LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9419-2018 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ROTONDI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SPECIALE A.S.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentata e difesa dall’avvocato AMEDEO CHIANTERA;
– controricorrente –
nonché contro GORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE PELLEGRINO, GIUSEPPE PELLEGRINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5791/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/09/2017 R.G.N. 866/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata è stata integralmente riformata la pronuncia del Tribunale di Napoli che – in parziale accoglimento della domanda proposta da A.F. nei confronti della “Azienda Speciale A.S.M.” e della “Gori S.p.A.” (alle dipendenze delle quali aveva lavorato con qualifica di quadro, rispettivamente, dal 17 ottobre 1988 al 31 marzo 2008 e dal 1 aprile 2008 in poi, a seguito a trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.) per l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella categoria “Dirigenti” del ccnl aziende di pubblici servizi e per il conseguimento, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, delle differenze retributive e contributive maturate, nonché di posta risarcitoria in virtù del dedotto demansionamento subito presso “Gori S.p.A” – aveva riconosciuto l’inquadramento in questione a far data dal 28 gennaio 2000 con condanna in solido delle resistenti al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive e contributive maturate per il periodo dal 28 gennaio 2005 al 31 marzo 2008, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al dedotto demansionamento subito al momento del passaggio alle dipendenze di “Gori S.p.A.” ed alla conseguente richiesta di risarcimento danni, nonché rigettato, per il resto, la domanda;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.F., affidato a quattro motivi;
l’Azienda Speciale A.S.M.” e la “Gori S.p.A.” hanno resistito con controricorso;
il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2095,2103 c.c., art. 1 ccnl per i dirigenti di aziende esercenti servizi pubblici e art. 1362 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 si duole che nella sentenza impugnata si sia proceduto ad una erronea individuazione dei requisiti della natura giuridica della qualifica dirigenziale da applicarsi al caso di specie, per essere stata delineata, quale figura di riferimento, esclusivamente quella “apicale”, in difetto di alcun richiamo a quella dei dirigenti “medi o minori” nonché alle caratteristiche contemplate al riguardo nella previsione collettiva (ai sensi della quale “Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa”);
con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2095,2103 c.c., art. 1 ccnl per i dirigenti di aziende esercenti servizi pubblici, artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – lamenta che nella predetta sentenza siano state violate le norme di legge in tema di interpretazione delle prove (documentali ed orali) offerte in corso di causa e sia stato omesso ogni esame dei fatti oggetto di discussione tra le parti e decisivi per il giudizio;
con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che la domanda di superiore inquadramento non avesse avuto ad oggetto anche il periodo (dal 2005 al 2008) in cui erano state svolte mansioni di Direttore generale facente funzioni per la “Azienda Speciale A.S.M.”;
con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – lamenta che il predetto giudice abbia erroneamente ritenuto assorbito l’appello incidentale per effetto dell’accoglimento di quello principale, così omettendo di pronunciarsi sul motivo di gravame – avverso la pronuncia, adottata dal giudice di primo grado, di cessazione della materia del contendere, inerente alla domanda di risarcimento danni proposta in via autonoma dal ricorrente per effetto del dedotto demansionamento – volto al conseguimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere “per intervenuta rinuncia al relativo capo di domanda, come formulata dal legale del ricorrente all’udienza del 27.04.2011”, in modo da lasciar salva l’azionabilità del diritto in separato processo.
Ritenuto che:
il primo motivo è infondato, poiché nella sentenza impugnata, al di là di affermazioni di carattere generale poste ad apertura dell’impianto motivazionale, è precisato che “non emerge con sufficiente rigore la realizzazione degli obiettivi dell’azienda, e in che misura il ricorrente contribuisse a definirli, operando le scelte di politica aziendale. (…) Manca in altri termini una prova rigorosa dell’attività effettivamente svolta nonché dei fatti che consentono di individuare l’elemento qualificante della categoria dirigenziale: il potere decisionale (e la correlata, fondamentale, assunzione di responsabilità)”;
in buona sostanza, gli indici caratterizzanti (i.e.: realizzazione degli obiettivi di impresa e potere decisionale) la figura dirigenziale considerati nella predetta sentenza – e dei quali è esclusa la sussistenza – coincidono, diversamente da quanto dedotto in ricorso, proprio con quelli menzionati nella declaratoria contrattuale, sicché il giudizio finale non si rivela formulato sulla base di una nozione restrittiva ed impropria della qualifica rivendicata;
il secondo motivo (salvo quanto si dirà in riferimento a quello successivo, con riguardo al periodo di lavoro dal 2005 al 2008) è altresì da disattendere, giacché – esclusa la dedotta violazione, neppure argomentata, delle norme di legge in tema di interpretazione delle prove offerte dal ricorrente, avuto anche riguardo all’insegnamento di Cass. 9/06/2021, n. 16016, secondo cui “la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore (…) mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” – le conclusioni cui il giudice del gravame è pervenuto non risultano sganciate dal materiale istruttorio esaminato, la cui valutazione sfugge al sindacato di legittimità (cfr., sul punto, di recente, Cass. 19/07/2021, n. 20553, ove è statuito che “La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito”; in senso conforme v. Cass. 01/06/2021, n. 15276: “In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità”);
nel caso, nella sentenza impugnata è stato adeguatamente illustrato il contenuto delle deposizioni testimoniali acquisite, nonché delle stesse dichiarazioni del lavoratore in ordine all’esercizio di determinati poteri in aggiunta alle mansioni corrispondenti alla rivestita qualifica di “quadro”, rimanendo tuttavia non dimostrata la frequenza (o occasionalità) dello svolgimento dei poteri in questione in misura tale da renderne apprezzabile anche la rilevanza qualitativa, esclusa (come di recente ribadito da Cass. 8/02/2021, n. 2969) dall’espletamento sporadico od occasionale della mansione ritenuta maggiormente significativa sul piano professionale – ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale richiesta;
in tal chiaro quadro, nessun rilievo possono avere le argomentazioni, contenute in ricorso, concernenti l’esistenza di una prassi aziendale che colleghi una specifica qualifica all’espletamento di determinate mansioni, in quanto le predette argomentazioni, oltre ad introdurre aspetti che non risultano dibattuti nei precedenti gradi di giudizio, mirano a contrapporre una valutazione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, nel caso connotata da correttezza giuridica e coerenza logico-formale (cfr., sul punto, Cass. 31/12/2009, n. 28284: “L’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione”);
d’altra parte, quanto alla documentazione (i.e.: relazioni dei bilanci di esercizio del 2005 e 2006, studio di cui alla delibera del CdA n. 1 del 2006, nonché convenzione del 2006 tra “Gori S.p.A” e “Azienda Speciale A.S.M.”) della quaile si assume la mancata valutazione ad opera del giudice di merito, va osservato che essa peraltro riferita a periodo che verrà considerato nell’esame del prossimo motivo – non è stata trascritta nei punti di interesse, con conseguente applicabilità del principio secondo cui “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere (…) di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività (…), pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto)” (così Cass. 21/5/2019, n. 13625); fermo restando che (e v., sul punto, Cass. 29/10/2018, n. 27415) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
la terza censura è invece fondata, poiché la Corte territoriale, erroneamente, ha ritenuto che lo svolgimento, ad opera del ricorrente, delle funzioni di Direttore generale facente funzioni, per il periodo dal 1 settembre 2005 al 31 marzo 2008, fosse estraneo all’oggetto della causa;
in effetti, a fronte della domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore dall’anno 1996, il giudice di primo grado ha ritenuto accertato il diritto in questione dal 28 gennaio 2000, in ragione del riconosciuto svolgimento, ad opera del lavoratore medesimo, delle funzioni di Direttore amministrativo; pertanto, l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, che “Prive di rilievo concreto appaiono le dissertazioni relative ai compiti del ricorrente quale Direttore generale facente funzioni o i suoi poteri rispetto a quelli del Direttore generale atteso che punto rilevante ai fini del presente giudizio è lo svolgimento delle mansioni di dirigente amministrativo e non di quelle di Direttore generale facente funzioni”, non può certo implicare, come esattamente rilevato in ricorso, che le ultime mansioni svolte, dal 1 settembre 2005 al 31 marzo 2008, fossero, ai fini del giudizio, irrilevanti, bensì, semplicemente, che non venissero in considerazione per il periodo di lavoro concernente gli anni precedenti, sì da rimanere la questione comunque superata ed assorbita per effetto del riconoscimento delle mansioni superiori sin dal 28 gennaio 2000;
conseguentemente, non vi era interesse del lavoratore a censurare – contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal giudice del gravame con la seguente affermazione: “(l’ A. ha anche svolto le funzioni di direttore generale f.f., ma il tribunale ha statuito trattarsi di questione estranea all’oggetto del presente giudizio e sul punto non vi è censura”) tale statuizione, né quella (i.e.: “Parimenti non possono prendersi in considerazione le somme erogate collegate all’incarico di Direttore Generale f.f. trattandosi di questione estranea all’oggetto del presente giudizio”) concernente solo la quantificazione delle differenze retributive;
peraltro, il ricorrente, nella memoria difensiva in sede di gravame, aveva comunque evidenziato che, ove la Corte di Appello non avesse ritenuto attribuibile la qualifica superiore per il periodo fino al 2005, avrebbe dovuto riconoscerla per il periodo di svolgimento delle funzioni di Direttore generale;
pertanto, il giudice del gravame ha errato non solo nel ritenere che il Tribunale avesse escluso che l’accertamento delle mansioni svolte dal ricorrente fosse estraneo al giudizio in corso, ma anche che sulla statuizione del predetto Tribunale non vi fosse stata censura;
la sentenza va su tale punto cassata affinché il giudice del rinvio proceda ad accertare se nel periodo in cui il ricorrente ha svolto funzioni di Direttore generale facente funzioni possa essere al medesimo riconosciuta la qualifica dirigenziale;
anche il quarto motivo è da accogliere, poiché, nel caso, il giudice del gravame, ritenendo assorbito l’appello incidentale, ha di fatto omesso di adottare la pronuncia su un motivo dedotto con l’atto di appello, da ritenersi dovuta, contrariamente a quanto sostenuto nella difesa della “Gori S.p.A.”, essendo l’appello incidentale tardivo ammissibile anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l’impugnazione principale (cfr., sul punto, di recente, Cass. 17/11/2020, n. 26164) e non essendo stato il demansionamento dedotto, avuto riguardo al contenuto della domanda (ove risulta evidenziata, tra l’altro, l’assegnazione del lavoratore ad incarico comportante inattività per gran parte del tempo di presenza in ufficio), in relazione alla rivendicata qualifica di dirigente;
vanno pertanto accolti il terzo ed il quarto motivo nei termini di cui sopra, e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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