LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22968-2019 proposto da:
I.V., rappresentato e difeso dall’avv. LILIANA PINTUS, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 424/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto da I.V. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 10.4.2017, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente che aveva respinto la sua domanda di protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.V., affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al diniego della protezione sussidiaria, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto personale.
La censura è fondata.
Il ricorrente aveva di essersi convertito al cristianesimo e di essere fuggito perché il padre, fondamentalista musulmano, avrebbe ucciso la moglie, che pure era *****, e gli altri due figli: temendo per la sua vita, il richiedente avrebbe quindi lasciato il proprio Paese. La storia è stata ritenuta non credibile dal giudice di merito in primis perché “non suffragato da alcun elemento probatorio o documentale” e comunque perché “il racconto del richiedente appare del tutto generico e stereotipato… egli non è stato in grado di circostanziare la narrazione relativa alla strage, priva di dettagli sia temporali che di luogo o relativi alle modalità di aggressione: ha infatti asserito di non aver assistito all’uccisione dei suoi familiari ma di aver appreso la notizia dal racconto di un vicino, il quale gli avrebbe riferito che il padre lo stava cercando per ucciderlo; ha anche soggiunto di non aver visto i cadaveri dei familiari ma di essere immediatamente scappato a piedi, raggiungendo un amico” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte di Appello ha ravvisato anche la non idoneità del racconto, perché la persecuzione proverrebbe da un soggetto privato (cfr. ancora pag. 6).
Innanzitutto va evidenziato che l’assenza di elementi istruttori non assume alcuna valenza decisiva, in materia di protezione internazionale, per effetto della vigenza del cd. obbligo di cooperazione istruttoria, declinato dall’art. 4, par. 5, della cd. Direttiva Qualifiche n. 2011/95/UE e dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, secondo cui se da un lato il richiedente asilo ha il dovere di allegare, produrre o dedurre “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare” la sua domanda di protezione internazionale, il giudice di merito è tenuto a svolgere una piena attività investigativa in relazione a motivi di persecuzione non specificamente contenuti nella domanda del richiedente – o addirittura volutamente omessi – che tuttavia emergano in sede di audizione del richiedente o in scritti difensivi depositati successivamente al deposito del ricorso di primo grado.
In secondo luogo, va osservato che il ricorrente aveva sin dal primo momento affermato di non aver assistito al fatto raccontato, ma di averlo appreso dal racconto di un vicino. Tale elemento, di per sé idoneo a spiegare il motivo dell’incapacità del richiedente di fornire i dettagli dell’aggressione che egli aveva riferito esser stata perpetrata ai danni dei suoi congiunti, non è stato adeguatamente considerato dal giudice di merito. La Corte di Appello, infatti, ha piuttosto valorizzato, in senso negativo, il fatto che il ricorrente non avesse saputo riferire “a quale fede della religione dell’Islam apparteneva il padre”, non considerando l’irrilevanza di tale dettaglio in relazione al nucleo essenziale della storia, da individuare nel grave fatto di sangue commesso dal padre, asserito fondamentalista islamico ai danni dei suoi stretti congiunti. La circostanza che il padre fosse sunnita, o sciita, invero, non rileva affatto in relazione al fatto in sé, costituito dall’uccisione di moglie e figli per una motivazione religiosa.
Del pari irrilevante risulta l’ulteriore considerazione della Corte territoriale, secondo cui non sarebbe credibile che un fondamentalista islamico abbia potuto sposare una donna cattolica (cfr. ancora pag. 6 della sentenza impugnata). Il ragionamento del giudice di merito è intrinsecamente erroneo, poiché le scelte fondamentali attinenti alla vita individuale della persona, tra le quali certamente rientrano quella della fede religiosa e del partner con il quale condividere un progetto di vita, non rispondono necessariamente ai canoni della logica o della convenienza, atteso il forte elemento passionale ed istintivo che può caratterizzarle. Inoltre, anche in questo caso il fatto, in sé, non appare decisivo, poiché la circostanza della quale la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare la credibilità non era la decisione dei genitori del richiedente di sposarsi o costruire insieme una famiglia, ancorché appartenessero a differenti religioni, bensì del fatto che, dopo aver fatto tale scelta, il padre si fosse risolto ad uccidere, proprio per motivazioni religiose, i propri stretti congiunti. Fatto, questo, che invece rimane sullo sfondo, nell’ambito dell’erroneo apprezzamento operato dal giudice di merito.
Il ricorrente lamenta inoltre che la Corte di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il fatto che i ***** siano oggetto di persecuzione in *****. Anche tale doglianza è fondata, poiché tale circostanza, certamente ulteriore, rispetto alla storia personale del richiedente, ma pur sempre decisiva, posto che il racconto si incentrava sostanzialmente su un grave episodio di intolleranza religiosa familiare, non risulta apprezzata dalla Corte isolana.
L’accoglimento, nei termini indicati, della prima censura implica l’accoglimento di tutte le altre, con le quali il ricorrente lamenta, in dettaglio: con il secondo motivo, l’omesso esame del contesto interno della *****, suo Paese di origine; con il terzo motivo, l’erronea esclusione di una situazione di violenza generalizzata nella zona del ***** e dell'*****; con il quarto motivo, il mancato riconoscimento della tutela umanitaria, nonostante il percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia seguito dal richiedente e la povertà estrema dell’area dalla quale egli proviene; con il quinto motivo, l’omesso esame, sempre ai fini della protezione umanitaria, del fatto che il richiedente si è integrato nel contesto italiano, lavora, gioca a calcio ed ha avuto un figlio insieme ad una ragazza italiana. La sentenza va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021