LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3571-2017 proposto da:
P.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MAZZEO;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PALMA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1450/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/07/2016 R.G.N. 703/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1450/2016, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità per violazione del principio processuale del ne bis in idem sollevata dal Consorzio di Bonifica Ugento e Li Fuggi e di infondatezza della pretesa, era stata respinta la domanda proposta da P.A. diretta all’accertamento del diritto ad essere inquadrata nella fascia funzionale D livello 6, con qualifica di Vice Direttore del Servizio Amministrativo, per avere svolto dall’1.4.1999 al 2007 mansioni superiori ovvero, in subordine, per ottenere il compenso o la giusta retribuzione, per le mansioni svolte, sempre con riferimento al medesimo periodo.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che, per il periodo compreso tra gennaio 1999 e luglio 2003, vi era stata una precedente pronuncia, divenuta definitiva, con la quale era stata riconosciuta alla P. la qualifica di Quadro per cui l’inquadramento accertato non poteva essere rimesso più in discussione; quanto al periodo successivo, hanno ritenuto, attraverso l’esame delle risultanze istruttorie, che le mansioni descritte dalla ricorrente apparivano pienamente riconducibili a quelle espletate fino al 2003 e che avevano portato al riconoscimento della qualifica di Quadro.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P.A. affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 11 Regolamento Organico del Personale, la violazione dell’art. 2103 c.c. nonché l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, attinente: a) alla mancata verifica delle mansioni superiori effettive espletate da essa lavoratrice e b) alla natura non dirigenziale delle mansioni da essa svolte a seguito della sostituzione del direttore amministrativo. Deduce che mai aveva chiesto la qualifica di vice Direttore sulla base del solo titolo posseduto, bensì sulla base delle mansioni espletate di sostituta del Direttore del servizio amministrativo in sua assenza e che lo svolgimento di talune mansioni svolte, quale seguire l’iter completo per l’accensione di mutui pluriennali o la firma sugli ordinativi di pagamento ed altri compiti esulavano dalla sua qualifica di Quadro.
3. Con il secondo motivo si censura l’errata violazione e applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia discussi tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e, precisamente, in ordine: a) al valore assegnato dalla Corte salentina alla deposizione del teste Pr. e b) al carattere non prevalente delle mansioni superiori comunque svolte da essa ricorrente.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché la motivazione illogica e contraddittoria su un fatto decisivo tra le parti attinenti: a) alla errata efficacia del giudicato limitatamente al periodo contestato; b) alla mancata valutazione della natura della domanda proposta da essa ricorrente avente petitum e causa petendi differenti rispetto al precedente giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere rilevato la Corte di merito che il primo procedimento era finalizzato allo svolgimento di mansioni riferibili al proprio profilo di appartenenza riconducibili alla qualifica di Quadro con diritto alla relativa funzione mentre l’oggetto del presente procedimento riguardava l’espletamento di una qualifica superiore avente natura dirigenziale proprio per effetto della prima decisione giudiziale e, quindi, le due cause erano caratterizzate da autonome domande.
5. I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente perché tra loro interferenti, presentano vari profili di inammissibilità.
6. In primo luogo, va osservato che il Regolamento Organico del Personale, di cui si lamenta la violazione dell’art. 11, non può essere oggetto di sindacato in cassazione nei sensi rappresentati nella censura.
7. Invero, non avendo valore normativo, in sede di legittimità è denunciabile – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. (Cass. n. 27456/2017; Cass. n. 10581/1998).
8. In secondo luogo, deve rilevarsi che le doglianze riguardanti i vizi della motivazione della gravata sentenza sono stati articolati in relazione alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012 conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, esulando attualmente dal vizio cli legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito all’esame probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi in fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusi una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 15276/2021) nonché il sindacato sui vizi di omessa, contraddittoria e illogica motivazione che non si rivelino come motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa (Cass. n. 8053/2014): ipotesi, però, queste non ravvisabili nel caso in esame.
9. In terzo luogo, va precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, mentre per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. Un. N. 20867/2020).
10. Nella fattispecie, invece, le censure concernono il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranee al giudizio di legittimità.
11. Da ultimo deve sottolinearsi che la denunciata violazione dell’art. 2103 c.c. è insussistente, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalle disposizioni di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).
12. In realtà, entrambi i motivi scrutinati sono essenzialmente intesi alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011).
13. E ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni svolte non giustificavano l’inquadramento nella superiore categoria dirigenziale pretesa dall’odierna ricorrente.
14. Il terzo motivo è anche esso inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
15. La ricorrente si duole, a parte dei vizi di motivazione per i quali, per la loro formulazione, si rimanda alle considerazioni già svolte, della violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c., lamentando una erronea interpretazione del giudicato costituito da una pronuncia della Corte di appello di Lecce resa nel giudizio n. 10372/2003, senza però riportare il contenuto integrale della sentenza.
16. E’ stato, infatti, affermato da questa Corte, con argomentazioni condivise da questo Collegio, che nel giudizio di legittimità la parte ricorrente che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello, deve per il principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. n. 17310/2020; Cass. n. 5508/2018).
17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
18. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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