Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40418 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22965-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Giuliana 44, presso lo studio dell’avvocato Raffaello Gioioso, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rino Feltrin;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 586/2016 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– B.A. ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello, respingendo il di lui gravame, ha confermato il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da M.A. nei suoi confronti per il pagamento del saldo dovuto per lavori edili commissionati dal medesimo opponente;

-la contestazione sollevata dal B. al decreto ingiuntivo era stata incentrata in via preliminare sull’eccezione di clausola compromissoria e nel merito, sull’esecuzione incomplete e difettosa dei lavori appaltati, con proposizione di domanda riconvenzionale di diminuzione del prezzo e di risarcimento danni;

– il tribunale aveva respinto l’eccezione di clausola compromissoria e dichiarato il committente decaduto dall’azione di garanzia;

-a seguito del gravame proposto dall’opponente soccombente, la corte territoriale ha argomentato la correttezza della ritenuta revoca della clausola compromissoria, considerando che il tribunale aveva interpretato l’azione promossa dall’appaltatore in via monitoria come implicita revoca della clausola compromissoria sottoscritta dal medesimo ma non dal committente B., revoca considerata ammissibile perché intervenuta prima che, con la produzione in giudizio del documento da parte del B., operasse il principio giurisprudenziale circa l’equipollenza della sottoscrizione mancante con l’effettuata produzione in giudizio dell’atto sottoscritto dalla sola controparte;

-la corte d’appello ha poi chiarito la natura autonoma della clausola compromissoria, per la quale è necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti del contratto, senza che le sorti di essa possano condizionare la validità del contratto di appalto cui essa accede;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato M..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che la clausola compromissoria risultava sottoscritta dall’appaltatore, sebbene sotto la dicitura “il committente” con la conseguenza che non era ammissibile la revoca parziale come, invece, ritenuto dalla corte d’appello sull’assunto che l’appaltatore non aveva sottoscritto la clausola compromissoria che comportava l’incompetenza del tribunale a decidere l’opposizione al decreto ingiuntivo;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1328 c.c., nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte territoriale ritenuto che l’azione in giudizio da parte del M. equivalesse a revoca del consenso alla clausola compromissoria di cui, pertanto, la parte che agiva in giudizio rinunciava ad avvalersi;

– assume, al contrario, il ricorrente che il fatto di avere presentato il ricorso per ingiunzione non equivaleva alla volontà di revocare la clausola compromissoria, operando la clausola, per interpretazione giurisprudenziale pacifica, ai fini dell’attribuzione della cognizione sul giudizio di opposizione ma non sulla competenza all’emissione del decreto ingiuntivo rispetto al quale gli arbitri sono privi di potestas (cfr. Cass. 23651/2011);

-pertanto, il comportamento del M. non poteva essere legittimamente interpretato come revoca del consenso alla clausola compromissoria;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti per avere la corte territoriale ritenuto assorbita la questione relativa alla rinuncia alla clausola compromissoria da parte del B. a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;

– sostiene il ricorrente che la domanda riconvenzionale era necessariamente subordinata al rigetto dell’eccezione di compromesso;

– i primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente;

– le doglianze del ricorrente sono fondate nei limiti di quanto di seguito considerato;

– la motivazione della corte d’appello appare effettivamente omissiva sul punto rilevante della decisione che attiene alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte del M. ed all’interpretazione della proposizione del ricorso monitoria da parte dello stesso;

– in proposito la corte veneziana afferma che “appare del tutto conseguente ritenere che, nel caso di specie, il ricorso all’a.g.o. per conseguire l’adempimento del contratto recante la clausola compromissoria non sottoscritta dal ricorrente implichi la revoca del consenso alla clausola stessa in allora non sottoscritta (cfr. pag.5, cpv.7 della sentenza impugnata);

– si tratta di affermazione che trascura quanto considerato dalla stessa corte veneziana la quale, nel dare conto della decisione del primo giudice, dà atto della sottoscrizione della clausola compromissoria da parte del M., circostanza confermata dal contratto trascritto a pag. 16 del ricorso, seppure sotto la dizione “il committente” anziché sotto quella “l’appaltatore”;

– il tribunale di prime cure, secondo la prospettazione della corte d’appello aveva ritenuto valida la clausola compromissoria ed aveva ravvisato nella proposizione del ricorso monitorio da parte dell’appaitatore, la revoca del proprio consenso alla stessa, idonea a legittimare il ricorso monitorio per non essere la medesima clausola sottoscritta dal committente e non operando ancora a quel momento il principio giurisprudenziale sull’equipollenza della sottoscrizione mancante con la produzione in giudizio dell’atto sottoscritto dalla controparte;

– a fronte di tale ricostruzione, le considerazioni del giudice d’appello sopra richiamate appaiono trascurare le risultanze di fatto in ordine alla esatta identificazione di chi aveva sottoscritto la clausola di compromesso ed alla conseguente possibilità di revocare il consenso, atteso che si tratta di questione decisiva ai fini dell’operatività della stessa;

– vanno dunque accolte le censure in esame;

– a ciò consegue che resta assorbito il terzo motivo sulla rinuncia alla clausola compromissoria da parte del B. a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale perché la Corte d’appello non ha preso posizione, ritenendola a sua volta assorbita, mentre la questione dovrà essere riesaminata alla luce delle sopra enunciate ragioni di accoglimento del ricorso;

– e’, dunque, disposto il rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per la corretta interpretazione della clausola contrattuale in oggetto e le questioni ad essa connesse;

– il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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