Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40391 del 16/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1352/2021 proposto da:

T.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Verlato Davide per procura speciale in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1624/2020 della Corte di appello di Bologna, depositata il 11/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2021 dal Cons. Relatore Dott. Scalia Laura.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’impugnazione proposta da T.R., cittadino dello Stato del Togo, avverso l’ordinanza con cui il locale tribunale ne aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione al provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte d’appello, nel confermare il provvedimento di primo grado, ha rilevato la non credibilità del racconto e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Nel racconto reso il richiedente ha dichiarato di avere abbandonato il proprio Paese perché egli, musulmano, intenzionato a convertirsi alla religione cristiana per sposare una ragazza la cui famiglia aveva acconsentito alla frequentazione solo a condizione della sua conversione, temeva di essere avvelenato dalla famiglia dello zio, musulmana.

3. Avverso l’indicata sentenza T.R. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione alla udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, e al citato D.Lgs. n. 25, art. 8, commi 2 e 3.

La Corte d’appello non ha fatto applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di protezione umanitaria non accertando i profili di possibile vulnerabilità soggettiva, ovvero oggettiva, a favore del cittadino richiedente, correlati alla sua condizione personale in territorio italiano o alla situazione generale, anche in merito ai diritti umani, esistente in Togo, così disapplicando il principio di cui a Cass. SU n. 19393 del 2019.

5. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere, sempre in ordine alla concessione di un permesso per motivi umanitari, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, violazione dell’art. 8 CEDU e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e 1.1, per mancata valutazione del periodo trascorso in Libia e mancato giudizio di comparazione al fine di accertare la vulnerabilità personale. Non era stata valutata la situazione complessiva del Paese di origine, il Togo, quanto alla condizione carceraria e giudiziaria ed al possibile esercizio dei diritti fondamentali, non tutelati.

6. I motivi, di cui può darsi trattazione congiunta perché connessi, sono inammissibili nei termini di seguito indicati.

6.1. Con la recente sentenza n. 24413 del 09/09/2021 le Sezioni Unite di questa Corte, a precisazione di quanto in precedenza già affermato (Cass. 4455 del 2018; Cass. SU n. 29459 del 2019; Cass. n. 17130 del 14/08/2020; vd., anche, Cass. n. 1104 del 20/01/2020), si sono fatte portatrici del principio secondo il quale, in base alla normativa del T.U. Imm., anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia.

6.2. Si è così ritenuto che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta “attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano, con la precisazione che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità ne paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia e, per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un signOcativo scadimento delle condizioni di vita privata e/ o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

6.3. L’operatività del criterio della comparazione resta salva, pertanto, fuorché nelle ipotesi, limite, in cui, la piena realizzazione di una delle due condizioni (la lesione dei diritti umani nel paese di provenienza, da un canto, e l’integrazione sociale nel paese di accoglienza, dall’altro) non sortisca l’effetto di annullare uno dei due termini in raffronto e, quindi, la fattibilità stessa del giudizio di comparazione (vd. parr. nn. 46 e 47).

7. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per genericità.

Il richiedente è stato ritenuto non credibile e nel resto la Corte d’appello ha evidenziato la mancata deduzione di profili individuali di vulnerabilità dell’appellante e comunque l’impossibilità di dare dei primi una ricostruzione nel valorizzato difetto di correlati contenuti.

Il ricorrente in siffatto contesto non deduce alcunché nel proposto mezzo per segnalare le evidenze relative alla sua integrazione e radicamento in Italia così da giustificare, nell’intervenuta e tempestiva allegazione all’interno del giudizio di merito delle circostanze in fatto rilevanti, l’ingresso, nel giudizio della Corte di merito, del principio di comparazione attenuata di cui a SU n. 24413 del 2021.

Nessuna allegazione e’, ancora, con difetto di autosufficienza del mezzo proposto, quanto al periodo trascorso in Libia di cui il ricorrente denuncia l’omessa valutazione nell’impugnata sentenza senza segnalare però la tempestiva deduzione, nel giudizio di merito, delle evidenze fattuali dirette a dare fondamento alla richiesta di protezione per motivi umanitari.

8. Il ricorso e’, pertanto, nel suo complesso inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata. Data pubblicazione 16/12/2021 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472