Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40387 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26380-2020 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Pamphili, 33, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Corvino, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Zecca, e rappresentata e difesa dall’Avvocato Fernanda Tiacci, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 994 del 2020 depositata il 13/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il signor R.M. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all’ex coniuge, B.G., un assegno di divorzio nella misura di Euro 400,00 mensili.

La Corte di merito ha ritenuto che il signor R. percepisse, mensilmente, oltre 2.700,00 Euro al mese, comprensivi di una rendita da inabilità permanente goduta dall’Inps e che l’attitudine al lavoro della signora B., avvocato, che aveva esibito dichiarazioni dei redditi che evidenziavano una produttività “molto contenuta”, non valeva da escludere il diritto all’assegno.

2. Con unico articolato motivo, illustrato da memoria, il ricorrente fa valere “vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto: interpretazione giurisprudenziale e determinazione dell’assegno divorzile”.

La Corte di merito aveva erroneamente applicato la giurisprudenza di legittimità, atteso che le “Sezioni Unite n. 11504/17” avevano posto a “parametro fondamentale ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, l’autosufficienza economica degli ex coniugi” (p. 5 ricorso).

La signora B. era economicamente autosufficiente ed aveva avanzato la richiesta dell’assegno per le cure “assistenziali” prestate al marito “in un momento di difficoltà personale”.

Trascorsi sedici anni dalla separazione personale la situazione economica del ricorrente era peggiorata; la richiedente l’assegno era ancora in giovane età ed aveva piena capacità lavorativa. Lo squilibrio economico tra le parti e l’alto reddito di uno dei due coniugi non costituivano elemento decisivo per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile.

La sentenza a Sezioni Unite n. 18287/18, non più vincolando l’assegno al tenore di vita, nell’autosufficienza di entrambi i coniugi, ne escludeva il diritto.

Il ricorrente era privo di occupazione ed invalido al 100%, per la perdita dell’uso di entrambe le mani, a causa di un incidente sul lavoro e la rendita corrispostagli dall’Inps, per l’inabilità permanente, non rientrava nel suo reddito che, nell’importo indicato nella dichiarazione mensile, quanto alla somma di Euro 2.016,94 era, appunto, determinato dalla rendita da inabilità e soltanto per l’importo di Euro 739,49 risultava essere pari alla pensione percepita.

3. Resiste con controricorso B.G. che deduce l’inammissibilità dell’avverso mezzo per mancata indicazione del motivo e sua manifesta infondatezza.

4. Il motivo è infondato; allo stesso non sono estranei profili di inammissibilità.

4.1. Questa Corte ha affermato in materia di assegno di mantenimento il principio secondo il quale, ai fini della determinazione della complessiva capacità economico-reddituale dell’obbligato rileva anche la pensione di inabilità al lavoro, che quale prestazione previdenziale INPS percepita dall’obbligato, pur avendo funzione compensativa, costituisce una entrata aggiuntiva e non esaurisce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell’assicurato, ma è finalizzata, anche, al sostentamento della famiglia (Cass. 04/09/2015, n. 17667; Cass. 23/04/2010, n. 9718).

4.2. I giudici di appello si sono attenuti all’indicato principio e ne hanno fatto corretta applicazione in un contesto di riconoscimento e quantificazione dell’assegno divorzile connotato da certo rilievo assistenziale là dove la Corte di merito conclude nel senso che il reddito di cui gode l’ex coniuge richiedente è “davvero esiguo”.

Si tratta di profilo non puntualmente censurato in ricorso che risulta incentrato, piuttosto, sulla non computabilità dell’assegno di inabilità al fine di dare ricostruzione alla situazione economico-reddituale dell’ex coniuge obbligato.

4.3. Vero è poi che non risulta neppure censurato in ricorso – che come tale è inefficace nel contestare le rationes decidendi dell’impugnato provvedimento – l’ulteriore rilievo operato dai giudici di appello là dove essi hanno apprezzato le spese mensili sostenute dall’obbligato (Euro 700,00 mensili quale stipendio versato alla badante; Euro 700,00 corrisposti a titolo di canone di affitto dell’abitazione) al fine di vagliare tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o, comunque, apprezzabili in termini economici, che, diversi dal reddito, risultino comunque idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti e la cui valutazione pur non richiedendo necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, vale comunque a ricostruire con sufficiente attendibilità le complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (ex multis: Cass. 12/01/2017, n. 605; Cass. 20/01/2021, n. 975).

4.3. Nel resto la Corte salernitana, ancora in applicazione della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto l’apporto dato nel passato dalla richiedente per sostenere il coniuge nelle sopravvenute deteriori condizioni fisiche, in esito al sofferto infortunio sul lavoro, valorizzando il sacrificio sopportato dalla donna, avvocato, con diminuita sua attitudine al lavoro al fine di attendere alle esigenze del primo nella finalità compensativo-perequativa che pure entra a comporre l’assegno divorzile, nella pluralità di funzioni dal medesimo svolta (da Cass. SU 18287/2018).

5. Spese secondo soccombenza liquidate come indicato in dispositivo con pagamento, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, – essendo la parte vincitrice ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato -, da eseguirsi a favore dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R.M. a rifondere a B.G. le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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