Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40378 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto n. 32257/2020 proposto da:

B.C., domiciliato in Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. Marco Cavicchioli per procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 6143/2020 del Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea, depositato in data 26 ottobre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.C., nato in Senegal, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie nella ritenuta inattendibilità del racconto e nella insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese perché la propria sorella, con la quale egli aveva avuto una relazione incestuosa, era rimasta incinta e l’imam del villaggio ed i parenti erano intenzionati, per ciò, ad ucciderlo.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

3. Con il primo motivo il richiedente fa valere la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3” e con il secondo la “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Egli denuncia la mancata sua audizione in sede giurisdizionale nonostante non vi fosse la videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla Commissione territoriale e l’esistenza dei presupposti che del colloquio rendevano necessario lo svolgimento dinanzi al tribunale per la deduzione nuova, che il timore di persecuzione al rimpatrio sarebbe derivato non dalle autorità statali, che perseguono con la pena di morte l’incesto, ma dalla maggioranza islamica delle popolazione, per la parte più estremista.

Tanto sarebbe valso per le gravissime conseguenze che il rapporto incestuoso avrebbe avuto per il richiedente in ragione delle prescrizioni coraniche che costituivano il più importante riferimento per la stragrande maggioranza della popolazione senegalese.

Il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato e, ancora, perché infondato.

3.1. Il ricorrente deduce di aver portato alla valutazione del tribunale la nuova circostanza in fatto, secondo la quale il rischio per la vita in caso di rimpatrio non sarebbe dipeso dalla possibilità di essere condannato a morte dalle autorità statali, come indicato davanti alla Commissione, ma di essere ucciso dagli estremisti islamici, in applicazione delle prescrizioni coraniche che valevano in una società a maggioranza musulmana.

La deduzione non integra un fatto nuovo che dedotto davanti al tribunale a sostegno della nuova audizione è stato omesso nella sua valutazione, ma fa valere, piuttosto, in via argomentativa, attraverso i riportati stralci del ricorso proposto nella fase di merito, che quella valutazione sociale del fenomeno dell’incesto, di netta ispirazione islamica, era sfuggita alla Commissione territoriale.

Questa Corte, nel dare così definizione ad un consolidato indirizzo interpretativo, ha infatti chiarito che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584 del 07/10/2020; Cass. n. 25312 del 11/11/2020).

Non integrano così fatti nuovi meritevoli di valutazione da parte del giudice del merito, al fine di accogliere o rigettare la richiesta di audizione in sede giurisdizionale del richiedente protezione internazionale, a fronte della mancata videoregistrazione della intervista davanti alla competente Commissione territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, mere argomentazioni che, pure di eventuale contrasto alle motivazioni di rigetto adottate in sede amministrativa, non sono idonee, ove omesse, a definire il fatto rilevante all’accoglimento della domanda di protezione.

Ne’ d’altro canto il motivo veicola, secondo onere di specificità della censura, gli indicati contenuti (Cass. n. 25312 del 11/11/2020).

Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la ratio della decisione impugnata per la quale il racconto sulla esistenza stessa della relazione incestuosa con la sorella è stato ritenuto inattendibile, evidenza logica che, preliminare ad ogni altra, toglie rilevanza all’ulteriore questione sulla valutazione, sotto prospettiva sociale e religiosa, dell’indagato fenomeno.

3.2. Il secondo motivo, con cui si deduce la nullità del decreto per mancanza di motivazione circa la decisione di rigetto della richiesta di audizione, resta assorbito nella insussistenza, per quanto più sopra esposto, di una regola processuale che renda in ogni caso obbligatoria l’audizione del richiedente protezione in giudizio.

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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