Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40394 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6037-2021 proposto da:

D.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PRATICO ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 868/2020 della Corte d’appello di Torino depositata il 26/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 13 febbraio 2019, rigettava il ricorso proposto da D.O., cittadino senegalese, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il migrante, in particolare, aveva raccontato di aver abbandonato il paese di origine dopo aver violentato una ragazza, nel timore di essere arrestato.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 26 agosto 2020, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso D.O. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per genericità dei motivi.

5. Il motivo è fondato.

5.1 La Corte d’appello, nel vagliare la fondatezza dell’impugnazione proposta, dapprima (a pag. 6) ne ha rilevato la manifesta infondatezza, condividendo la valutazione di non credibilità già espressa dal primo giudice, quindi ha ricordato che il Tribunale aveva comunque escluso che la vicenda narrata consentisse il riconoscimento di una qualche forma di protezione e, da ultimo, ha rilevato che non ricorrevano le condizioni per riconoscere la forma di tutela prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Immediatamente dopo (a pag. 7) la Corte di merito ha aggiunto che “la genericità e l’incongruità delle censure del provvedimento impugnato, l’assenza di allegazioni che consentano una personalizzazione della vicenda esposta e modificata, il richiamo non supportato da alcuna certificazione o attestazione sanitaria alle “rilevanti sofferenze psicologiche” rendono oggettivamente chiaro il grave vizio di sostanza che caratterizza il gravame proposto che, per tal motivo, deve essere dichiarato inammissibile”.

Queste ultime osservazioni rendono evidente che la Corte distrettuale ha inteso dichiarare inammissibile l’appello a causa della sua genericità e, quindi, per carenza dei requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c. nella sua attuale formulazione.

5.2 In linea generale ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 11675/2020).

L’applicazione di questo principio al caso in cui il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza, porta a ritenere che la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro un simile sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (Cass. 21514/2019).

5.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio pdoris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U. 27199/2017).

5.4 Il tenore della decisione del primo giudice e dell’appello proposto che l’odierno ricorrente ha puntualmente riportato, assolvendo il dovere di autosufficienza a cui era tenuto, e che questa Corte è tenuta ad esaminare (Cass. 27368/2020) – dimostrano come tali condizioni fossero state puntualmente rispettate all’interno dell’atto di appello.

Più precisamente il primo motivo si doleva dell’erronea valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese, in quanto il primo giudice aveva inteso, a causa “dell’enorme equivoco incorso nell’audizione”, come stupro quello che era stato invece un rapporto sessuale consenziente avvenuto contro la morale e la volontà della famiglia della ragazza, e rappresentava che era stata richiesta una nuova audizione al fine di superare l’equivoco e consentire di effettuare la valutazione di credibilità alla luce di quanto il migrante aveva realmente inteso rappresentare.

Il secondo motivo di appello poneva la questione del danno temuto, che riguardava non solo la pendenza di un processo penale, ma anche la reazione, prevista dalla legge islamica, dei familiari della ragazza con cui l’appellante aveva avuto rapporti sessuali, profilo quest’ultimo non esaminato dal Tribunale laddove aveva ritenuto che le dichiarazioni del migrante, quand’anche credibili, non avrebbero comunque consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il terzo motivo lamentava che il primo giudice avesse omesso di considerare la peculiare situazione della regione della Casamance, da cui il migrante proveniva, come capace di giustificare quanto meno il riconoscimento della protezione umanitaria.

Tutti i motivi di impugnazione individuavano, con chiarezza, i punti contestati della sentenza impugnata e formulavano, rispetto ad essi, doglianze che accompagnavano alla richiesta di riforma della decisione impugnata una parte argomentativa, volta a porre in evidenza come le questioni poste fossero state, tutte, eluse dal primo giudice.

Il rilievo di inammissibilità dell’appello compiuto dalla Corte distrettuale risulta quindi erroneo, in presenza all’interno dell’atto di impugnazione di tutti i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c..

6. Rimangono assorbiti, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi di ricorso, volti a contestare le argomentazioni di merito offerte dalla Corte territoriale, dato che le stesse – come detto in precedenza devono ritenersi ininfluenti nell’economia della decisione qui impugnata, in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell’appello.

7. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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