LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 753-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., incorporante di Equitalia Polis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 4, presso lo studio dell’avvocato CARMELA TROTTA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA DEI F.LLI P. S.A.S. DI P.N. & C. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CRUSCUMAGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CESARO;
– controricorrente –
nonché contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 744/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2015 R.G.N. 1396/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17.7.15 la corte d’appello di Salerno, in parziale riforma di sentenza del 2014 del tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione dell’azienda in epigrafe all’intimazione di pagamento ed alla cartella esattoriale di cui in atti, dichiarando inammissibile l’appello incidentale di Equitalia (ritenendo legittimato unicamente l’INPS, essendo fondata l’opposizione su sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione).
Avverso tale sentenza ricorre Equitalia per quattro motivi, resiste con controricorso l’azienda; l’INPS ha depositato procura.
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla contestata sussistenza dello stato di liquidazione della società e correlata legittimazione del liquidatore.
Il motivo è inammissibile in quanto non riguarda fatto discusso dalle parti ed ignorato dalla decisione ed il motivo andava proposto semmai sotto il profilo della violazione di legge.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 132 Cost., n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per assenza di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello di Equitalia.
Il motivo è infondato, in quanto la sentenza ha motivato sul punto, ritenendo inammissibile l’appello in ragione del difetto di legittimazione del concessionario ad impugnare la decisione per questione relativo al merito della debenza delle somme.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., pur senza richiamare alcuna norma specifica, per avere la corte territoriale trascurato la legittimazione ad impugnare in relazione alla propria attività.
Anche a non ritenerlo inammissibile per mancata desumibilità della norma violata, il motivo è infondato, perché la parte non dimostra la propria legittimazione in relazione all’impugnazione proposta, posto che oggetto del contendere non era l’attività del concessionario in sé considerata ma il riconoscimento della sussistenza del credito dell’ente ovvero la sua estinzione per prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella.
Con il quarto motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 2946,2953 c.c. e artt. 115-116 c.p.c., per aver omesso la corte territoriale di pronunciarsi su altra cartella notificata dal concessionario e presupposto dell’avviso di intimazione impugnato.
Il motivo – che impropriamente solleva nel medesimo tempo censure di tipo diverso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per altro verso ex n. 5 dello cit. articolo – è inammissibile, in quanto non si parametra alla sentenza (che ha ritenuto non impugnata la statuizione relativa all’altra cartella) e non riporta – in violazione di autosufficienza – gli atti invocati, come era necessario per comprendere la questione sollevata.
Il ricorso in definitiva va rigettato.
Spese secondo soccombenza, a favore della sola azienda, non avendo svolto attività difensiva l’INPS.
PQM
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola Azienda agricola, che si liquidano in Euro 7000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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