LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36364/2019 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in Forlì, via Solferino, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Rosaria Tassinari, che lo rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege.
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1.- O.M. è cittadino nigeriano. Ha raccontato di essere espatriato per la difficile situazione economica sua e della famiglia: la povertà in cui viveva lo ha spinto dapprima a spostarsi in altra città, dove ha trovato lavoro in un ristorante come lavapiatti, che poi ha perso dopo la morte del proprietario; poi ad espatriare, passando per la Libia, dove è rimasto circa un anno e mezzo.
2.- Il Tribunale di Bologna ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria sul presupposto che si tratta di un migrante economico, rispetto al quale non sono prospettabili situazioni dalle quali proteggerlo e che comunque non ha un significativo inserimento in Italia; né in Nigeria v’e’ una situazione di conflitto armato generalizzato.
3.- I motivi di ricorso sono tre. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5.- Il ricorso sembra riferirsi ad un ricorrente diverso.
Infatti, il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e rimprovera al Tribunale di non aver creduto al racconto dell’espatrio in maniera immotivata: soprattutto di non aver fatto ricorso ai poteri istruttori per meglio chiarire la vicenda che il ricorrente ovviamente non era in grado di dimostrare adeguatamente.
Il motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio della decisione impugnata, che non afferma affatto come inverosimile il racconto: piuttosto crede a quanto riferito dal ricorrente salvo a ritenere la sua vicenda non rilevante ai fini della concessione della protezione, in quanto significativa solo di un bisogno economico e non di una persecuzione.
6.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e contesta al Tribunale di aver escluso una situazione di conflitto armato in Nigeria facendo però ricorso a fonti non aggiornate e non attendibili.
Riporta, a dimostrazione di ciò, una serie di pronunce dei giudici di merito sulla condizione della Nigeria.
Il motivo è infondato.
L’accertamento che il ricorrente contesta è un accertamento in fatto, censurabile solo ove il giudice di merito abbia fatto riferimento a fonti non aggiornate o non attendibili, o non abbia motivato.
Invece, nel caso presente, il Tribunale ha fatto ricorso a fonti autorevoli (Easo, Refworld ecc.) ed aggiornate, e senza contare che la contestazione delle fonti utilizzate va effettuata proponendo fonti, di contenuto contrario, a loro volta attendibili ed attuali.
7.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, in tema di protezione umanitaria.
Ritiene il ricorrente che il Tribunale ha ricavato il rigetto della protezione umanitaria dal rigetto di quella internazionale; di avere applicato il D.L. n. 113 del 2018, erroneamente.
Il motivo è inammissibile.
La ratio della decisione è un’altra: il Tribunale ritiene che il ricorrente non si sia adeguatamente integrato in Italia, e che non corre rischio di violazione di diritti umani nel paese di origine. Non si fa questione di D.L. n. 113 del 2018, né si ricava il rigetto della protezione umanitaria dal rigetto di quella internazionale.
8.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021