Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40377 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12748/2020 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 213, (Studio Maione), presso lo studio dell’avvocato Pietrobattista Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Sottocasa Giacomo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., Fr.Ri.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 149/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

F.A. ebbe a proporre dinanzi al Tribunale di Imperia domanda volta a far dichiarare che il riconoscimento effettuato da F.R. ex art. 250 c.c., di Fr.El., quale propria figlia legittima era inefficace e/o illegittimo, in quanto inveritiero, e che la convenuta F.E. non era figlia legittima di F.R..

Il Tribunale rigettò la domanda, sulla scorta di un esame di compatibilità tra i gruppi sanguigni delle parti ( F.R. e F.E.) che aveva dato esito positivo, senza procedere alla CTU genetico/ematologica che, pure, aveva originariamente ammesso.

L’appello proposto da F.A. è stato accolto dalla Corte di appello di Genova, con la sentenza pubblicata il 4/2/2020, che ha riformato integralmente la decisione di primo grado.

In particolare, la Corte di appello, andando in diverso avviso rispetto al Tribunale, ha ritenuto necessario disporre l’indagine genetica, tesa ad accertare – anche tramite l’esumazione della salma di F.R. – se questi era il padre biologico di E., consulenza che non è stata effettuata a causa del rifiuto di E. a sottoporsi all’indispensabile prelievo, motivato dal fatto che – in assenza di “prelievi” riferibili a F.R., eventualmente presenti presso strutture sanitarie dalla stessa indicate – si sarebbe dovuto ricorrere all’esumazione per rispondere al quesito.

La Corte di appello ha accolto la domanda, in quanto ha valutato l’elevato valore indiziario ex art. 116 c.p.c., comma 2, del rifiuto non giustificato opposto da E. a sottoporsi agli esami per evitare l’esumazione di F.R. ed ha escluso che il controllo di compatibilità dei gruppi sanguigni – eseguito in primo grado potesse fornire certezze circa la veridicità del riconoscimento.

F.E. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguito da memoria. F.A. e Fr.Ri. sono rimaste intimate.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento.

La ricorrente, rammentando che ai sensi dell’art. 70 c.p.c., n. 3, il P.M. è parte necessaria del giudizio e che nel caso di specie era intervenuto, si duole che la Corte distrettuale non abbia indicato le conclusioni della parte pubblica e non le abbia delibate.

1.2. Il motivo è infondato.

Premesso che “Nei giudizi civili in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell’art. 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all’ufficio competente del P.M., per consentirgli d’intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun’altra comunicazione deve essere fatta a quell’ufficio, che, nell’esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all’art. 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non intervenne e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.” (Cass. n. 5289 del 17/09/1980), si osserva che, nel caso di specie, il P.M. venne ritualmente avvisato ed esercitò le facoltà di legge, di guisa che alcuna nullità è ravvisabile.

Va aggiunto che la mancata delibazione delle conclusioni rese dal PM è un mero assunto della ricorrente, posto che la Corte distrettuale ha ampiamente e motivatamente espresso le ragioni per cui ha riformato la prima decisione, andando in contrario avviso anche rispetto alle conclusioni del Procuratore generale, implicitamente respinte.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme di diritto.

La ricorrente sostiene che il procedimento – che ha ad oggetto la domanda di dichiarazione di non veridicità del riconoscimento di paternità (art. 263 c.c.) – è soggetto ad un regime probatorio diverso da quello previsto per il riconoscimento e/o per il disconoscimento di paternità (artt. 244 e 250 c.c.), a differenza di quanto asserito dalla Corte distrettuale, anche se, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, meno restrittivo.

In particolare, la ricorrente assume che, posto che l’onere probatorio continua a gravare sull’attore, di guisa che tale incombenza non può essere trasferita sul giudice o sul tecnico da questi incaricato, il rifiuto a sottoporsi ad esame genetico-ematologico ha rilevanza probatoria ex art. 116 c.p.c., comma 2, solo in presenza di due condizioni e cioè la mancanza di giustificazione e la presenza di una situazione di incertezza, sul piano probatorio, circa la sussistenza o meno del rapporto di filiazione biologica tra l’autore del riconoscimento del figlio.

2.2. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già affermato, con condiviso principio, “In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova della assoluta impossibilità di concepimento” non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il “favor veritatis” ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l’azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento ” (Cass. n. 30122 del 14/12/2017; Cass. n. 18140 del 10/07/2018); invero anche “In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall’altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita” (Cass. n. 23290 del 13/11/2015; cfr. Cass. n. 22498 del 09/08/2021).

Nel caso in esame, la Corte di appello, in linea con i principi enunciati, ha puntualmente illustrato le ragioni della necessità di procedere all’accertamento tecnico, escluso dal Tribunale; inoltre, ha motivatamente indicato – a differenza di quanto assume la ricorrente – le ragioni per cui ha ritenuto ingiustificato il diniego a sottoporsi agli esami ematologico/genetici opposto da Eleonora, determinato dal fatto che ciò avrebbe comportato l’esumazione di F.R. a cui era contraria per motivi morali, religiosi e/o emotivi, rimarcando la decisività dell’accertamento tecnico e la circostanza che la parte non era obbligata ad assistere all’esumazione, né se ne doveva ritenere responsabile, essendo stata disposta dalla Corte per fini di giustizia, a fronte delle quali erano prive di pregio le generiche motivazioni emotive addotte a sostegno del diniego, così come doveva ritenersi l’estrema genericità di quelle religiose. La decisione risulta, pertanto, immune dal vizio denunciato.

3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese di primo grado comminata dalla Corte distrettuale, all’esito del giudizio di appello.

Sostiene che la previsione dei citati articoli riguarda la soccombenza in caso di opposizione alla domanda avversa, inapplicabile – a suo parere – al caso in esame, in quanto F.E. in primo grado aveva concluso eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della attrice (eccezione non reiterata in appello), senza opposi di fatto alla domanda avversaria.

3.2. Il motivo è infondato.

La ricorrente si è costituita in primo grado e si è opposta alla domanda – senza che rilevi la circostanza sul tenore meramente processuale della difesa svolta – con esito negativo, a seguito della riforma compiuta dalla Corte ligure, e ciò integra soccombenza.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

L’assenza di attività difensiva da parte delle intimate esonera dal provvedere sulle spese.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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