Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40420 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22553-2019 proposto da:

M.B., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO TACCHI VENTURI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1188/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da M.B. avverso l’ordinanza del 6.2.2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente, che aveva a sua volta respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.B., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente apprezzato la storia personale del richiedente, senza considerare che l’ordinamento non prevede l’onere del richiedente asilo di provare i fatti contenuti nel suo racconto.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, perché la Corte di merito avrebbe esaminato la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente asilo utilizzando fonti informative non idonee.

La terza censura, che per ragioni logiche va esaminata prima delle altre due, è fondata.

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono quindi un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poiché la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha violato tale disposizione, poiché si è limitata ad affermare che “A prescindere invece dalla veridicità dei fatti riferiti dall’appellante, la situazione attuale dell’area da cui proviene, situata a sud del Paese, non conferma la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), senza aver cura di indicare alcuna fonte informativa a suffragio di tale conclusione. L’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata dal giudice cli merito, e si riflette pertanto in una violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Merita, al riguardo, di essere ribadito il seguente principio, in linea con quanto ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte:

“Il riferimento operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”.

L’accoglimento del terzo motivo implica l’assorbimento delle prime due censure, pur dovendosi evidenziare sin d’ora l’erroneità dell’affermazione, pure contenuta nella decisione impugnata, dell’irrilevanza delle “buone prospettive di integrazione in Italia, in mancanza del diritto di soggiornarvi” (cfr. pag. 7 della sentenza). La protezione umanitaria, infatti, costituisce un istituto rivolto proprio ad assicurare tutela alle persone che, pur non essendo in possesso di altro titolo idoneo ad autorizzare la loro permanenza in Italia, versino comunque in condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento di detta specifica forma di protezione. Il giudice del rinvio, quindi, dovrà procedere al riesame, tanto della situazione esistente nel Paese di origine del richiedente asilo, al fine di verificare – sulla base di C.O.I. idonee, specifiche ed aggiornate – la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); quanto della condizione individuale del richiedente asilo, al fine di verificare la sussistenza di condizioni di vulnerabilità individuale, nell’ambito del giudizio comparativo tra la sua condizione di vita in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), escludendo, all’esito, la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione invocata.

In definitiva, va accolto il terzo motivo e vanno dichiarati assorbiti il primo ed il secondo motivo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti il primo ed il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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