Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40379 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32273-2020 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliata in Roma, via Teofilo Folengo n. 49, presso lo studio dell’avv. Giovanni Maria Facilla che la rappresenta e difende per procura speciale a in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 9344/2020 depositato in data 29 ottobre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dei 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 18 dicembre 2020, A.J., cittadina *****, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale la ricorrente dichiarava di aver abbandonato la ***** assieme al marito per sfuggire allo zio di quest’ultimo che aveva minacciato di ucciderli per impossessarsi dei terreni della famiglia e che aveva confessato di aver già ucciso, per tale ragione, il suocero.

La richiedente riferiva, inoltre, di avere subito dei soprusi da parte del marito durante il periodo trascorso in *****, cessati all’arrivo dei coniugi in Italia.

3. Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, apprezzando le vicende narrate non credibili in quanto generiche.

I giudici di merito hanno escluso, per le informazioni disponibili, l’esistenza nel Paese di origine della richiedente di una situazione di violenza generalizzata e la sussistenza di indici che potessero deporre per una ipotesi di “tratta” in suo danno e tanto, anche, in ragione della seconda convocazione effettuata dalla Commissione territoriale e, ancora, di indici di persecuzioni legate al genere, nell’asserita mancanza di attualità di episodi di violenza da parte del marito.

Il giudice di merito ha ancora escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in difetto di peculiari situazioni di vulnerabilità della ricorrente, la quale avrebbe prodotto soltanto un documento, risalente nel tempo, attestante una patologia tubercolare latente “in assenza di sintomatologia respiratoria e generale riferibile a malattia attiva”.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione A.J., affidato a tre motivi.

L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, ed il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

5. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nella valutazione di credibilità del racconto reso e contesta che il Giudice, e per taluni punti la Commissione, avrebbe dovuto fornire alla richiedente la possibilità di chiarire eventuali inconsistenze e contraddizioni.

6. Con il secondo motivo, erroneamente indicato come terzo, si censura il mancato riconoscimento del diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost. nella mancanza in ***** di una tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

8. Con il terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, si evidenzia il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, la normativa relativa alla protezione umanitaria e i riferimenti normativi per una corretta osservanza del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Giudice.

9. I motivi di ricorso si prestano, tutti, ad una valutazione di inammissibilità per loro genericità.

Per costante giurisprudenza di questa Corte il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione perché il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., essendo, pertanto, inammissibile la critica generale e inevitabilmente generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).

Le proposte censure, come articolate, fanno chiaro, piuttosto, lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).

Resta in tal modo inammissibilmente rimesso al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, per ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 8658 del 2021; Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

In ricorso non sono presenti riferimenti al caso concreto ed alla storia specifica della ricorrente -tanto è vero che nel corso di tutto l’atto viene usato unicamente il maschile pur essendo la ricorrente una donna-; manca ogni riferimento al motivo di ricorso nei termini di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., atteso, invece, per ciascuno di esso, il fugace riferimento, nella titolazione, ai profili che si vorrebbero di volta in volta di rilievo (“Mancata assunzione dell’onere probatorio”; “Sussistenza dei diritto di asilo”; “Sulla protezione sussidiaria”) con apodittico richiamo ai principi in materia affermati da questa Corte in alcun modo correlati e conformati al fatto di specie, per articolazione di specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito (Cass. n. 1479 del 22/01/2018).

10. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

11. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Non occorre provvedere sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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