LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4639-2017 proposto da:
T.M.G., T.C., T.P., e T.R., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato GIANPAOLO BUONO, del Foro di Napoli (come in atti);
– ricorrenti –
contro
T.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato VITTORIO DI MEGLIO, (come in atti)
-controricorrente –
nonché
TR.RA., T.G., T.A., e P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4355/2016, della CORTE di APPELLO di NAPOLI depositata il 9.12.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTO E DIRITTO
Con istanza per la cessazione della materia del contendere, in data 27.07.2021, l’Avv. Gianpaolo Bruno – in rappresentanza dei ricorrenti M.G., C., P. e T.R., nonché anche del controricorrente T.E. e degli intimati Ra., G., e T.A., e P.A. – rileva che “1. Pende tra le parti in causa giudizio n. R.G. n. 4639/2017, introdotto, con ricorso notificato il 13.02.2017, tempestivamente depositato presso la Cancelleria di questa Corte di Cassazione, dai signori T.M.G., T.C., T.P. e T.R. avverso e per la cassazione della sentenza n. 4355/2016, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione civile, il 9.12.2016, notificata in data 14.12.2016. Con controricorso, notificato il 27.3.2021, ha resistito il signor T.E.”; che, “2. Con verbale di conciliazione sottoscritto in data 2.10.2019 innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, Giudice Dott.ssa C. in altro giudizio pendente tra le medesime parti (iscritto al R.G. 95295/2007), queste ultime hanno conciliato, tra le altre, anche la controversia de qua, definita con la pronuncia richiamata (la n. 4355/2016), oggetto di ricorso per Cassazione”; che “3. Con tale ultimo verbale, le parti, dopo aver dato atto al punto 1 della premessa espositiva del presente giudizio, all’art. 2, hanno espressamente previsto la rinuncia al ricorso per Cassazione ed al controricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (la n. 4355/2016, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione civile, il 9.12.2016) ed integrale compensazione delle spese di lite”; che “4. Pertanto, allo stato, è definitivamente cessata la materia del contendere”.
Nel ribadire la rinuncia già espressa, parte ricorrente – che ha depositato copia del verbale di conciliazione interamente sottoscritto in parte qua da tutte le parti – chiede la emissione dei provvedimenti consequenziali, con integrale compensazione delle spese di lite.
RILEVATO
pertanto, che i ricorrenti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio in quanto (come tra l’altro affermato nell’atto di rinuncia) hanno transatto la causa.
Tanto premesso, i ricorrenti:
DICHIARANO:
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso per Cassazione, iscritto al R.G. n. 4639/2017 (introdotto, con atto notificato il 13.02.2017), con compensazione totale delle spese.
RITENUTO:
Che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Che non è luogo a provvedere sulle spese, avendo questi stessi richiesto la compensazione delle spese del presente giudizio.
Che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 2515-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e che, stante le rispettive accettazioni delle rinunce, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021