LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 21789 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:
L.R.C., (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Piergiorgio Abbati, (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
ROMA CAPITALE, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Andrea Magnanelli, (C.F.:
MGNNDR61E21H501Y);
– controricorrente –
nonché
EQUITALIA SUD S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3089/2017, pubblicata in data 15 febbraio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato nei confronti dell’agente della riscossione, parte costituita nel giudizio di merito (Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Sud S.p.A.).
La notifica del ricorso è stata infatti effettuata presso il domicilio eletto dal procuratore costituito del suddetto agente della riscossione (avvocato Panfili, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Buonincontri), successivamente al 1 luglio 2017, cioè dopo la automatica successione, per legge, della Agenzia delle Entrate – Riscossione nella sua posizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione – è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 – 01; Sez. U., Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020, Rv. 656705 – 01).
Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata, nel termine che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021