Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40372 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36270/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Parma, via Petrarca, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Paolo Righini, che lo rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- K.M. è cittadino della Costa d’Avorio. Ha raccontato che, rimasto orfano di padre, la madre, come costume locale, ha sposato lo zio, il quale ha preteso che lui sposasse la figlia quattordicenne e cristiana. Il ricorrente si è rifiutato, sia per la religione della ragazza che per il fatto di essere già impegnato con altra ragazza, da cui attendeva un figlio. La reazione dello zio, a questo rifiuto, è stata violenta, rivolta verso la madre del ricorrente che costui ha cercato, in una occasione, di difendere restando ferito. A causa quindi delle minacce dello zio, che ha invano denunciato alla polizia, è dovuto fuggire, passando per la Libia.

2.- Il Tribunale di Bologna ha negato la protezione internazionale, ritenendo generico il racconto e contrastante con quanto risulta circa il contesto sociale del paese. Ha escluso una situazione di conflitto armato in Costa d’Avorio; ha negato la protezione umanitaria sia per la inverosimiglianza del racconto che per difetto di integrazione in Italia, che infine per difetto dei presupposti di quella internazionale.

3.- I motivi di ricorso sono quattro illustrati da memoria. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.- Il primo motivo e secondo motivo denunciano violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, nonché motivazione apparente.

Il Tribunale non ha ritenuto verosimili, anche per la sua genericità, il racconto del ricorrente, che censura questa ratio obiettando che i giudici di merito non hanno utilizzato come avrebbero dovuto il loro potere istruttorio per far chiarimento della vicenda. Osserva poi che è illogica l’osservazione che, nel contesto ivoriano, i matrimoni sono forzati per le donne e non per gli uomini, in quanto la forzatura necessariamente riguarda entrambi.

I motivi sono infondati.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Ne’ apparente risulta la motivazione nel punto in cui fa ricorso al criterio di riscontro esterno utilizzato dal Tribunale nell’osservare che nella società ivoriana sono le donne ad essere costrette a matrimoni e non gli uomini, criterio che significa che la pressione è fatta su quelle e non su questi, come invece allegato dal ricorrente.

6.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14. Il ricorrente contesta al Tribunale di aver fatto ricorso a fonti non aggiornate, in quanto risalenti al 2017, mentre la decisione è stata resa nel 2019.

Il motivo è inammissibile.

La censura è generica: pur affermandosi il fatto che le fonti sarebbero del 2017, non si adduce alcunché a dimostrazione che sono risalenti – rispetto alla decisione del 2019- ossia che ve ne siano di più aggiornate e di segno diverso, posto che ove di aggiornate vi fossero, ma di identico contenuto, sarebbe irrilevante contestare la anteriorità di quelle utilizzate.

7.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5. Quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente denuncia l’errata applicazione dei principi elaborati da questa Corte, ed in particolare, la circostanza che sia stata apoditticamente negato rilievo alla sua integrazione in Italia, pur documentata e non contestata.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha basato il rigetto della protezione umanitaria su tre argomenti, che costituiscono autonome rationes decidendi: a) il racconto non è credibile; b) non è integrato in Italia; c) le protezioni principali, internazionale e sussidiaria sono state rigettate.

La prima e la terza non costituiscono rationes sufficienti: intanto che il racconto sia inverosimile non toglie che, per le condizioni soggettive o per quelle del paese di origine, vi siano o possano esservi motivi di carattere umanitario sufficienti alla protezione; inoltre, il rifiuto della protezione umanitaria non può ricavarsi dal fatto che è stata rigettata la protezione internazionale: che, anzi, il rigetto di questa impone di valutare l’altra, che è sussidiaria.

Ciò detto, rimane il rilievo dato alla scarsa integrazione in Italia, che tuttavia è apoditticamente esclusa. Il ricorrente aveva allegato un contratto a tempo determinato, la conoscenza della lingua ed altre attività: occorre dire perché non sono indice di integrazione, anziché affermarlo semplicemente.

8.- Il ricorso va accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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