vulnerabilità, e dunque sulla esistenza di cause ostative al rimpatrio, deve tener conto, non solo della situazione del paese di origine, e cioè della generale violazione di diritti umani, ma oltre a ciò della possibilità che, pur in generale non essendovi un clima istituzionalizzato o generalizzato di violazione di diritti, si possa ritenere che quella violazione possa essere subita dal ricorrente, per le sue particolari condizioni o per la sua appartenenza a gruppi o etnie o altre forme di collettiva identificazione.
Inoltre, proprio perché va dato rilievo a vessazioni subite nel paese di transito, sia pure per periodi non particolarmente lunghi, a maggior ragione sulla vulnerabilità dello straniero possono aver avuto incidenza vessazioni subite in patria per periodi invece assai lunghi ed in forme gravi (abusi sessuali, sfruttamento minorile ecc.).
La ratio è infatti di concedere protezione umanitaria a chi, proprio per il vissuto, anche se in un paese di transito e per periodo breve, è diventato vulnerabile, ossia non è più un soggetto capace di riprendere in patria una vita dignitosa.
Questa ratio vale ovviamente anche nel caso in cui le vessazioni che hanno reso vulnerabile lo straniero, anziché in un paese di transito, e per limitato periodo, sono state subite in patria per un periodo lungo.
Non va poi trascurato, sempre in ragione di quanto si è detto prima, che non è coerente riconoscere un passato di sfruttamento minorile, da un lato, e dall’altro ritenere che nessuna forma di violazione dei diritti umani è predicabile in quel paese: lo sfruttamento lavorativo minorile nient’altro essendo che una violazione grave di diritti umani da parte del sistema giuridico e sociale che lo consente.
7.- Il sesto motivo è assorbito.
8.- Il ricorso va dunque accolto in tali termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie terzo, quarto e quinto motivo. Rigetta primo e secondo, dichiara assorbito il sesto. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021