Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.40398 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7606-2015 proposto da C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato MANUELA VENEZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO SGOBBO;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI SUD, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato EDUARDO MARTUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7084/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2014 R.G.N. 5378/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA ario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 7084/2014, depositata il 17 novembre 2014, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, con la quale C.C. – assunta a tempo determinato dalla ASL NA ***** (poi confluita nella ASL NA ***** Sud) con la qualifica di dirigente farmacista, inizialmente per un periodo di otto mesi, successivamente prorogato due volte – ha chiesto la conversione del proprio rapporto di lavoro e l’immediata assunzione a tempo indeterminato nella stessa qualifica, oltre al risarcimento dei danni.

2. La Corte, escluso il difetto di specificità ex art. 434 c.p.c. dell’atto di gravame ed esclusa altresì la configurabilità di una condotta acquiescente della ASL per avere dato corso all’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente anteriormente al deposito del ricorso in appello, in quanto meramente attuativa della sentenza di primo grado, ha ritenuto che il contratto non fosse suscettibile di conversione, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 10, comma 4, avendo ad oggetto un rapporto di pubblico impiego di natura dirigenziale.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C. con quattro motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la ASL Napoli ***** Sud con controricorso.

4. Il Procuratore Generale, con le proprie conclusioni depositate il 3 maggio 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile il gravame dell’Azienda Sanitaria, nonostante il ricorso di secondo grado fosse carente della indicazione delle parti del provvedimento che si intendevano impugnare e delle modifiche richieste alla ricostruzione compiuta dal primo giudice.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di acquiescenza alla pronuncia di primo grado, senza considerare che l’Azienda Sanitaria aveva assunto a tempo indeterminato la lavoratrice in data precedente il deposito del ricorso in appello e che, prima di procedere alla costituzione di tale nuovo rapporto, non aveva rappresentato alcuna contestazione alla decisione di prime cure.

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nonché vizio di motivazione, non avendo la Corte considerato che l’art. 10, nell’escludere l’applicabilità della disciplina sui contratti a termine al personale dirigenziale, per il quale viene dettata la regola di una durata massima non superiore a cinque anni, ha inteso limitare l’esclusione al personale con incarichi dirigenziali (per i quali, ex art. 19, è stabilita la medesima durata massima) rispetto ai “comuni” dipendenti pubblici, ancorché con qualifiche dirigenziali, assunti a tempo determinato e per i quali valgono i limiti previsti per tutti i rapporti di lavoro a termine.

4. Con il quarto la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 e della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, si duole della mancata trasformazione (a tempo indeterminato) del rapporto, cui – previa disapplicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, – avrebbe avuto diritto, stante la illegittimità dei contratti a termine.

5. Il primo motivo è infondato.

6. La sentenza impugnata ha invero accertato come il ricorso in appello contenesse “una indicazione sufficientemente chiara delle parti della sentenza” di primo grado oggetto di censura e contenesse “anche l’indicazione del modo in cui” tale sentenza avrebbe dovuto “essere riformata, con riferimento anche ai passaggi della motivazione” da sostituire; con l’ulteriore rilievo che “in presenza di una motivazione carente o in caso di motivazione apparente”, che l’Azienda aveva posto in evidenza con il proprio ricorso di secondo grado “in ordine a passaggi logici fondamentali”, l’atto di impugnazione “non può fare altro che evidenziare tale aspetto, con conseguente indicazione del percorso motivazionale che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condividere ed esplicitare, per giungere ad una decisione condivisibile e chiara” (cfr. sentenza impugnata, p. 5, 4 capoverso).

7. Su tale premessa deve ritenersi che la Corte territoriale, nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’atto di gravame, si sia conformata al consolidato principio di diritto, per il quale “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. n. 13535/2018; conforme Sez. U. n. 27199/2017).

8. Il secondo motivo è parimenti infondato.

9. Come più volte precisato da questa Corte, “L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione” (Cass. n. 11769/2012, fra le molte conformi).

10. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, non possono egualmente trovare accoglimento.

11. Già Cass. n. 22965/2013, pronunciando in fattispecie regolata dalla L. n. 230 del 1962, aveva osservato che “la disciplina restrittiva dei rapporti di lavoro a termine sottrae quella dei dirigenti alla proclamata regola comune del contratto a tempo indeterminato e al principio di tassatività delle eccezioni, consentendo in via altrettanto generale (anche se circoscritta alla categoria) la stipulazione dei contratti a termine. Per le categorie comuni la regola è il rapporto a tempo indeterminato e non è consentito derogarvi, salve le tassative eccezioni; per la categoria dei dirigenti non vigono né tale regola né le sue eccezioni, posto che le parti (a differenza del caso precedente in cui “non possono”) “possono” invece stipulare contratti a termine.

12. Più recentemente Cass. n. 17010/2017 ha affermato che “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4, si interpreta nel senso che il limite quinquennale ivi previsto non costituisce il termine finale massimo entro cui deve essere contenuto il rapporto, comprensivo di eventuali proroghe o rinnovi, bensì il vincolo di durata massima del singolo contratto, in quanto il lavoro a termine non costituisce – limitatamente a detta categoria di prestatori – deroga al principio generale della normale durata a tempo indeterminato del contratto e, conseguentemente, non sono applicabili le disposizioni che, in caso di superamento del termine massimo, ne comportano la conversione, senza che tale interpretazione, in considerazione della natura fiduciaria delle funzioni svolte e del peculiare ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale assegnato, si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost. ovvero con la normativa Europea in materia”.

13. Nella specie, è incontestato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della ASL NA ***** Sud con la qualifica di dirigente farmacista di primo livello e che, nel corso del rapporto (a tempo determinato), abbia prestato attività conforme a tale qualifica.

14. Non rileva, d’altra parte, in senso contrario, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, il quale riguarda, pur nella previsione – comune al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4, – di una durata non eccedente i cinque anni, la diversa e autonoma materia del conferimento di (specifici) incarichi dirigenziali da parte della P.A., in relazione ai quali sono precisati presupposti, finalità, condizioni e criteri di selezione.

15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

17. Deve infine essere dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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