Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40407 del 16/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7364-2020 proposto da:

O.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE, INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza n. 288/2019 del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il 10/07/2019 R.G.N. 2277/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Giudice di Pace di Padova, con il provvedimento n. 288 del 2019, depositato il 10.7.2019, ha rigettato il ricorso proposto da O.J., cittadino della *****, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova in data 29.3.2019, per presenza illegale nel territorio dello Stato italiano.

2. O.J. ha proposto ricorso per la cassazione affidato ad un solo motivo.

3. Con ordinanza di questa Corte del 24.11.2020, comunicata in data 25.11.2020, veniva dichiarata nulla la notificazione del ricorso in quanto effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso la Prefettura competente e ne veniva ordinata la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., entro 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Padova non costituita.

4. La Cancelleria di questo Ufficio attestava che in data 5.5.2021 non risultava pervenuta la rinotifica del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il difensore del ricorrente non ha fornito la prova della avvenuta rinotificazione del ricorso, nel termine di sessanta giorni all’uopo fissato, attraverso il deposito in Cancelleria dell’atto notificato alla Prefettura di Padova.

2. Trova, pertanto applicazione l’art. 371 bis c.p.c. riferibile non solo all’ipotesi in cui sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ma anche, in via estensiva, all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione nei confronti di una parte intimata fin dall’origine, ma attraverso una notifica affetta da invalidità (cfr. Cass. n. 26141/2013; Cass. n. 13904/2012).

3. Non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto di integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 1930/2017).

4. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendosi la Prefettura di Padova costituita e non avendo il Ministero dell’Interno, che invece si era costituito, svolto attività difensiva.

5. Non si provvede ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di procedimento esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472