Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40417 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1367-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELE DE BONIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4393/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2015 R.G.N. 9197/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

PREMESSO che C.M. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno, del quale era dipendente con profilo professionale di “collaboratore di biblioteca” (Area III, Fascia retributiva F1), esponendo di avere partecipato al concorso interno per il passaggio alla posizione F2 e di essere rimasta esclusa dalla graduatoria finale per un’errata valutazione dei titoli: le era stato, infatti, assegnato un punteggio complessivo inferiore a quello cui aveva diritto, non essendo stato valutato il diploma di specializzazione di bibliotecario, acquisito successivamente alla laurea in giurisprudenza, quale vero e proprio diploma di laurea, in violazione dell’art. 4, lett. C, punto 1, del bando;

– che l’adito Tribunale di Roma ha respinto il ricorso;

– che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4393/2015, pubblicata il 27 maggio 2015, ha invece accertato, in riforma della decisione di primo grado, il diritto della C. al maggiore punteggio di 41,74 (di cui 33 per titoli di studio, in luogo di 25), ritenendo, anche sulla scorta di un parere del Consiglio Universitario Nazionale, che la laurea in giurisprudenza dovesse essere considerata unitamente al diploma di specializzazione conseguito presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, costituendo i due titoli di studio un unicum da valutarsi come tale ai sensi del sotto-punto 1b) del bando (“Titolo universitario richiesto per l’accesso dall’esterno”);

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero con unico motivo, cui ha resistito la dipendente con controricorso;

– che è rimasta intimata la controinteressata P.F., già contumace in entrambi i gradi di merito.

RILEVATO

che con il motivo proposto il Ministero censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 4, lettera C, punto 1, sotto-punti 1a, 1b e 1c del bando (decreto 23 settembre 2010) e per violazione dell’Allegato n. 8 del Contratto Collettivo Integrativo 20 settembre 2010: assume che la Corte avrebbe dovuto tenere distinti la laurea in giurisprudenza ed il diploma di specializzazione, poiché la laurea in giurisprudenza (ottenuta secondo il c.d. vecchio ordinamento) non dà diritto all’accesso dall’esterno al profilo professionale di funzionario di biblioteca, mentre il Diploma di Specializzazione di Bibliotecario non può essere considerato una laurea specialistica, essendo assimilabile ad un mero diploma di specializzazione;

osservato:

in primo luogo che è infondata l’eccezione di giudicato per tardività del ricorso in quanto notificato il 27 novembre 2015 e, pertanto, oltre il termine perentorio di sessanta giorni (art. 325 c.p.c., comma 2) decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 14 settembre 2015;

– che risulta invero nulla la notifica della sentenza effettuata direttamente al Ministero, sebbene rimasto contumace nel giudizio di secondo grado, poiché, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 le sentenze devono essere notificate presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza;

– che ne consegue, applicandosi nella specie la regola di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, la ritualità del ricorso, notificato tempestivamente nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (27 maggio 2015);

– che il ricorso non può comunque trovare accoglimento;

– che esso infatti, nell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non contiene la trascrizione del bando né del contratto collettivo integrativo di cui il ricorrente assume la violazione, quanto meno nelle parti o nei passaggi necessari alla precisa identificazione e valutazione delle censure formulate;

– che, d’altra parte, il ricorrente, pur denunciando, in sostanza, errori interpretativi, non specifica quali canoni, tra quelli previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., sarebbero stati in concreto violati dalla Corte di appello e in quali punti del ragionamento ermeneutico tale violazione si sarebbe manifestata, limitandosi, in definitiva, a contrapporre una propria e difforme interpretazione a quella del giudice di merito;

– che è consolidato l’orientamento, per il quale la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 28319/2017; conforme, fra le molte, Cass. n. 16987/2018);

– che, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, è stato precisato che la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione – dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti e accordi nazionali – di cui all’art. 40 predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 14449/2017);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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