Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40386 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25810-2020 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Collina, 48, presso lo studio dell’avvocato Ermanno Pocanowski, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliato in Roma, Ostia Lido, Via Quinto Aurelio Simmaco, 7, presso lo studio dell’avvocato Nicola Neri, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 763 del 2020 depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.D. ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla relativa domanda, dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla prima con S.B. in *****, e determinava un assegno divorzile in favore della donna in Euro 400,00 mensili.

2. Con il motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere il giudicante riconosciuto l’assegno di divorzio discostandosi dai parametri enunciati con Cass. SU n. 18287 del 2018.

3. Resiste con controricorso S.B. che deduce l’inammissibilità dell’avverso mezzo per difetto di procura speciale e di autosufficienza e, ancora, l’infondatezza del motivo.

4. Ferma la validità della procura speciale agli atti, spillata al ricorso introduttivo ed indicativa di data, successiva a quella del provvedimento impugnato, e, ancora, priva di espressioni incompatibili con i poteri attribuiti al difensore nel giudizio di cassazione (arg. ex Cass. n. 28146 del 05/11/2018 sulla nullità della procura speciale in cassazione per deviazione dal modello legale tipico e sul rilievo, in tal senso assunto, dagli indicati contenuti), nel resto il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza di primo grado, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, là dove si stabilisce che: “le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione”.

4.1. Essendo quella impugnata una sentenza emessa, in un giudizio di scioglimento del matrimonio, dal tribunale e non trattandosi quindi di provvedimento pronunciato in unico grado, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento appellabile e non ricorribile per cassazione.

4.2. Il richiamo, nei contenuti del ricorso, al pregresso giudizio di separazione personale tra i coniugi sulla cui premessa, nell’atto difensivo, si articolano due paragrafi, indicati sub nn. 1 e 2 e titolati, rispettivamente, “La sentenza di primo grado” e “La sentenza di secondo grado”, lascia intendere l’assoluta improprietà del rapporto, ipotizzato nell’atto di parte, tra i due accertamenti (quello sulla separazione personale dei coniugi e quello sullo scioglimento del loro matrimonio) il cui oggetto, distinto, fa sì che i due giudizi non possano di certo apprezzarsi l’uno come sviluppo dell’altro, secondo differenti gradi di accertamento.

5. Il ricorso e’, pertanto, inammissibile.

Spese liquidate secondo soccombenza come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

La Corte ritiene di disporre che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere a S.B. le spese di lite che liquida in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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