LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27086 -2020 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma, 2, presso lo studio dell’Avvocato Gregorio Troilo, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Michele Angelo Lupoi, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana, 38, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Panariti, che la rappresenta e difende in unione all’Avvocato Mario Calgaro, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia n. 211 del 2020, depositato il 15/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. B.R. ricorre con cinque motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il reclamo confermando il decreto adottato dal Tribunale di Vicenza – nel procedimento dal ricorrente introdotto per la modifica delle statuizioni patrimoniali e la revoca dell’assegno divorzile riconosciuto -, con riconoscimento dell’indicata posta in favore dell’ex coniuge, C.L., nella misura di Euro 700,00 mensili.
2. Con i motivi proposti il ricorrente deduce:
a) con il primo, la nullità dell’impugnato decreto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di merito ritenuto che il ricorrente avesse lamentato l’omessa considerazione del pensionamento dell’ex moglie – che avrebbe così goduto di una pensione di Euro 682,00 mensili – come fatto nuovo e non come fatto idoneo a mutare l’assetto economico tra i coniugi in precedenza dato;
b) con il secondo, in via subordinata al mancato accoglimento del primo, violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, nullità del decreto ex art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omesso esame di fatto decisivo cit. ex art. 360, comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello confermato la motivazione di primo grado per relationem senza esplicitarne i termini, ritenendo una persistente “sperequazione” tra i redditi delle parti, omettendo ogni comparazione tra quelli attuali;
c) con il terzo, sempre in via subordinata al non accoglimento del primo si fa valere, ancora, la nullità per mancanza di motivazione, per non aver la Corte territoriale considerato che, una volta accertato il sopravvenire di nuove circostanze, idonee a modificare i rapporti economici degli ex coniugi, il giudice di merito, adito per la modifica delle condizioni di divorzio, debba rivalutare la situazione in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018;
d) con il quarto si deduce la nuova circostanza integrata dagli oneri economici a carico del ricorrente per l’intervenuta frequenza, da parte del figlio, di un corso universitario;
e) con il quinto si deduce, avendo la Corte d’appello di Venezia rinviato per relationem alla motivazione di primo grado, la violazione della L. Div., art. 9, e dell’art. 30 Cost., artt. 315 bis e 316 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; i giudici del reclamo avevano ritenuto che quanto corrisposto al figlio, studente fuori sede, dal ricorrente equivalesse ad una dazione volontaria di denaro e non ad un adempimento dell’obbligo di mantenimento di un figlio non autosufficiente.
3. I motivi, ai quali può darsi trattazione congiunta perché connessi, sono fondati, nei termini di seguito indicati.
Come denuncia il ricorrente, con contenuti di ricorso rispettosi del canone dell’autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 4 – provvedendo ad indicare le motivazioni spese dal primo giudice nel rigetto dell’istanza di modifica delle condizioni di divorzio e, quindi, nell’operato raffronto con queste ultime, la mancata valutazione della Corte veneziana delle ragioni del reclamo (Cass. SU n. 7074 del 20/03/2017) -, i giudici di appello non hanno valutato che all’esito della dedotta sopravvenienza in fatto, integrata dalla percezione dell’assegno di pensione, il giudizio sull’assegno di divorzio, anche ai sensi della L. Div., art. 9, e quindi anche in un procedimento introdotto per la modifica delle condizioni di divorzio, deve muovere dalla nuova regula iuris sancita da Cass. SU n. 18287 del 2018.
Se, come affermato da questa Corte, il mero mutamento giurisprudenziale non vale ad integrare quella sopravvenienza in fatto cui è subordinato l’accesso al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio L. div., ex art. 9, e tanto nella funzione meramente ricognitiva del diritto esistente assolta dalla giurisprudenza (Cass. n. 1119 del 20/01/2020), là dove, invece, venga dedotta una sopravvenienza fattuale, tanto vale ad aprire il giudizio ad un nuovo accertamento che verrà poi governato dalle regole segnate dal nuovo orientamento interpretativo della norma in applicazione.
Sulla dedotta sopravvenienza fattuale, integrata dall’intervenuta percezione da parte dell’ex coniuge di una pensione e, ancora, degli esborsi sostenuti dal ricorrente per il mantenimento del figlio maggiorenne, e non autosufficiente, ad un corso universitario, va determinato il montante patrimoniale e reddituale degli ex coniugi su cui individuare la eventuale sperequazione dei redditi e quindi la ragione di corresponsione dell’assegno divorzile.
L’assegno va poi parametrato a durata del matrimonio, età della richiedente e sacrificio da costei affrontato nelle aspettative professionali e tanto nella acclarata finalità perequativa e compensativa, oltre che assistenziale, dell’indicata posta, destinata, come tale, a consentire all’avente diritto il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale adeguato alle sacrificate aspettative professionali e al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, il tutto per una regola di giudizio destinata a valere a far data da SU n. 18287 del 2018 (in termini, tra le altre: Cass. 09/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603).
4. Il decreto va pertanto cassato e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in altra composizione, che si atterrà agli indicati principi, provvedendo ad accertare il diritto all’assegno divorzile e l’eventuale sua revocabilità per le sopravvenienze fattuali dedotte, in applicazione delle regole di giudizio indicate, oltreché alla regolamentazione delle Spese del giudizio di legittimità.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021