LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2007-2021 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOTERA GAETANO;
– ricorrente –
contro
C.F., nella qualità di Commissario liquidatore del CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CORAP IN LCA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D’OTTAVIO MARIA GABRIELLA ed SCOLA ERNESTO;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro depositato il 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto in data 9 dicembre 2020, disponeva che l’ammissione del credito vantato dal fallimento di ***** s.r.l. al passivo di CORAP (Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive della Regione Calabria) in l.c.a. dovesse intendersi come avvenuta senza alcuna riserva, negando però il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2772 c.c. sul “capannone oggetto del contratto di appalto” per l’importo dell’I.V.A. (pari a Euro107.883,15).
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il fallimento di ***** s.r.l. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso CORAP in l.c.a..
CONSIDERATO
Che:
3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2772 c.c. e 9 L. fall., comma 3, n. 4: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – ha errato nel ritenere non individuato il bene su cui doveva gravare il privilegio richiesto, giacché l’indicazione pretesa era espressamente contenuta nel contratto di appalto prodotto in uno con l’atto di opposizione, dove era compiutamente descritto il complesso impianto industriale della cui realizzazione ***** s.r.l. era stata incaricata.
Il collegio dell’opposizione inoltre – prosegue la procedura ricorrente ha sbagliato nell’individuare la res fornita negli elementi prefabbricati di cui è composto un edificio e nell’escludere il privilegio perché gli stessi avevano perso la loro individualità per avvenuta incorporazione in una nuova res.
Una simile considerazione non ha tenuto conto che nel caso di specie il contratto aveva ad oggetto l’appalto per la realizzazione di un villaggio industriale; il materiale fornito, quindi, era stato sì incorporato in una res nuova e diversa, costituita dal villaggio industriale in questione, che però era stata fornita dalla stessa ***** s.r.l., in esecuzione della prestazione a cui era tenuta 4. Il motivo, nella sua prima parte, risulta inammissibile.
Il Tribunale ha disconosciuto il riconoscimento del privilegio richiesto vuoi perché “non risulta specificamente indicato l’immobile su cui la curatela intende far valere detto privilegio” (pag. 5), vuoi perché, con “riferimento all’i.v.a. di rivalsa per il corrispettivo dovuto per i materiali”, occorreva considerare che “il materiale oggetto di fornitura ha perso la sua individualità per l’avvenuta incorporazione in una res nuova e diversa” (pag. 6).
L’odierna ricorrente, nel contestare il primo ordine di considerazioni fatte all’interno del provvedimento impugnato, ha rappresentato che per l’individuazione del bene su cui la prelazione andava esercitata il Tribunale avrebbe dovuto tenere presente il contenuto del contratto di appalto richiamato in ricorso ed allegato allo stesso.
Il rilievo, senza dubbio coerente con la giurisprudenza di questa Corte (secondo cui l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, prescritta dall’art. 93 L. fall., comma 3, n. 4, quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice tenendo conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati; Cass. 7287/2013), non è però pertinente nel caso di specie.
Il decreto impugnato infatti, per ben due volte (a pagg. 3 e 5), ha sottolineato che l’opponente aveva precisato che il bene su cui far valere il privilegio speciale immobiliare era stato indicato “come il capannone oggetto del contratto di appalto”, capannone che, nel novero di un complesso compendio immobiliare (formato da quattro “strutture prefabbricati capannone”, cinque “edifici capannoni tipologico” nonché “uffici e servizi ai capannoni industriali”), non risultava individuabile.
In questo modo il Tribunale non ha negato che l’individuazione del complesso immobiliare potesse evincersi dai documenti in atti (quali il contratto di appalto o l’ultimo stato di avanzamento lavori), ma ha sostenuto che il creditore avesse inteso esercitare la prelazione su un solo capannone, fra i tanti esistenti, oggetto del contratto di appalto, senza però descriverlo.
Il provvedimento impugnato in questa sede non pone, quindi, un problema di individuabilità del bene su cui la prelazione andava esercitata attraverso i documenti di causa, a cui al contrario fa espresso riferimento, ma di avvenuta espressa limitazione della richiesta di prelazione ad uno solo dei beni così individuabili, senza che questa domanda fosse stata accompagnata dal criterio per identificare il “capannone” oggetto della richiesta nel più ampio novero delle strutture industriali realizzate.
In altri termini il Tribunale, a fronte dell’utilizzo all’interno della domanda di ammissione al passivo di un’allocuzione che si prestava a varie interpretazioni, ha ritenuto che si dovesse preferire un’interpretazione letterale della stessa piuttosto che in termini estensivi.
La critica in esame non solo non pare cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata, ma, soprattutto, non la critica specificamente, limitandosi a sostenere che “non è rilevante se tale complesso di beni viene definito quale Capannone o Complesso di Capannoni” (pag. 7).
Il che comporta l’inammissibilità della doglianza, dato che il ricorso per cassazione deve essere dotato dei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007) e contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).
D’altra parte, quand’anche si volesse interpretare la censura come indirizzata all’interpretazione della domanda data dal collegio dell’opposizione, si dovrebbe comunque rilevare che una simile doglianza non corrisponde al vizio (di violazione di legge) prospettato con il mezzo in esame e investe l’interpretazione del tenore dell’insinuazione ad opera del collegio di merito, attività che dà luogo ad un giudizio di fatto rientrante nei compiti istituzionali di quest’ultimo e non censurabile in questa sede di legittimità.
L’inammissibilità della richiesta di prelazione giustifica, di per sé, il diniego della collocazione in sede privilegiata, comportando quindi l’assorbimento della questione posta con il secondo profilo di censura. 5. In conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.150, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021