LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37358/2019 proposto da:
T.G., e M.L., domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Tolomei Vieri, e Francesca Tolomei;
– ricorrenti –
contro
F.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Prisciano 28, presso lo studio dell’avvocato Serrani Danilo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mainardi Silvia;
– controricorrente –
Z.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Prisciano 28 presso lo studio dell’avvocato Serrani Danilo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Usigli Vittorio;
– controricorrente –
V.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo, 95,presso lo studio dell’avvocato Pieri Nerli Giovanni,che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghedini Luisa Ippolita;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
V.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo, 95 presso lo studio dell’avvocato Pieri Nerli Giovanni che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghedini Luisa Ippolita;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Generali Italia s.p.a., domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Chersevani Paolo Maria;
– controricorrente –
D.L.D., Tr.Cr., elettivamente domiciliati in Roma Via Spallanzani 22, presso lo studio dell’avvocato Pescatore Valerio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Belloni Peressutti Giampaolo, Pucella Roberto;
– ontroricorrente –
nonché sul ricorso riunito proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Prisciano 28 presso lo studio dell’avvocato Serrarli Danilo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mainardi Silvia;
– ricorrente –
contro
Z.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Prisciano 28 presso lo studio dell’avvocato Serrani Danilo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Usigli Vittorio;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
V.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo, 95 presso lo studio dell’avvocato Pieri Nerli Giovanni che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghedini Luisa Ippolita;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
V.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo, 95, presso lo studio dell’avvocato Pieri Nerli Giovanni che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghedini Luisa Ippolita;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Generali Italia s.p.a., domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Chersevani Paolo Maria;
– ontroricorrente D.L.D., Tr.Cr., elettivamente domiciliati in Roma Via Spallanzani 22 presso lo studio dell’avvocato Pescatore Valerio che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Belloni Peressutti Giampaolo, Pucella Roberto;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1587/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2021 da Dott. SCODITTI ENRICO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che avverso la sentenza di data 16 settembre 2019 della Corte d’appello di Venezia è stato proposto ricorso per cassazione da T.G. e M.L. sulla base di sette motivi e che successivamente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza F.A. sulla base di nove motivi;
rilevato che deve essere disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
rilevato che il settimo motivo del ricorso proposto da T.G. e M.L. è formulato nei seguenti termini: si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione degli artt. 99,112,113,414,416,418,420 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dagli appellanti principali di risarcimento del danno nel caso di conferma che alla guida vi fosse il figlio M. ritenendola proposta per la prima volta in appello, laddove invece la stessa era stata proposta in via riconvenzionale nella memoria di costituzione in primo grado, ed inoltre perché comunque non poteva trattarsi di domanda nuova in quanto comportante solo un mutamento della percentuale di responsabilità ove il conducente fosse stato identificato in T.M.;
rilevato che nel motivo di ricorso si afferma che sulla questione è stata proposta domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;
rilevato che, come da istanza proposta da T.G. e M.L., la corte d’appello ha disatteso la detta istanza di revocazione e che avverso tale sentenza è stato proposto dagli stessi T. e M. ricorso per cassazione recante il n. r.g. 25590/2021;
rilevato che i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. N. 10534 del 2015 e n. 25376 del 2006);
rilevato che deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale riunione.
PQM
dispone la riunione del procedimento relativo al ricorso proposto da F.A. a quello relativo al ricorso proposto da T.G. e M.L., dispone il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale riunione al presente procedimento di quello n. r.g. 25590/2021.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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