LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10595/2019 R.G. proposto da:
M.D.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Rosanna Macrì, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski;
– ricorrente –
contro
Ma.Sa., rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Lucarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Leon Pancaldo, n. 26;
– controricorrente –
e nei confronti di:
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 7336/2018, pubblicata il 21 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata in data 10 febbraio 2010 Ma.Sa. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Dott.ssa M.D.C. ed il Dott. C.F. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’esecuzione, asseritamente erronea, di prestazioni dentistiche (da parte del C.) ed ortodontiche (da parte della M.).
L’adito Tribunale, nel contraddittorio del C. e nella contumacia della M., accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 23.176,13, oltre interessi legali.
2. Interpose gravame la M. deducendo la nullità dell’atto di citazione introduttivo (e della susseguente sentenza) per inosservanza del termine di cui all’art. 163-bis c.p.c..
La Corte d’appello lo ha rigettato, statuendo la conferma della sentenza appellata.
Ha in motivazione rilevato che:
– sussiste la dedotta nullità dell’atto di citazione introduttivo, dal momento che la data dell’udienza fissata in citazione (come detto, notificata il 10 febbraio 2010) era quella dell’11 maggio 2010 ed era rimasto pertanto inosservato il termine libero per comparire fissato dall’art. 163-bis c.p.c., in novanta giorni;
– “in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all’art. 294 c.p.c., equivalendo la proposizione dell’appello a costituzione tardiva nel processo, di talché il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 4) intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame: situazione che, peraltro, può verificarsi solo in ipotesi di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito”;
– esclusa la rimessione degli atti al tribunale e dovendosi procedere ad un nuovo esame del merito della domanda, sulla base di quanto acquisito in atti (giudizio di primo grado e di appello), devesi confermare la finale decisione del tribunale di attribuzione anche alla Dott.ssa M. della responsabilità professionale a cui si collegano i danni subiti dalla Ma..
La giustificazione di tale ultimo convincimento viene offerta, anzitutto, attraverso la trascrizione integrale, in corsivo (pagg. 3 – 9 della sentenza) della motivazione della decisione di primo grado, la quale, sulla base della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., aveva ritenuto l’esistenza di omissioni in fase diagnostica e difetti di esecuzione dei trattamenti ortodontici affidati alla M. e aveva quindi quantificato i danni, esclusa l’esistenza di esiti non emendabili, nell’importo di Euro 8.930 (pari al costo dei trattamenti necessari per la risoluzione delle “problematiche cagionate dall’operato dei convenuti”) da sommare a quello di Euro 1.170 per danni, biologico e morale, da invalidità temporanea, ed a quello di Euro 5.520, rappresentato dalle spese sostenute per gli errati trattamenti ricevuti, di cui si riconosceva all’attrice il diritto alla restituzione.
Ha quindi osservato la corte che:
– “(confermare) tale integrale decisione di primo grado non significa vanificare l’appello proposto in questo giudizio ma solo rimarcare la condivisione dell’iter argomentativo del giudice di primo grado, sul quale… non ha minimamente inciso la questione procedurale del mancato rispetto dei termini a comparire”, avendo avuto la M. conoscenza della domanda ed essendosi anche presentata a rendere l’interrogatorio formale deferitole dall’attrice;
– il predetto c.t.u. aveva evidenziato che “la diagnosi deficitaria e l’esecuzione erronea della terapia (con applicazione di apparecchi incongrui ai denti superiori che hanno determinato una convergenza radicolare a carico dei canini e conseguente perdita del parallelismo), protratta ben oltre l’anno previsto, hanno prodotto un peggioramento sia delle condizioni generali (cefalea, dolori al mascellare superiore, ecc.; sintomatologia prima assente) sia delle condizioni dento-scheletriche, in quanto non solo non si è risolta la malocclusione, ma si sono ottenuti risultati peggiorativi: deviazione della linea mediana, overjet aumentato, morso profondo e soprattutto perdita del parallelismo radicolare dei canini rispetto agli altri elementi dentali (=convergenza radicolare)”;
– “a fronte di tale situazione… l’appellante non poteva limitarsi ad una esposizione di ragioni di censura astratte e meramente contestative sia delle motivazioni del primo giudice che delle conclusioni tecniche cui era pervenuto il consulente nominato nella fase dell’accertamento tecnico preventivo… ma aveva l’onere, impostole dall’art. 342 c.p.c., di esporre e motivare specifici rilievi critici atti a confutare e smentire le considerazioni del c.t.u. e le ragioni esposte dal tribunale (che quella c.t.u. aveva fatto propria)”.
3. Avverso tale sentenza M.C. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso Ma.Sa..
L’altro intimato non svolge difese in questa sede.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 162,163-bis e 164 c.p.c..
Rileva che, una volta riconosciuta la nullità dell’atto di citazione in primo grado per mancato rispetto del termine a comparire, la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.
Osserva che, se è vero che la deduzione, con l’atto di appello, da parte del convenuto dichiarato contumace in primo grado, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla vocatio in ius non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell’impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, essa impone, tuttavia, al giudice di appello, di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza e di decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli (Cass. 15/05/2009, n. 11317).
Lamenta che, al contrario, la sentenza d’appello non solo ha omesso di dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado ma ha anzi posto la stessa a fondamento della decisione assunta in appello, richiamandola e confermandola integralmente.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza… in relazione alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 118 disp. att. c.p.c.”.
2.1. Sostiene che, a causa della riconosciuta nullità della decisione di primo grado, la corte d’appello non avrebbe potuto motivare per relationem rinviando alla motivazione di quella, ma avrebbe dovuto procedere ad un’autonoma valutazione delle vicende per cui è causa e del materiale probatorio offerto.
Rileva che, di contro, nessun rilievo poteva assumere la circostanza che la nullità della vocatio in ius non avesse ad essa impedito di avere conoscenza della domanda e della pendenza del processo o del giudice davanti al quale questo era incardinato, dal momento che la scelta di non costituirsi nel giudizio di primo grado era perfettamente legittima e non poteva avere effetto sanante.
2.2. Evidenzia che, del resto, essa aveva richiesto, in via subordinata, per il caso che la corte d’appello avesse ritenuto di dover decidere nel merito la causa senza rimessione al primo giudice, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice.
2.3. Soggiunge che, diversamente da quanto affermato in sentenza, essa aveva dedotto specifici motivi di censura alla decisione di primo grado ed all’iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure e ciò:
– sia con riferimento alle negligenze ascritte nella fase diagnostica, avendo in appello dedotto al riguardo che la redazione di una vera e propria cartella clinica non era prescritta da alcuna norma o protocollo e la sua mancanza non implicava che il trattamento non fosse stato preceduto dall’esame dello stato di salute generale, delle caratteristiche del viso e del cavo orale, delle caratteristiche dell’occlusione etc.; l’unico accertamento diagnostico necessario era l’espletamento di un’ortopanoramica, puntualmente avvenuto; del resto lo stesso c.t.u. aveva affermato che la scelta terapeutica operata era quella più fisiologica; la mancata effettuazione di successivi controlli radiografici era dipesa dal sopravvenuto stato di gravidanza della paziente e dalle frequenti disdette o richieste di rinvio degli appuntamenti già fissati;
– sia con riferimento alla pure affermata mancanza di una completa informazione della paziente, essendosi in appello evidenziato al contrario che la stessa Ma., in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di aver ricevuto spiegazioni e informazioni sui trattamenti successivi all’estrazione dei canini;
– sia con riferimento alla fase esecutiva, avendo essa in appello evidenziato che: il c.t.u. si era limitato ad accennare ad una generica “incongruità” degli strumenti utilizzati dai sanitari ma non aveva indicato quali diversi strumenti si sarebbero dovuti impiegare per un miglior esito delle cure; la sintomatologia asseritamente ricondotta alla prestazione era in realtà preesistente e ascrivibile ad altre patologie (riferite dalla stessa attrice, quali “asma di NDD” e allergie alle polveri e alle graminacee), diverse da quella (agenesia congenita) cui era unicamente mirato l’intervento; era comunque onere della paziente fornire la prova che il c.d. comportamento alternativo doveroso avrebbe impedito il verificarsi dell’evento dannoso.
Lamenta che la corte d’appello si è in proposito limitata ad affermare che una volta dimostrata l’insorgenza di patologie diverse da quelle iniziali o di un peggioramento della condizione della paziente, il sanitario ha l’onere di dimostrare in concreto non solo di aver seguito le condotte di prassi ma che il peggioramento non sia ascrivibile a causa non prevedibile né evitabile.
Obietta che ciò che risultava indimostrato, nel caso di specie, era proprio la riconducibilità causale alla condotta dei sanitari dei disturbi lamentati, e ciò anche avuto riguardo a quanto dedotto dal consulente tecnico di parte nelle note critiche alla c.t.u. (nelle quali era stata in particolare evidenziata la contraddittorietà delle conclusioni dell’ausiliario e la mancanza di verifiche strumentali su quanto riferito dalla paziente).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.”.
Lamenta che la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla censura che attingeva la sentenza di primo grado nella parte in cui:
a) avendo già disposto la restituzione dei compensi corrisposti, aveva altresì condannato i convenuti a corrispondere le somme necessarie ad eliminare la patologia di cui la paziente soffriva sin dalla nascita, come tale non causalmente conseguente alla condotta dei sanitari;
b) aveva fissato la decorrenza degli interessi dall’anno 2003, omettendo di considerare che: i compensi erano stati corrisposti in varie soluzioni nell’arco di oltre quattro anni, fino al 10 gennaio 2008; il danno biologico non era stato istantaneo ma si era protratto in un ampio arco temporale, coincidente con quello suindicato in cui si era prodotto il danno patrimoniale;
c) detti interessi erano stati calcolati in misura ben più larga di quella legale, in difetto di qualsiasi prova o allegazione dell’utilizzo che la danneggiata avrebbe fatto delle somme se ne avesse avuta la disponibilità.
4. Come evidenziato in memoria dalla ricorrente, la questione posta dal primo motivo di ricorso – ovvero di quali siano gli effetti della rilevazione in appello della nullità dell’atto introduttivo del giudizio per vizio della vocatio in ius (in particolare per l’inosservanza, come nella specie, del termine minimo a comparire ex art. 163-bis c.p.c.), non sanato, ex art. 164 c.p.c., commi 2 e 3, né dall’ordine del giudice di rinnovazione della citazione, né dalla costituzione del convenuto (che, rimasto contumace in primo grado, propone invece appello deducendo tale nullità) e di quale in particolare sia il rilievo che, al fine di regolare detti effetti, debba o meno assegnarsi alla previsione di cui all’art. 294 c.p.c. – è stata di recente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza di questa stessa sezione n. 18297 del 25/06/2021.
Si rende pertanto necessario rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo la causa in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 18297 del 25/06/2021.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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