Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40428 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 00712/2017) proposto da:

V.G., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Gabriele Bruyere, Emanuela Rosanna Peracchio, e Cinzia De Micheli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, v. Tacito n. 23;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, ***** (C.F.: *****), in persona dell’amministratore pro-tempore GE.ST.IMM S.a.s, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Marco Di Toro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Gian Giacomo Porro n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1290/2016 (pubblicata il 27 luglio 2016);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2010 V.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il Condominio “*****” di *****, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o di annullabilità e, comunque, dell’illegittimità della deliberazione assunta all’assemblea condominiale dell’11 dicembre 2009 relativa all’approvazione delle gestione delle spese di riscaldamento, con riferimento al rendiconto consuntivo 2008/2009 e al bilancio preventivo 2009/2010, deducendo che, essendo stato autorizzato al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento ed avendolo eseguito senza produrre alcun danno al Condominio, lo stesso non era tenuto a compartecipare alle spese di riscaldamento, invece comunque computate e a lui accollate con l’impugnata citata delibera.

Nella costituzione del convenuto Condominio, il Tribunale adito, con sentenza n. 660/2014, accoglieva la domanda, dichiarando l’illegittimità della richiamata delibera condominiale (ma respingendo l’istanza risarcitoria formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.).

Il citato attore aveva, altresì, proposto analoga domanda dinanzi al medesimo Tribunale invocando la declaratoria dell’illegittimità della successiva delibera assembleare del 7 dicembre 2010, anch’essa accolta con sentenza n. 664/2014.

2. Decidendo sugli appelli formulati dal soccombente Condominio e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di Torino, riuniti i connessi giudizi iscritti ai nn. RG 1535/2014 e 1536/2014, con sentenza n. 1290/2016 (pubblicata il 27 luglio 2016), accoglieva ambedue i gravami proposti e, per l’effetto, in riforma delle impugnate sentenze, rigettava le domande avanzate dal V. con gli originari atti di citazione.

Il giudice di secondo grado fondava l’adottata decisione sulla circostanza che dall’espletata istruzione probatoria – era emerso che mai l’impianto del condomino V. fosse stato collegato al nuovo impianto centralizzato di riscaldamento, ragion per cui non era stato possibile accertare – ed il relativo onere incombeva sullo stesso V. – se da tale distacco fossero derivati aggravi di gestione o squilibri termici. Pertanto, avendo il V. rifiutato di far collegare il suo impianto interno al nuovo impianto di riscaldamento centralizzato, nella vigenza altresì dell’art. 10 del Regolamento condominiale (che obbligava i singoli condomini all’utilizzo dell’impianto comune), sarebbe stato da ritenere legittimo il suo distacco (rectius: la sua rinuncia al collegamento), soltanto ove egli avesse fornito la prova dell’assenza dei precisati effetti pregiudizievoli per il Condominio.

3. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo complesso motivo, V.G., resistito con controricorso dall’intimato Condominio “*****”. La difesa del ricorrente ha pure depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo proposto il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102,1117,1118,1120,1138 c.c. e art. 1362 c.c. e segg., nonché degli artt. 112,115 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3, e art. 384 c.p.c., comma 2, unitamente all’art. 143 disp. att. c.p.c., oltre al vizio di contraddittorietà della motivazione e di quello di omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia.

Nello specifico il V. ha dedotto – censurando complessivamente la sentenza impugnata in relazione ai prospettati vizi condensati in un’unica doglianza – che: – il suo distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento si sarebbe dovuto considerare legittimo, trattandosi di diritto individuale a cui l’assemblea non avrebbe potuto legittimamente imporre alcun ostacolo; – la delibera impugnata (contenente l’accollo delle spese di riscaldamento anche suo carico) si doveva reputare affetta da nullità siccome lesiva del predetto diritto; – egli aveva debitamente fornito in giudizio la prova che alcun malfunzionamento e/o disservizio era conseguito al mancato allaccio della sua unità immobiliare all’impianto centralizzato e che nessuna lamentela era pervenuta dagli altri condomini; – ai fini del distacco rilevava solo che da esso non sarebbero derivati né un aggravio di gestione né uno squilibrio termico e la circostanza che ciò fosse provato prima del distacco o dopo il distacco si sarebbe dovuto ritenere ininfluente, essendo sufficiente la sola sussistenza di dette condizioni.

2. In via preliminare bisogna prendere atto che il Condominio controricorrente attesta che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo circa l’oggetto della controversia avendo provveduto a restituire al V. l’importo capitale del decreto ingiuntivo n. 59/2008 relativo alla causa definita con sentenza n. 1637/2013, di cui era stato tenuto conto nella sentenza n. 3035/2015 del Tribunale di Torino, che aveva, tuttavia, deciso sulla regolazione delle spese condannando il V. al suo pagamento e tale sentenza risultava impugnata in appello, ancora pendente.

Tale circostanza va ritenuta irrilevante poiché attiene ad altro contenzioso intercorso tra le parti e non involge le sentenze di primo grado oggetto dell’appello definito con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione.

3. Ciò posto, ritiene il collegio che il motivo così come complessivamente formulato dal ricorrente è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Va, innanzitutto, evidenziato che esso si basa su un parziale travisamento della ricostruzione in fatto operato dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza e, quindi, con lo stesso si invoca una tutela giuridica che non trova piena corrispondenza nelle accertate risultanze fattuali.

Infatti, attraverso la sentenza di appello è stato riscontrato che, con la presupposta delibera dell’11 settembre 2000, il ricorrente non fu affatto autorizzato a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento con riferimento all’unità immobiliare di sua proprietà, ma fu deciso di procedere alla sostituzione della caldaia con altra, e che solo con la delibera successiva del 12 ottobre 2000 l’assemblea respinse la richiesta del V. di distaccarsi dall’impianto centralizzato.

Ma quello che il collegio rileva in senso decisivo – allo scopo della definizione del ricorso – consiste nell’osservare che il Condominio, nel prendere atto del rifiuto del V. di far collegare il suo impianto interno al nuovo impianto centralizzato e, in ogni caso, difettando la prova (incombente sul V.) che dal suo mancato allaccio non sarebbero derivate le suddette conseguenze, aveva legittimamente accollato ancorché richiamando l’art. 10 del regolamento condominiale – al ricorrente l’obbligo di compartecipazione alle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato (fermo restando pacificamente a suo carico l’obbligo di partecipare a quelle di conservazione) previsto nella delibera oggetto di impugnazione.

E’, peraltro, importante rilevare che, nella vicenda giudiziale in questione, si applicava “ratione temporis” la versione dell’art. 1118 c.c. antecedente alla novella di cui alla L. n. 220 del 2012.

Sulla base di tale normativa, già si era ritenuto che – pur essendo legittimo il diritto del singolo condomino a distaccarsi dall’impianto centralizzato senza alcuna necessità di ottenere l’autorizzazione dall’assemblea condominiale (ragion per cui, nel caso di specie, la precedente delibera di diniego di tale diritto in favore del V. non assume alcuna rilevanza, essendo anzi da ritenersi nulla sul punto: v. Cass. n. 7518/2006 e Cass. 19893/2011, così come non poteva assumere alcun ostacolo preclusivo la clausola inserita al n. 10 del regolamento condominiale) – egli avrebbe dovuto fornire la prova (in via preventiva) che la sua rinuncia a collegarsi al nuovo impianto centralizzato di riscaldamento non avrebbe prodotto aggravi di gestione o squilibri termici, prova che, invece, la Corte di appello – con adeguata motivazione in fatto, perciò incensurabile nella presente sede di legittimità – ha escluso che il V. aveva fornito, donde la permanenza del suo obbligo a compartecipare anche alle spese di gestione e di contribuzione base in percentuale fissa del suddetto impianto centralizzato.

Era, infatti, pacifico – già sotto la vigenza della precedente versione del citato art. 118 c.c. (come detto applicabile temporalmente nella fattispecie) – che il singolo condomino avrebbe potuto legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se avesse provato (donde l’univoco accollo dell’onere probatorio a suo carico) che dalla sua rinunzia e dal distacco non sarebbero derivati né un aggravio di spese per coloro che continuavano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Pertanto, solo se fosse stata soddisfatta tale condizione, egli sarebbe rimasto obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre sarebbe stato esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso (cfr. Cass. n. 5974/2004, Cass. n. 7518/2006, cit., Cass. n. 16367/2007).

Del resto, tale principio – frutto proprio della pregressa elaborazione giurisprudenziale di questa Corte – è stato positivizzato in questi termini nel novellato 1118 c.c., comma 4.

Occorre, a questo punto, rilevare che, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis. 1. c.p.c. dalla difesa del ricorrente, si richiama la recente sentenza n. 18131/2020 di questa Sezione intervenuta tra le stesse parti (che il V. prospetta come influente sulla decisione del presente ricorso), secondo la quale, qualora in seguito ad un intervento di sostituzione della caldaia dell’impianto termico centralizzato, il mancato allaccio di un singolo condomino non si intenda quale volontà unilaterale dello stesso di rinuncia o distacco, ma appaia quale conseguenza dell’impossibilità tecnica di fruizione del nuovo impianto condominiale a vantaggio di una unità immobiliare, restando altresì impedito un eventuale futuro riallaccio, deve ritenersi che tale condomino non sia più titolare di alcun diritto di comproprietà sull’impianto, e non debba perciò nemmeno più partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa, essendo nulla la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune l’impianto centralizzato, né siano serviti da esso.

Ma, a tal proposito, il collegio intende chiarire che – oltre a riferirsi la vicenda definita con la riportata sentenza ad altre annualità contabili – l’aspetto della eventuale impossibilità tecnica dell’appartamento del V. di allacciarsi all’impianto centralizzato era stata in quel caso dedotta con i proposti motivi (e sul punto, al fine dell’accertamento di tale eventualità, l’impugnata sentenza era stata cassata con rinvio), nel mentre, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, tale profilo non risulta prospettato ed, anzi, la sua impostazione sembra presupporre che questa impossibilità non sussisteva, poiché la sua iniziale azione di impugnativa delle anzidette delibere assembleari riguardava la denuncia dell’illegittimità delle stesse sull’assunto che egli avesse il diritto (esercitabile in via unilaterale, a prescindere da un’autorizzazione dell’assemblea condominiale) di non allacciarsi all’impianto di riscaldamento centralizzato, senza, tuttavia, a suo avviso, dover riscontrare la possibile produzione degli effetti (negativi per il Condominio) riconducibili agli squilibri termici e agli aggravi di spesa per gli altri condomini, il cui onere probatorio, invece, per quanto precedentemente posto in risalto, incombeva su di lui.

4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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