Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40382 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 34093/2018 proposto da:

D.F.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Guido D’Arezzo n. 2, presso lo studio dell’avvocato Frontoni Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Manzo Rosario;

– ricorrente –

contro

A.P., Fbs S.p.a., P.D.,

– intimati –

avverso la sentenza n. 1331/2018 della CORTE d’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2018;

Udita la relazione svolta, nella Camera di consiglio del 28/10/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

D.F.M. impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza n. 1331 del 17/09/2018 della Corte di Appello di Salerno, che, in causa di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, nel contraddittorio con Fbs S.p.a. e P.D. e nella contumacia di A.P., ha rigettato il suo appello e quello, incidentale, del Banco di Napoli S.p.a..

La Fbs S.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale della Monviso S.p.a., titolare del credito acquistato dal San Paolo Banco di Napoli S.p.a., P.D. e A.P. sono rimasti intimati.

Per l’adunanza camerale del 28/10/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso riguardano la legittimazione ad agire della FBS S.p.a., che è mandataria della Monviso S.p.a., che a sua volta avrebbe acquistato il credito del Banco di Napoli S.p.a..

In via preliminare il Collegio evidenzia che il detto istituto di credito, che aveva partecipato al giudizio di appello proponendo impugnazione incidentale, non è stato raggiunto da utile notifica del ricorso proposto da D.F.M..

Il Banco di Napoli S.p.a., sebbene avesse ceduto il credito, deve essere ritenuta parte necessaria del giudizio, alla stregua dell’art. 111 c.p.c., comma 1.

Deve, pertanto, ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco di Napoli S.p.a., nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

Ordina al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco di Napoli S.p.a., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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