Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40427 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5530-2017 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO, 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ANTIMO DI ROSA, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

B.A., R.F., R.M.R., rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI PEZONE, giusta procura in calce al controricorso;

R.C., R.G., D.E., rappresentate e difese dall’avvocato ANTONIO TAFURI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2992/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 13651 del 7 dicembre 2009, rigettava la domanda proposta dall’avv. O.A. nei confronti di B.A., anche quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore R.M.R., di R.F., D.E., R.G. e R.C., per il pagamento delle competenze professionali maturate per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore dei convenuti, in vista della definizione delle vicende successorie scaturenti dalla morte del comune dante causa dei convenuti.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2992 del 25/7/2016 ha rigettato l’appello proposto dall’avv. O.. In primo luogo, rilevava che sebbene nell’intestazione dell’atto di appello la B. fosse indicata anche quale legale rappresentante della figlia R.M.R., tuttavia l’atto di appello non era stato notificato anche a quest’ultima, la quale doveva quindi reputarsi essere estranea al giudizio di secondo grado.

Peraltro, solo in comparsa conclusionale l’appellante aveva evidenziato che la minore non era stata indicata nell’intestazione della sentenza di primo grado, e ciò sebbene l’atto di citazione le fosse stato notificato senza il rispetto dei termini di comparizione, con la conseguenza che, non essendosi costituita in primo grado, la nullità non risultava essere stata sanata.

A detta dell’appellante si imponeva quindi la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio, conclusione questa che la Corte d’Appello disattendeva.

Infatti, la questione non era stata dedotta con i motivi di appello; inoltre, la nullità della citazione era imputabile alla stessa parte appellante che non poteva quindi invocarla a proprio favore.

Ne’ poteva addursi che si trattasse di un’ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, in quanto si tratta di casi tassativi tra i quali non rientra quello in esame, e ciò sia perché legittimata a dolersi della nullità della citazione è solo la parte pregiudicata, sia perché nella fattispecie non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo l’ O. proposto una domanda di condanna in solido nei confronti di più soggetti ritenuti essere condebitori.

L’oggetto stesso del giudizio escludeva poi che potesse configurarsi un conflitto di interessi tra la madre e la figlia minore.

Peraltro, la mancata indicazione della minore in sentenza era frutto di un mero errore materiale, atteso che la stessa sentenza di primo grado aveva riferito della mancata costituzione della B. anche in rappresentanza della figlia, e ciò sebbene fosse stata evocata non solo in proprio ma anche nella detta qualità.

Passando al merito dell’impugnazione, la sentenza di appello ricordava che è onere della parte appellante vincere la presunzione di legittimità della sentenza impugnata, essendo quindi tenuta, a dimostrare l’erroneità o l’ingiustizia della decisione emessa.

Era quindi suo onere quello di fornire tutti gli elementi anche di carattere probatorio a tal fine rilevanti.

Nella fattispecie però emergeva che non era stato possibile acquisire il fascicolo d’ufficio, nonostante le sollecitazioni in tal senso inoltrate. La Corte aveva però invitato la parte a depositare le copie degli atti del fascicolo d’ufficio in suo possesso, invito che era tuttavia rimasto privo di seguito e senza che mai fosse stato rappresentato da parte dell’appellante di essere priva di tali copie (la cui disponibilità invece emergeva per quanto riferito negli stessi motivi di impugnazione).

In assenza di tali atti, e stando al contenuto della sentenza, che riferiva dell’ammissione del giuramento decisorio e del suo rendimento da parte dei convenuti, non era permesso al giudice di appello di riscontrare la fondatezza dei motivi di appello che investivano la nullità del giuramento e del relativo provvedimento ammissivo.

A fronte di tale argomentazione, già di per sé sola sufficiente a legittimare il rigetto dell’impugnazione, occorreva poi aggiungere che il motivo era inammissibile in quanto generico, non avendo l’appellante indicato con specificità quali capitoli del giuramento deferito fossero stati esclusi dal giudice e in che modo ne sarebbe stata modificata la formula.

Analoghe considerazioni valevano quanto alle modifiche ed aggiunte apportate dal giurante ovvero in ordine alla denuncia di contraddittorietà con le risposte date.

La decisione della causa da parte del Tribunale in base all’esito del giuramento decisorio determinava poi anche l’assorbimento degli altri motivi di appello che investivano la mancata istruzione della causa, motivi che la Corte d’Appello ha in ogni caso reputato privi di fondamento.

Infatti, i documenti erano stati prodotti in primo grado tardivamente e per gli stessi non poteva invocarsi in appello l’applicazione dell’art. 345 c.p.c., non ricorrendo il requisito della loro indispensabilità, non emergendo la necessità di un’integrazione probatoria alla luce dell’esito del giudizio di primo grado.

In tal senso la necessità dell’acquisizione documentale non poteva reputarsi occasionata dalle argomentazioni sviluppate dal Tribunale in sentenza, ma si ricollegava allo stesso originario tenore della domanda.

Del pari inutilizzabile era la produzione documentale per la prima volta effettuata in appello.

Si palesava inammissibile anche la richiesta di compiere una perizia grafologica sul testamento redatto dal defunto R.A., e ciò non tanto perché l’appellante fosse privo di interesse a riscontrare la autenticità di tale documento (essendo interessato a dimostrare che si trattava di un documento fittiziamente costruito dagli eredi, al fine di assecondare gli accordi conciliativi promossi anche tramite il suo intervento professionale), quanto perché per la verifica sarebbe stato necessario avere il documento in originale, non potendo eseguirsi la verificazione su di una copia.

In merito alla prova testimoniale il giudice di appello rilevava che la stessa non avrebbe consentito un’adeguata istruzione della causa, e ciò sia perché verteva su circostanze suscettibili necessariamente di prova documentale, sia perché la formulazione della prova si palesava del tutto generica, il che impediva di ricavare con precisione quale fosse stata l’attività svolta dall’appellante (ed analoghe considerazioni valevano anche per l’interrogatorio formale). Infine, era da disattendere la richiesta di ammissione di un nuovo giuramento decisorio, in quanto una volta ammesso e reso in primo grado, deve escludersi che possa essere reiterato in appello (peraltro il giuramento era stato articolato in maniera non ortodossa, secondo una formula tendente a stimolare la confessione e non già a porre la parte cui viene deferito nella condizione di vincere la causa, rendendolo).

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso O.A. sulla base di sei motivi.

D.E., R.C., R.G., R.F., B.A. e R.M.R. hanno resistito con controricorso.

2. Prelimianrmente deve essere disattesa la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente che adduce il mancato possesso di certificazione “decorso quarantena anticovid”, aggiungendo essere ancora in corso il “provvedimento del Governatore della Campania per la sospensione generalizzata anti covid”, e ciò avuto riguardo alla natura camerale della presente adunanza che non prevede la partecipazione fisica dei difensori delle parti.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 101 c.p.c., con la nullità della sentenza di primo grado per lesione del litisconsorzio necessario, stante la mancata partecipazione di una delle parti del giudizio e per l’omessa indicazione di una delle parti in sentenza.

Assume il ricorrente che al giudizio avrebbe dovuto prendere parte anche R.M.R., all’epoca di introduzione del giudizio ancora minore. Tuttavia, sebbene fosse stata evocata in giudizio la madre, anche quale esercente la potestà genitoriale, il suo nominativo è stato omesso nella sentenza di primo grado.

La mancata autorizzazione alla chiamata in giudizio della stessa ha quindi determinato la nullità della sentenza.

Il motivo è manifestamente privo di fondamento.

Il giudice di appello, quanto alla mancata indicazione nell’intestazione della sentenza del nominativo anche di R.M.R., a pag. 9, ha evidenziato che dalla motivazione emergeva come fosse ben presente al Tribunale che tra le parti evocate in giudizio vi fosse anche la detta convenuta, il che consentiva di affermare che la sua mancata indicazione nell’intestazione fosse una mera omissione di carattere materiale.

Trattasi di affermazione che non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente e che trova il conforto della giurisprudenza di questa Corte la quale, anche di recente, ha affermato che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussista una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 19437/2019).

Una volta quindi escluso che all’evocazione in giudizio della detta parte non sia corrisposta una relativa decisione, il che inficia in radice la tesi secondo cui il giudizio di primo grado si sarebbe svolto a contraddittorio non integro, va del pari disattesa la deduzione secondo cui nella specie si verterebbe in un caso di giudizio a litisconsorzio necessario.

Infatti, l’equivoco in cui incorre il ricorrente è quello di riferire la natura del giudizio, non già alla pretesa dedotta in questa sede, ma al diverso giudizio nel quale avrebbe asseritamente svolto attività difensiva nell’interesse dei convenuti (appunto un giudizio di divisione ereditaria), trascurando invece di considerare che quello per cui è causa verte unicamente sulla pretesa al pagamento di un compenso professionale nei confronti di una pluralità di soggetti tutti ritenuti solidalmente obbligati.

Si verte evidentemente in un’ipotesi di cause scindibili per le quali non ricorre una situazione di litisconsorzio necessario. In tal senso va ricordato che l’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell’impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all’eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati (così da ultimo Cass. n. 24728/2018).

La Corte d’Appello ha fatto corretto riferimento a tale inquadramento giuridico, a pag. 8, senza che la motivazione resa sul punto sia stata attinta dalle censure del ricorrente. La stessa sentenza d’appello ha poi evidenziato che, ferma restando l’avvenuta evocazione in giudizio di R.M.R. già in primo grado, la sentenza di rigetto, che, attesa la mera omissione materiale del suo nominativo solo nell’intestazione della sentenza, deve ritenersi coinvolga anche la posizione della detta parte, è stata però impugnata solo nei confronti della B. e degli altri convenuti, omettendosi però di evocare in appello anche R.M.R. (così pag. 7).

Il carattere scindibile delle cause implica, quindi, alla luce dei principi sopra richiamati, che il rigetto della domanda nei confronti di R.M.R., quale emergente dalla sentenza del Tribunale, sia ormai passato in cosa giudicata, essendo quindi ascrivile ad un’autonoma scelta del ricorrente quella di non evocare in appello anche tale parte, il che esclude che possa poi essere addotta come causa di nullità del giudizio la sua mancata partecipazione.

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 350 c.p.c., quanto alla mancata autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti della minore divenuta maggiorenne nel corso del giudizio.

Si deduce che all’atto di introduzione del giudizio (27/9/2006), R.M.R. era minorenne ed era stata quindi evocata in giudizio in persona della sua rappresentante legale, che però aveva scelto di non costituirsi anche per la figlia.

Nel corso del giudizio è stata raggiunta la maggiore età (essendo nata nel *****), ma è stata disattesa la richiesta di procedere alla integrazione del contraddittorio.

Il giudice non poteva ignorare tale evento e quindi avrebbe anche d’ufficio dovuto disporre la sua evocazione in giudizio. Ne consegue che tutto quanto avvenuto nel corso del processo dopo il raggiungimento della maggiore età è affetto da nullità.

Anche tale motivo è manifestamente infondato.

La stessa prospettazione dei fatti compiuta dal ricorrente denota come effettivamente R.M.R. venne evocata in giudizio in primo grado in persona della madre, quale esercente la potestà genitoriale, ma che la stessa ebbe a costituirsi solo in proprio, e non anche spendendo la detta qualità.

Deve quindi reputarsi che la minore, in assenza di costituzione da parte della madre, abbia assunto la qualità di parte contumace nel corso del giudizio di primo grado.

Il successivo raggiungimento della maggiore età ai sensi dell’art. 299 c.p.c. determina il venir meno della rappresentanza legale ed è quindi evento idoneo a determinare l’interruzione del processo.

Tuttavia, poiché l’evento interruttivo è maturato nel corso del processo, allorché la minore era divenuta contumace, trova applicazione la previsione di cui all’art. 300 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009 (atteso che il presente processo è stato iniziato in data anteriore al 4 luglio 2, con l’effetto che, se l’evento interruttivo riguarda la parte contumace, l’interruzione del processo si ha solo se l’evento sia stato notificato ovvero sia certificato nella relazione di notificazione di uno dei provvedimento di cui all’art. 292 c.p.c.

In assenza di tali eventi, ne consegue che il giudizio di primo grado è legittimamente proseguito, anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, né può assumere rilevanza la circostanza che l’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio dovesse essere notificata alla parte contumace.

Infatti, l’avere deciso la controversia sul presupposto che il valido giuramento fosse stato reso anche per conto di R.M.R., in assenza del rispetto delle formalità procedurali imposte in presenza di una parte contumace, costituisce un vizio della sentenza che andava però dedotto con uno specifico motivo di impugnazione.

Nel caso di specie, la sentenza di appello ha però osservato che la sentenza del Tribunale non risultava essere stata impugnata anche nei confronti di R.M.R., con la conseguenza, sopra ricordata, che, in presenza di cause scindibili, il rigetto della domanda in parte qua è ormai coperto dall’efficacia del giudicato.

Ne’ infine, potrebbe indurre a diverse conclusioni la circostanza pur paventata in secondo grado, secondo cui l’originario atto di citazione sarebbe affetto da nullità per non essere stati rispettati i termini di comparizione, così che la contumacia di R.M.R. non avrebbe, a differenza dell’avvenuta costituzione della madre in proprio, assicurato la sanatoria del vizio.

Va, infatti, ricordato che il vizio della notificazione della citazione può essere dedotto con l’atto d’appello solo dalla parte pregiudicata, e nel caso di specie dalla contumace, senza che possa invocarsi un potere di rilievo officioso del giudice di secondo grado, stante che le regole da seguire nella notificazione degli atti processuali sono dettate nell’esclusivo interesse della parte alla quale dev’essere fatta la notificazione (così Cass. n. 1758/1968; Cass. n. 1497/1969, secondo cui, qualora il convenuto rimasto contumace nel giudizio di primo grado e in esso soccombente, non abbia con l’atto di appello – che è il primo atto processuale da lui compiuto dopo la notizia dell’atto di citazione davanti al giudice di primo grado – eccepita la nullità della notificazione di tale ultimo atto, la detta nullità, anche se sussistente, deve ritenersi senz’altro sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2; Cass. n. 23587/2006, secondo cui il potere del giudice, di cui all’art. 291 c.p.c., di rilevare d’ufficio la nullità della notificazione dell’atto introduttivo è limitato all’atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a quel giudice, e non si estende anche all’atto introduttivo dei gradi pregressi; il vizio di nullità della notificazione di quest’ultimo, che si trasmette alla sentenza, ricade infatti nell’ambito della disciplina generale dettata dall’art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione).

Trattasi peraltro di principi che sebbene riferiti specificamente a vizi della notificazione dell’atto introduttivo appaiono suscettibili di estensione anche alla diversa ipotesi qui ricorrente di vizi della citazione, afferenti però alla vocatio in ius.

Ne discende che il vizio originario della citazione (che peraltro non rientrando tra quelli di cui all’art. 354 c.p.c., ove anche sussistente non determinerebbe la rimessione della causa al giudice di primo grado), non poteva né essere fatto valere dall’attore né essere rilevato d’ufficio, rivestendo in ogni caso carattere assorbente il rilevo che l’ O. non aveva inteso gravare la sentenza del Tribunale anche nei confronti di R.M.R., il che ha determinato il passaggio in giudicato del rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.

5. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del quinto motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 238 c.p.c. attesa la nullità dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio e del giuramento per come reso.

Si sostiene che il giuramento era stato deferito mediante la sua articolazione in tre diversi momenti.

Tuttavia, l’ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio non chiarisce quali capi siano stati effettivamente ammessi e siano stati specificamente deferiti alla B., anche nella qualità di legale rappresentante della figlia.

Inoltre, si dubita circa il fatto che il verbale di assunzione della prova possa essere stato redatto al computer, in quanto alla data dei fatti, dinanzi al Tribunale di Napoli, i verbali erano redatti manualmente.

Si sostiene altresì che i verbali sarebbero stati redatti in maniera riassuntiva, il che ne impedisce l’utilizzazione in chiave decisoria.

L’esame preliminare di tale mezzo di impugnazione si impone in ragione del fatto che la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte d’Appello, ha ritenuto di dover pervenire al rigetto della causa sulla scorta dell’esito del giuramento decisorio deferito ai convenuti e reso dagli stessi, con evidente irrilevanza degli altri mezzi istruttori e ciò alla luce dell’efficacia di prova legale che a tale mezzo è assegnata dall’art. 2738 c.c.

Ciò si ricava altresì dal tenore della sentenza di appello la quale, dopo aver disatteso il motive di impugnazione che investiva, appunto, l’efficacia del giuramento decisorio, ha correttamente evidenziato che le ulteriori doglianze dell’appellante in merito alla mancata istruzione della causa erano destinate ad essere assorbite in ragione della decisione della controversia in primo grado sulla scorta dell’esito del giuramento, chiaramente specificando che le ulteriori argomentazioni erano spese al solo fine di completezza della motivazione.

Deve, pertanto, ritenersi che la ratio che fonda il rigetto dell’appello sia costituita dalla conferma in merito alla rilevanza e decisività in chiave probatoria del reso giuramento decisorio, e che le argomentazioni spese al fine di evidenziare l’infondatezza degli altri motivi di gravame che investivano il mancato utilizzo delle prove documentali e la mancata ammissione delle altre prove orali, siano state svolte a soli fini di completezza, risultando quindi essere un mero obiter, prive quindi di effettiva incidenza causale ai fini del rigetto del gravame.

Tornando, quindi, al mezzo in esame, lo stesso si palesa inammissibile per assoluto difetto di specificità.

Il ricorrente si limita anche in questa sede a riportare i vari capitoli sui quali aveva deferito giuramento decisorio assumendo che il Tribunale ne avrebbe illegittimamente ridotto il numero, avendo anche omesso di specificare quali capi erano stati specificamente ammessi e quali no.

Inoltre, e sempre in maniera assolutamente generica, deduce che la verbalizzazione sarebbe avvenuta in maniera irrituale.

La censura, tuttavia, non si confronta con il contenuto della sentenza di appello che, a fronte di analoghe doglianze mosse con i motivi di appello, ha evidenziato che, stante l’impossibilità di acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, aveva invitato parte appellante a produrre copia degli atti del fascicolo di ufficio in suo possesso, in tal modo dando impulso anche al procedimento per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio, che ben può avvenire tramite l’invito alla parte a depositare la copia degli atti in suo possesso (cfr. Cass. n. 3055/2013).

Ne’ può rilevare la circostanza che non sia stato emesso il decreto del capo dell’ufficio giudiziario competente ai fini della ricostruzione, avendo questa Corte affermato che tale omissione non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all’uopo dalla legge, né costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all’attività dell’organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento. (Cass. n. 5277/1983).

La Corte d’Appello, preso atto che le varie richieste di trasmissione del fascicolo di ufficio non avevano avuto esito positivo, e stante la necessità di dover pervenire alla decisione della causa, in ragione del tempo trascorso, ha invitato le parti a produrre le copie degli atti in loro possesso, aggiungendo poi che, dal tenore delle difese dell’appellante, ed in assenza di una contraria esplicita affermazione, doveva ritenersi che lo stesso appellante fosse in possesso della copia delle ordinanze e dei verbali di causa necessari al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle violazioni denunciate.

Tale affermazione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo confutata con il motivo in esame, nel quale il ricorrente, non confrontandosi con quanto affermato in sentenza, si limita ancora una volta a ricordare come non fosse pervenuto il fascicolo d’ufficio, ma senza tuttavia evidenziare le ragioni in base alle quali sarebbe erronea l’affermazione circa l’imputabilità alla stessa parte della mancata produzione delle copie delle ordinanze e dei verbali di causa.

Una volta, quindi, ritenuta priva di adeguata critica l’affermazione del giudice di appello secondo cui l’appellante aveva colpevolmente omesso di produrre gli atti necessari alla verifica della fondatezza del mezzo di impugnazione, il che impediva di verificare se ed in che modo fossero state realizzate le violazioni denunciate, risulta del pari priva di adeguata contestazione l’affermazione del giudice di appello secondo cui era del tutto generica l’affermazione dell’appellante quanto ai capitoli espunti dal giudice nell’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio nonché in merito alle modifiche ed aggiunte che sarebbero intervenute da parte dei giuranti.

Non può la Corte esimersi dal rilevare che altrettanto generico, e quindi inammissibile per difetto di specificità, si palesa il motivo di ricorso in esame che, una volta richiamati integralmente i capitoli di prova articolati, si limita a sostenere che l’ordinanza di ammissione della prova non avrebbe specificato quali capi sarebbero stati ammessi.

Altrettanto generica è poi la deduzione circa le modalità di assunzione della prova, risolvendosi la censura, in assenza della specificazione del contenuto degli atti nei quali si sarebbe realizzata la violazione processuale, nella apodittica ed unilaterale affermazione di parte ricorrente, e ciò anche in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il cui rispetto si impone anche nel caso in cui sia denunciato un error in procedendo (cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012).

6. L’inammissibilità del quinto motivo di ricorso, e quindi il rilievo che risulta incontestabile l’affermazione della Corte d’Appello circa il fatto che il rigetto della domanda attorea si fondi sull’esito del giuramento decisorio (con l’irrilevanza quindi delle altre prove, costituite e costituende), implica di conseguenza l’inammissibilità del terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, che investono le argomentazioni, espressamente e chiaramente spese ad abundantiam dal giudice di appello, al fine di dare contezza di come anche gli altri mezzi di impugnazione fossero privi di fondamento.

Il terzo motivo di ricorso, infatti, denuncia la violazione dell’art. 245 (rectius 345) e 202 c.p.c. quanto al mancato esame della documentazione indispensabile prodotta in grado di appello, il quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 245,281 c.p.c. nonché l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati, ed il sesto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c., con erronea motivazione in ordine alla mancata ammissione della CTU grafologica sul testamento olografo asseritamente redatto da R.A..

In disparte il difetto di specificità del terzo e del quarto motivo, va poi rilevato che il sesto motivo insiste sull’interesse del ricorrente a vedere accertata la falsa formazione di tale testamento, in quanto volto ad assecondare i suggerimenti forniti dal ricorrente al fine di favorire una definizione conciliativa della vicenda successoria (e ciò a conferma dell’effettivo svolgimento di attività professionale nell’interesse delle parti), senza però confrontarsi con la diversa motivazione resa dal giudice di appello che ha evidenziato come fosse ostativa a tale richiesta, non già la carenza di interesse, come sostenuto dal Tribunale, quanto l’impossibilità di procedere a verifica dell’autenticità della scheda testamentaria in assenza dell’originale.

Tuttavia, tutti i motivi in esame sono, come detto, inammissibili, in quanto a rendere incontestabile la correttezza della decisione gravata resta la ratio, appunto assorbente, costituita dalla necessità di dover decidere la controversia in conformità degli esiti del giuramento decisorio.

7. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi regolare le spese del presente giudizio in base al principio della soccombenza, come da dispositivo che segue, con attribuzione all’avv. Antonio Tafuri, dichiaratosene anticipatario.

8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di B.A., R.F. e R.M.R., in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, ed in favore di D.E., R.C. e R.G., in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Antonio Tafuri, dichiaratosene anticipatario;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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