LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18593/2019 proposto da:
B.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosatelli Roberta, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso del cittadino gambiano B.B. (nato il *****) il quale aveva invocato la protezione internazionale, o in subordine umanitaria, narrando di essere stato perseguitato per ragioni politiche durante il regime di J.Y., in quanto coordinatore dei giovani del gruppo politico *****, ripetutamente attaccati da milizie armate denominate *****; in particolare, il giorno 25 dicembre 2013 tali milizie avevano fatto irruzione nella sua abitazione e lo avevano aggredito e picchiato selvaggiamente; egli era riuscito a fuggire e farsi curare da un parente, ma aveva perciò maturato la decisione di lasciare il proprio Paese.
1.1. Il tribunale, anche alla luce dei contenuti dell’audizione trascritta in decreto (ove si fa tra l’altro menzione di pretesi problemi di salute derivanti da magia nera con rito voodo), ha escluso la sussistenza dei presupposti di tutte le forme di tutela invocate, osservando che “l’intero racconto appare fumoso, generico, contraddittorio e, nel complesso, poco credibile”, senza che ci fosse nulla da chiarire con l’audizione. Ha poi osservato che in Italia il ricorrente ha un rapporto di lavoro a tempo determinato con entrate inidonee (bracciante agricoltura), mentre in Gambia ha il riferimento familiare di zii e cugini.
2. Il richiedente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
2.1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis” per non avere il tribunale sentito personalmente il ricorrente pur ritenendo il racconto “fumoso” e riconoscendo che lo sfondo politico della vicenda narrata.
2.2. Il secondo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017” su status di rifugiato e protezione sussidiaria.
2.3. Il terzo motivo prospetta la “nullità della sentenza e del procedimento” in ragione della contraddittorietà della motivazione.
2.4. Con il quarto mezzo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” avuto riguardo al grado di integrazione raggiunto in Italia, con riferimento all’art. 8 CEDU.
3. In via pregiudiziale si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – stabilendo che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Secondo le stesse Sezioni unite, tale interpretazione della portata precettiva della norma risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).
3.1. Di conseguenza, il difensore è tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente; al contrario, nel caso di specie l’autentica del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, non anche alla data ivi apposta.
4. Ne’ rileva, allo stato, la successiva rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con riferimento all’art. 28 e art. 46, p. 11, e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p. 2 della medesima Carta, nonché 6, 7, 13 e 14 della CEDU” (Cass. civ., ord. interlocutoria n. 17970 del 23/06/2021), dal momento che, con comunicato ufficiale del 2 dicembre 2021, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso pubblicamente noto “che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, considerata l’ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate”.
5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per nullità della procura, senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021