Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40416 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2924-2016 proposto da:

TECNOROOMS DI C.F., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO CORSINOVI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 714/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 633/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 5.11.15 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9.5.14 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato l’avviso di addebito di cui in atti e il credito relativo di Euro 171.000 e, per converso, ha ritenuto la somma predetta (per contributi e somme aggiuntive) dovuta dal contribuente in epigrafe quale impresa edile, e l’aveva condannato al pagamento della stessa.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente con sei motivi, cui resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 46 del 99, art. 24 e art. 1418 c.c. e art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata condannato al pagamento di somme portate da avviso di addebito contestualmente annullato in ragione della pendenza (al tempo di emissione dell’avviso) di giudizio di accertamento negativo sul verbale ispettivo presupposto.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 14149 del 06/08/2012, Rv. 623367 – 01) che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella specie, all’annullamento dell’avviso si è correttamente accompagnato un vaglio giudiziario della pretesa creditoria.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 46 del 99, art. 25 e art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla decadenza ex art. 25.

La questione è stata rilevata per la prima volta in appello ma non è riportata dalla parte in violazione del principio di autosufficienza. Il motivo è comunque infondato in quanto la decadenza non decorre durante il periodo previsto dalla L. n. 78 del 2010, art. 38, in cui si collocano temporalmente sia l’accertamento che la notifica dell’addebito.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30 convertito in L. n. 122 del 2010, per avere la corte territoriale trascurato la nullità dell’avviso di addebito (perché non contiene il contenuto minimo obbligatorio ed in particolare l’avviso che in mancanza di adempimento si procederà ad esecuzione).

Il motivo è inammissibile, in quanto non si parametra in alcun modo alla sentenza impugnata, che proprio l’avviso in questione ha annullato.

Con il quarto motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13 per avere la corte territoriale trascurato il vizio di notifica del verbale ispettivo e la conseguente preclusione per il giudice di conoscere il merito del rapporto.

Il motivo è infondato, in quanto la notifica del verbale ispettivo non incide sulla diversa questione della debenza delle somme; l’eventuale vizio di notifica dell’atto non incide infatti sull’accertamento dei fatti che sono alla base della pronuncia.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione del Decreto n. 244 del 1995, art. 29 convertito in L. n. 341 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che l’attività non è edile.

La sentenza in realtà ha motivato su tale questione, che è peraltro puramente di merito.

Con il sesto motivo, senza peraltro richiamare norme di legge e vizi specifici, si deduce la mancata ammissione delle prove.

Il motivo non è autosufficiente, non richiama alcuna norma e vizio, né per altro verso fatti sui quali la prova si sarebbe dovuta espletare, e come tale è inammissibile.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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