Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40375 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36535/2019 proposto da:

O.B.M.M., elettivamente domiciliato in Castelfidardo (AN), via Paolo Soprani 2/B, presso lo studio dell’avvocato Mario Novelli, da cui è altresì rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- O.B.M.M. è cittadino della Costa d’Avorio. Ha raccontato di essere fuggito da quel Paese in quanto, essendo suo padre portavoce del Presidente G., anche lui ha svolto attività a vantaggio di quell’uomo politico, partecipando a posti di blocco finalizzati ad impedire l’ingresso in città dei sostenitori del partito opposto, quello di Ou.. Ma quando quest’ultimo è andato al potere, i suoi seguaci hanno iniziato repressioni verso gli avversari e dunque il ricorrente ha temuto di diventarne bersaglio e, dapprima, è entrato in clandestinità, poi è andato via.

2.- Il Tribunale di Ancona ha rigettato le sue richieste di protezione internazionale ed umanitaria, asserendo che, anche ove il racconto fosse credibile, il pericolo, in caso di rimpatrio non sarebbe più attuale, essendo mutata la situazione politica. Infine, che, quanto alla protezione umanitaria, oltre al contesto del Paese di origine, alcunché è stato allegato a dimostrazione della integrazione in Italia.

3.- Il ricorso è basato su sette motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.- I primi due motivi attengono a vizio di composizione del giudice, e vanno dunque considerati insieme.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 276 c.p.c., e vi si assume che il collegio ha deciso senza compiere l’istruttoria, delegata ad altro giudice, che invece non ha fatto parte del collegio. V’e’ dunque stata una diversità di giudici tra la fase istruttoria e quella decisoria.

Questo motivo è infondato.

Infatti, la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullità della sentenza emessa, perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice (Sez. 3, 23423/2014; Sez. 1, 22238/2017).

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 17 del 2017, artt. 1 e 3.

La tesi del ricorrente è che la decisione è stata assunta da un collegio non appartenente a sezioni specializzate, contro la regola di legge, che prevede, per l’appunto, che le cause di protezione internazionale vengano trattate da sezioni specializzate.

Il motivo è infondato.

Infatti, risulta chiaramente, a tacere di ogni altra questione, che la decisione è stata presa proprio dalla sezione specializzata del Tribunale di Ancona, come risulta dalla intestazione della decisione, senza che vi sia contestazione di tale dato.

6.- Il terzo e quarto motivo sono presentati insieme nell’unica censura di violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e mirano a contestare il giudizio di credibilità del Tribunale, che sarebbe stato assunto senza considerare il contesto socio-politico, dal quale avrebbe potuto desumersi invece il contrario.

Il motivo è inammissibile.

La ratio della decisione impugnata è nel senso che, anche ove credibile, il racconto non indica una minaccia o una persecuzione attuale. Il Tribunale fa un’analisi, sulla base di fonti aggiornate, della situazione della Costa d’Avorio ed arriva alla conclusione che la situazione sembra essere pacifica, così che il rimpatrio non esporrebbe il ricorrente alle vendette che potevano inizialmente invece essere poste in atto.

Nella misura dunque in cui censura la decisione quanto alla credibilità, il motivo è inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui ritiene che non ci sia analisi sufficiente della situazione della paese di origine, che invece è ampiamente analizzata.

7.- Il quinto motivo e sesto motivo denunciano violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (il quinto) e violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8 (il sesto).

Anche qui la censura è di scarsa considerazione della situazione della Costa d’Avorio, e dei pericoli di minacce e persecuzioni che essa presenta, per gli oppositori politici del regime.

Il motivo è infondato.

Si tratta intanto di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che è censurabile per difetto di motivazione, e che nel caso presente è invece sufficientemente motivato con richiamo di fonti attendibili (pp. 2-.4).

Va ribadito che nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. 7105/2021; Cass. 22769/2020).

La censura di scarsa istruttoria sulla situazione del paese di origine non è accompagnata dalla indicazione di fonti di segno contrario e più attendibili.

8.- Il settimo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

La censura attiene ad una incompleta valutazione dei gravi motivi sufficienti a consentire la protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente il Tribunale non ha adeguatamente valutato la sua integrazione in Italia (p 11) non tenendo conto dei corsi di scuola frequentati.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale assume infatti che questa forma di integrazione non è stata documentata, ed alcuna altra è stata addotta, così che questo elemento di confronto non era valutabile: l’altro, ossia la situazione oggettiva del paese di origine è invece, come si è detto, stata valutata adeguatamente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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