Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40380 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alesssandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18785/2019 proposto da:

P.E., rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI FRANCHI, e ANGELO COLUCCI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, VIA ITALO CARLO FALBO n. 22, pec:

avvgiovannifranchi.pec.giuffre.it;

angelocolucci.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI ONLUS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA ENRICO DEGANI, e FRANCESCO MONTESANO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA LORENZO RESPIGHI, 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PISSAGROIA, pec: luca.legani.milano.pecavvocai.it;

ancesc.mntesano.pecordineavvocatimonza.mi.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1401/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. P.E., figlia di M.E., F.G. in proprio e quale amministratrice di sostegno di M.E. e F.M. convennero, davanti al Tribunale di Monza, la Fondazione Don Angelo Bellani Onlus proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di quest’ultima, in data 22/3/2013, per il pagamento in via solidale della somma di Euro 10.361,31 dovuta a titolo di rette per la degenza della signora M.E. presso una RSA gestita dalla Fondazione convenuta. Le attrici dedussero, a sostegno dell’opposizione, la nullità del contratto in base al quale la M. era stata inserita nella struttura per illiceità della causa e contrarietà all’ordine pubblico o l’annullabilità per vizio del consenso e, in ogni caso, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, oltre alla restituzione delle rette pagate dalla data dell’inserimento alla data delle dimissioni.

2. Nel contraddittorio con la convenuta il Tribunale adito dispose una CTU e, all’esito, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò la nullità del contratto di ricovero ex art. 1418 c.c. e condannò la Fondazione alla restituzione delle rette.

3. La Corte d’Appello di Milano, adita in via principale dalla Fondazione ed in via incidentale dalla P. e dalle F., con sentenza n. 1401 del 28/3/2019, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da P.E., F.G. e F.M., ha confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, ha dichiarato P.E. tenuta alla restituzione – in favore della Fondazione – di quanto da quest’ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, per la degenza di M.E., ha rigettato l’appello incidentale della P. e delle F., e condannato le medesime al pagamento, in favore della Fondazione, delle spese del doppio grado del giudizio.

Per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che il quadro normativo disciplinante il caso in esame fosse profondamente mutato nel tempo rispetto alla pronuncia di primo grado e che si fosse assestato sulla debenza, da parte del servizio sanitario nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni con la previsione della contribuzione di una parte del carico (50%) da parte delle famiglie degli assistiti, di guisa da ritenere dovuta dalle intimate la somma portata dal decreto ingiuntivo.

4. Avverso la suindicata sentenza P.E., in proprio e quale erede di M.E., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, provvedendo a notificarlo ai difensori della sola Fondazione Don Angelo Bellani Onlus, la quale ha resistito con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale P.E. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso per cassazione non risulta notificato anche alle signore F.M. e F.G. – in proprio e quale amministratrice di sostegno della signora M.F.E. – anch’esse parti del giudizio di gravame, nei cui confronti va ex art. 331 c.p.c., disposta l’integrazione del contraddittorio, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle signore F.M. e F.G. – in proprio e quale amministratrice di sostegno della signora M.F.E. – con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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