LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36905/2019 proposto da:
K.B., elettivamente domiciliato Parma, via Petrarca, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Paolo Righini, che lo rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1.- K.B. è cittadino del Ghana. Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese a seguito delle violenze subite dallo zio e da suoi sicari, intenti, il primo in particolare, ad impossessarsi della sua eredità, dopo la morte del padre. Oltre che avido dei beni del ricorrente, lo zio aveva in proposto di fargli sposare la figlia, in modo da mantenere i patrimoni in famiglia, contro però la volontà del ricorrente che amava una ragazza di religione cristiana, che poi ha effettivamente sposato e dalla quale ha avuto figli.
L’episodio culminante che lo ha costretto a fuggire è consistito in un rapimento che lui e la moglie hanno subito, ad opera di ignoti, probabilmente sicari dello zio, che si erano presentate come persone interessate a prendere in locazione un suo immobile: rapimento durante il quale egli avrebbe subito feroci violenze – ed anche la moglie – salvo poi a riparare, in una prima versione dei fatti, presso la sorella, in una seconda, presso un passante generoso, fino alla fuga all’estero.
In Italia ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria, di quella umanitaria.
2.- Il Tribunale ha rigettato queste richieste, ritenendo innanzitutto non verosimile il suo racconto, a cagione delle incongruenze tra la versione resa davanti alla Commissione e quella fornita ai giudici, ma anche in ragione delle inesattezze e genericità del racconto; ha escluso una qualche situazione di conflitto armato in Ghana; ha ritenuto che quel poco di attività lavorativa e sociale svolta dal ricorrente non fosse sufficiente e ritenerlo integrato.
3.- K.B. ricorre con quattro motivi ed ulteriore memoria. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5.- Il primo ed il quarto motivo vanno esaminati insieme, attenendo alla medesima questione.
Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e della L. n. 25 del 2008, art. 5. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e rilevante, vale a dire l’omissione della cooperazione istruttoria, già denunciata sotto forma di violazione di legge con il primo motivo.
La tesi del ricorrente è che il Tribunale ha ritenuto il suo racconto lacunoso, contraddittorio e dunque inverosimile, ma senza avere cooperato con lui nella ricostruzione del fatto, ed essenzialmente senza avergli posto domande di chiarimento.
Sotto altro aspetto questo difetto di cooperazione istruttoria è denunciato come omesso esame di un fatto rilevante, con il quarto motivo.
I motivi sono infondati.
L’obbligo di cooperazione istruttoria, più volte precisato nel suo contenuto da questa Corte, presuppone incertezza sulla veridicità del racconto e sostegno dunque alle difficoltà di prova del ricorrente: non può lamentarsene l’inadempimento nel caso in cui il giudice di merito abbia, con motivazione adeguata, come in questo caso, riscontrato contraddizioni, su aspetti non marginali e secondari del racconto, tra la versione fornita alla Commissione territoriale e quella resa al giudice stesso; e quando abbia riscontrato la genericità del racconto su aspetti che invece andavano chiariti.
In sostanza, l’obbligo di cooperare sorge quando il giudice abbia dubbi sul racconto che possono essere chiariti dal suo intervento e che invece le difficoltà in cui si trova il ricorrente non consentirebbero di chiarire.
6.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.
Secondo il ricorrente, nella valutazione della situazione del paese di origine, al fine di valutare se vi sia un conflitto armato generalizzato, il Tribunale ha fatto ricorso a fonti non attuali, perché del 2016 e 2017, in una decisione resa nel 2019.
Il motivo è infondato.
Infatti, in tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. 7105/2021; Cass. 22769/2020).
7.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5. Ritiene il ricorrente che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la sua integrazione in Italia, dimostrata dalle attività svolte, le scuole frequentate, ed allega un certificato di lavoro successivo alla decisione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale compie sia una valutazione del livello di integrazione raggiunto in Italia, sia una prognosi su quale potrebbe essere la condizione del ricorrente in caso di rimpatrio, che è ciò che è richiesto dall’art. 5 citato.
Ossia, il Tribunale ha correttamente effettuato una valutazione comparativa tra l’integrazione in Italia e la probabilità di violazione dei diritti umani.
La decisione è dunque stata correttamente presa allo stato degli atti.
Non può pertanto tenersi conto, qui, ai fini dell’annullamento del successivo contratto di lavoro, che però è di certo rilevante ai fini di una nuova richiesta di permesso di soggiorno, basata su tale nuovo e successivo elemento.
8.- Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021