LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24543/2017 proposto da:
D.L.E., in qualità di erede di D.L.R., ora anche in qualità di erede di G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO CAROLLO;
– ricorrente –
contro
ENTERPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE S.A. (già S.A. DES CHARBONNAGES DU HAINAUT HAUTRAGE EN LIQUIDATION), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA GRAZIA SOMMARUGA, ALBERTO SARAVALLE, ANTONELLA NEGRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 844/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/04/2017 R.G.N. 1784/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta dagli Eredi di D.L.R. nei confronti della società belga Entreprise et Chemins de Fer en Chine S.A. per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso per malattia professionale del loro congiunto, ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano;
– che la Corte di appello di Milano, con sent. n. 844/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che: a) non ricorreva la fattispecie di cui al n. 4 dell’art. 5 Reg. CE 44/2001, non potendo ritenersi esercizio dell’azione penale la mera presentazione di una denuncia all’autorità italiana, come era avvenuto nel caso concreto; b) la questione dell’applicazione dell’art. 19 Regolamento cit., già disattesa dal Tribunale, non era stata riproposta in grado di appello e, d’altra parte, era pacifico che la società appellata non aveva sede né rappresentanza alcuna in Italia e che il rapporto di lavoro fra la stessa e il de cuius si era svolto per intero ed esclusivamente in Belgio; c) della L. n. 218 del 1995, artt. 17 e 62, riguardano il diritto sostanziale applicabile alla fattispecie e non la questione della giurisdizione del giudice italiano, la cui carenza preclude l’esame del merito delle domande proposte, rendendo di conseguenza irrilevante l’individuazione della disciplina regolatrice del diritto controverso;
– che avverso detta sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione D.L.E., con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.;
rilevato:
che con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 19 e 21 Reg. CE n. 44/2001, L. n. 218 del 1995, artt. 17 e 62, dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché l’omessa/erronea valutazione di un fatto decisivo e controverso fra le parti, per avere la sentenza di appello erroneamente interpretato l’art. 5, n. 4, del Regolamento CE, considerando requisito di applicabilità della norma la preesistenza di un giudizio penale e trascurando la seconda parte della stessa, là dove – dopo la previsione che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta, in caso di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato, davanti al giudice di altro Stato membro “presso il quale è esercitata l’azione penale” – sono aggiunte le parole: “sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile”; per avere la sentenza reso una motivazione apparente o gravemente carente, omettendo di esaminare le allegazioni difensive delle parti appellanti, anche in ordine alla L. n. 218 del 1995, art. 62; per avere affermato essere incontroverso che il rapporto di lavoro tra il dante causa e la società si fosse svolto per intero ed esclusivamente in Belgio mentre era fatto notorio e sollevato in udienza che il rapporto era sorto in Italia nell’ambito di un flusso migratorio regolato dal Governo italiano in accordo con quello belga;
– che con il secondo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,413,414 e 432 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo e determinante, avendo la Corte territoriale erroneamente interpretato la domanda e ritenuto il difetto di giurisdizione sull’esclusivo rilievo della inidoneità della denuncia a costituire esercizio dell’azione penale, senza, tuttavia, valutare il complesso delle allegazioni offerte a sostegno del ricorso e senza esaminare il fatto che il rapporto era sorto in Italia e che egualmente in Italia si era verificato il decesso del lavoratore;
osservato:
che l’art. 5, n. 4, del Regolamento CE 44/2001 prevede che “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro (…) qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile”;
– che esattamente la sentenza impugnata ha escluso che la presentazione di una mera denuncia valga a configurare atto di esercizio dell’azione penale, che è di competenza esclusiva del Pubblico Ministero e che è da quest’ultimo esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta di giudizio immediato o di giudizio direttissimo, richiesta di emissione di decreto penale di condanna o di applicazione della pena (artt. 60 e 405 c.p.p.);
– che in tal senso si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13300/1991, già richiamata dalla Corte di appello a sostegno delle proprie conclusioni, la quale ha chiarito che “Con riguardo a domanda risarcitoria proposta dal cliente nei confronti del difensore, per assunta eccedenza dai limiti del mandato od infedele esecuzione del medesimo, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, che derivi, a norma degli artt. 2 e 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con L. 21 giugno 1971 n. 804), dal fatto che il convenuto sia domiciliato in uno Stato estero e che in questo il mandato stesso sia stato (o doveva essere) eseguito, non resta escluso in relazione alla circostanza che sia stata sporta al giudice penale italiano denuncia per i suddetti comportamenti, considerato che, al fine dell’applicabilità del criterio di collegamento di cui all’art. 5 n. 4 della citata Convenzione, per le domande di risarcimento di danni nascenti da reato, si richiede l’effettivo promuovimento dell’azione penale”;
– che la fattispecie in esame risulta difforme da quella oggetto di Sez. U. n. 17565/2019, non avendo pacificamente la controricorrente alcuna sede o rappresentanza in Italia, secondo quanto accertato dalla Corte di appello (cfr. sentenza, p. 5), e non essendovi in causa pluralità di convenuti ex art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968;
– che la questione concernente il difetto o meno di giurisdizione del giudice nazionale e quella relativa all’identificazione della legge regolatrice del diritto o rapporto controverso appartengono a piani logici e giuridici del tutto distinti, sicché, una volta data risposta negativa al primo quesito, non vi è luogo ad alcun esame della domanda ed è irrilevante stabilire, fra gli altri temi di indagine, quale sia la disciplina che debba applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio;
– che, ferme le considerazioni che precedono, i motivi di ricorso risultano inammissibili sotto molteplici profili;
– che, quanto al primo motivo, si deve escludere, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, che la motivazione della sentenza sia “apparente” perché è da ritenersi tale, con conseguente nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4), la motivazione che, sebbene graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U. n. 22232/2016); mentre nel caso di specie la Corte di merito ha ben chiarito quale fosse il ragionamento seguito sulle varie questioni, sia di fatto che di diritto, rendendo esplicito e intelligibile il proprio percorso argomentativo;
– che la denuncia “di omessa/erronea valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti”, riconducibile alla previsione di cui al n. 5 dell’art. 360, risulta preclusa dalla c.d. “doppia conforme” (art. 348-ter c.p.c., u.c.); né la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014 e successive conformi);
– che la deduzione del vizio in esame è comunque inammissibile, non attenendosi al paradigma normativo del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
– che al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, e con le molte successive che ad esse si sono uniformate, hanno precisato che l’art. 360 n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi legislativi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le Darti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;
– che inoltre la ricorrente, nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non trascrive gli atti e i documenti, sui quali si fondano le sue censure, quanto meno nelle parti e nei passaggi rilevanti, né li indica in modo specifico, mediante il riferimento alla loro esatta collocazione processuale, dovendo ribadirsi il principio, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 10330/2003, fra le molte conformi);
– che risulta inammissibile, per le medesime considerazioni, anche il secondo motivo di ricorso, riguardo al quale deve altresì rilevarsi che non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., quando, come nella specie, si lamenti, nella sostanza della censura svolta, un’errata interpretazione della domanda e un’errata individuazione del suo contenuto, la quale integra un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e suscettibile di esame in sede di legittimità limitatamente al controllo della correttezza della motivazione (Cass. n. 30684/2017);
– che inoltre la Corte territoriale, pur rilevando la mancata riproposizione in appello della questione, ha comunque accertato l’inapplicabilità dell’art. 19 Regolamento CE 44/2001, sul dirimente rilievo che il rapporto si era svolto interamente ed esclusivamente in Belgio;
ritenute:
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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