LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6666-2020 proposto da:
S.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 537/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 990/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 25 luglio 2019, la Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame di S.A., cittadino *****, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa condivideva la valutazione del Tribunale (e prima ancora della Commissione Territoriale) di scarsa credibilità del racconto, senza alcun concreto elemento di specificità che lo caratterizzasse distintamente da analoghe storie personali: avendo il richiedente riferito di aver lasciato il ***** nel giugno 2007 per la denuncia di omicidio sporta nei propri confronti (essendo egli militante e addirittura Presidente del *****, organizzazione giovanile del *****, per la zona di *****) da alcuni esponenti del partito avversario *****, che avevano pure minacciato di incendiargli il negozio;
3. la Corte territoriale rilevava l’assenza di alcuna consapevolezza dello straniero, pure a suo dire impegnato politicamente in uno di essi, in ordine alle differenze di orientamento programmatico dei due partiti antagonisti e l’insufficienza della documentata denuncia sporta, non riferibile a lui con certezza in quanto privo di documenti di identificazione (per tale ragione non unita agli atti dalla Commissione Territoriale, né acquisita dal tribunale, con reiterazione dell’istanza alla Corte). Essa valutava ancora negativamente, ai fini di verosimiglianza della vicenda narrata, la sua mancata produzione della domanda di protezione internazionale presentata in Ungheria, dove era stato prima di arrivare in Italia, tanto meno comunicandone l’esito, così da consentire la verifica dell’identità o meno dei fatti rispetto a quelli a fondamento della prima domanda;
4. il comportamento scarsamente collaborativo del richiedente era pertanto ritenuto preclusivo delle protezioni maggiori, dovendo essere negata, in base al rapporto Easo del 2017 consultato, la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) dall’insussistenza attuale in ***** di una situazione di violenza indiscriminata rilevante, come pure, la protezione umanitaria per ininfluenza della prestazione di un’attività lavorativa, in assenza di seri e giustificati motivi di abbandono del suo Paese;
5. con atto notificato il 12 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 16 Direttiva 2013/32/UE e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, per mancata cooperazione istruttoria giudiziale nella ricostruzione dei fatti (primo motivo); violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), art. 3, art. 14, lett. a), b) ed omesso esame di fatti decisivi risultanti dall’istruttoria, per omessa considerazione delle COI acquisite attestanti il degrado disastroso della condizione carceraria in *****, in relazione alla denuncia falsa di omicidio nei propri confronti, in riferimento alla ricorrenza dei presupposti di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b), essendosi la Corte territoriale limitata al loro esame, pure parziale, in riferimento all’ipotesi di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., neppure mai oggetto di una propria allegazione (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apodittica ed apparente in ordine alla genericità del racconto senza spiegarne comprensibilmente le ragioni e parimenti in riferimento alla denuncia in atti, priva di traduzione così da indurre perplessità sulla valutazione giudiziale negativa, in assenza di esame, in relazione alla supposta non riconducibilità a sé, per mancanza di documento di identità, del riferimento nell’attestazione di falsità della denuncia alla propria ascendenza paterna, invece corrispondente a quella indicata nel modello C/3 (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. le censure sono generiche, sotto il profilo della violazione di cooperazione istruttoria, per omessa confutazione (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354; Cass. 18 novembre 2020, n. 26726) delle ragioni, chiaramente argomentate (illustrate dal terzo capoverso di pg. 4 all’ultimo di g. 5 della sentenza) che giustificano un più puntuale approfondimento istruttorio, così da escludere la ricorrenza del vizio di motivazione apparente (ricorrente qualora essa attinga un livello tale da non spiegare nulla, neppure integrando la soglia del cd. minimo costituzionale: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), anche in più specifico riferimento alla reale ragione giustificatrice della ritenuta irrilevanza del documento di denuncia per la ravvisata sua non riconducibilità al richiedente, ampiamente motivata con argomentazione congrua (ai primi tre capoversi di pg. 5 della sentenza), ma piuttosto con introduzione di un profilo (quale la mancanza di traduzione: dal secondo al settimo alinea di pg. 10 del ricorso) di novità, in quanto non trattato dalla sentenza né avendo il ricorrente indicato in quale atto l’abbia nei gradi di merito prospettato, pertanto inammissibile (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);
3.1. la valutazione di credibilità comporta la sottoposizione delle dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 19 giugno 2020, n. 11925): qui indubbiamente non ricorrenti per la ribadita congruità argomentativa, anche sotto il profilo dell’assoluto silenzio in ordine alla pregressa domanda di protezione presentata in Ungheria, ostativa alla verifica di identità o meno dei fatti a fondamento rispettivo delle due domande (così al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), ulteriormente ridondanti nella ravvisata inverosimiglianza della vicenda personale del richiedente e in merito alla quale nulla egli ha detto nell’odierno ricorso;
3.2. ribadito poi che, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda (posto che nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere di allegare chiaramente i fatti costitutivi della pretesa di censurare in modo specifico le statuizioni del giudice di primo grado e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6: Cass. 16 dicembre 2020, n. 28780), la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengano tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. 20 maggio 2020, n. 9230; Cass. 31 maggio 2021, n. 15060); tuttavia, una volta che il richiedente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d’ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 (Cass. 15 settembre 2020, n. 19177);
3.3. nel caso di specie, la Corte territoriale ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria in riferimento all’ipotesi di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che prescinde, a differenza dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) (Cass. 29 maggio 2020, n. 10286), dalla credibilità del richiedente (Cass. 24 maggio 2019, n. 14283; Cass. 28 luglio 2020, n. 16122; Cass. 12 gennaio 2021, n. 262), escludendo in base al rapporto Easo 2017 la ricorrenza in ***** di una situazione di violenza indiscriminata dipendente da un conflitto armato (al primo capoverso di pg. 6 della sentenza): ipotesi che il predetto si è limitato a negare di avere “mai dedotta né allegata” (all’ottavo e nono alinea di pg. 8 del ricorso);
3.4. essa non ha invece ravvisato i presupposti per ulteriori approfondimenti in merito alle altre protezioni maggiori, per l’argomentato “comportamento scarsamente collaborativo… contrario all’obbligo previsto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 ” (così, corretto 2008 con 2007, per evidente refuso, all’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza): venendo meno ogni collegamento logico e causale tra l’utilità di un accertamento officioso sullo stato di tutela assicurato in ***** dal sistema di polizia, giudiziario e penitenziario con l’argomentata negazione dello stesso presupposto di indagine, quale la riconducibilità effettiva della falsa denuncia di omicidio al richiedente;
4. il ricorrente deduce infine violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e art. 8 CEDU, per avere la Corte territoriale laconicamente escluso una seria giustificazione dei propri motivi di abbandono del *****, né attribuito rilevanza alla forte integrazione lavorativa in Italia, in totale assenza di un giudizio di comparazione tra la propria condizione ivi e nel Paese di provenienza, nonostante le informazioni ufficiali acquisite, di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e di loro tutela (quarto motivo);
5. previo l’accertamento di inesistenza di altro titolo di soggiorno del richiedente (per la natura residuale della protezione umanitaria: Cass. 9 ottobre 2017, n. 23604; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565), in riferimento alla sua non chiarita allegazione di prestazione di “regolari attività lavorative, con conseguente versamento di imposte e contributi” (al quinto e sesto alinea di pg. 11 del ricorso), esso è fondato;
6. in tema di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché esso è assoggettato ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 21 aprile 2020, n. 7985; Cass. 2 novembre 2020, n. 24186);
6.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha completamente omesso, nella sua manchevole valutazione (al quarto capoverso di pg. 6 della sentenza), una doverosa comparazione tra le situazioni di integrazione in Italia e in *****, anche alla luce del ribadito paradigma del modello di comparazione c.d. attenuata, secondo cui, in base alla normativa del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia; e tale valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; tuttavia, situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia e, per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. s.u. 9 settembre 2021, n. 24413);
7. pertanto il quarto motivo di ricorso deve essere accolto, inammissibili i primi tre, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, inammissibili i primi tre; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021