LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24471/2020 proposto da:
E.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso, dall’avvocato Chiara Villante, domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 541/2020 della Corte di appello di Brescia, depositata il 1 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal relatore Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 1 giugno 2020, la Corte di appello di Brescia, respinse l’appello proposto da E.L. (di nazionalità *****) per la riforma dell’ordinanza emessa il 15 gennaio 2018 dal Tribunale di Brescia, dispositiva del rigetto delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato, alla concessione della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.
1.1. Questa è la sintesi del racconto fatto dal ricorrente nelle sedi procedimentali e giurisdizionali, per come riportato nella sentenza:
egli raccontava di essere stato costretto a lasciare il proprio paese di origine per sottrarsi alla violenza di individui appartenenti ad una setta religiosa denominata “*****”;
a scuola egli entrato in contatto con i sopracitati, i quali volevano costringerlo ad affiliarsi; il suo rifiuto aveva suscitato le ire dei membri della confraternita che ponevano in essere comportamenti violenti non solo nei confronti del diretto interessato ma anche nei confronti degli altri membri della sua famiglia;
vana era stata la richiesta di intervento delle forze di polizia, sì che, in mancanza di tale protezione, egli aveva deciso di lasciare la ***** (in particolare, l'*****), trasferendosi dapprima in Libia e, successivamente, imbarcandosi per l’Italia.
1.2 In particolare, la sentenza afferma che: i) va esattamente considerata la situazione in cui versa il paese di provenienza, ossia la *****, con particolare attenzione ad *****, dal quale proviene l’interessato; dalle fonti consultate risulta che nell'***** non si riscontra una situazione di violenza indiscriminata ovvero di conflitto armato interno, come prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); ii) quanto al dovere d’ufficio di evitare il respingimento verso un Paese ove esiste conflitto armato, si osserva che *****, nel sud della *****, non si trova in detta situazione, al contrario degli Stati del nord-est (*****); il richiedente, in sede di audizione, non aveva punto accennato alla generale situazione della *****, limitandosi a segnalare i timori per le minacce ricevute dalla confraternita; iii) la narrazione nel complesso non è credibile ed è caratterizzata da diverse incoerenze, nella sentenza specificamente indicate) e ciò comporta anche il rigetto della domanda volta ad ottenere permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Per la cassazione di questa sentenza E. propose ricorso contenente tre motivi di impugnazione.
3. L’intimato Ministero dell’Interno, costituitosi al solo scopo dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35-bis, comma 9, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, erronea contraddittoria motivazione e “omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto” (art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5)).
Alla luce del racconto presente nel ricorso emerge che “la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria”.
Invero, secondo il ricorrente: sussiste in capo all’autorità statale,che valuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della forma di protezione in esame, il dovere di svolgere un’indagine officiosa sull’effettivo contrasto alla violenza svolto dalle autorità statuali del paese di provenienza e sul pericolo per l’incolumità cui sia esposto il cittadino straniero in caso di rientro nel paese d’origine (…); il D.Lgs. n. 25 del 2008 fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di accertare la situazione reale del Paese di origine dei richiedenti (…) in modo che ciascuna domanda di protezione internazionale venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate e veritiere; il provvedimento impugnato è frutto di un’errata e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché di un’istruttoria carente; la sentenza impugnata, senza svolgere alcuna attività di indagine, si è limitata ad escludere la sussistenza di un grave danno, così come definito dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, senza fornire alcuna motivazione; è evidente che il giudicante, in violazione di quanto disposto dal combinato disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35-bis, comma 9, ha valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna della *****, omettendo di accertare la situazione reale del paese di proveniente.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza è caratterizzata da violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3 e 14, nonché da omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, “erronea, contraddittoria motivazione e omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto” (art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5).
Si afferma che “l’odierno ricorrente (…) ha esposto in modo chiaro ed inequivocabile le ragioni per cui ha timore di rientrare nel proprio paese; lo straniero, al di là della propria vicenda personale, ha espresso di avere timore di fare ritorno nel proprio paese di origine in quanto sussiste una situazione di grave instabilità sociopolitica ed il pericolo per i cittadini di essere esposti al pericolo di vita o di incolumità fisica; la Corte di Appello di Brescia (…) ha erroneamente valutato la documentazione allegata dello stesso al fine di dimostrare la situazione di pericolo soggettiva derivante dalla situazione generale del paese; infatti, lo straniero, a prescindere dalla sua vicenda personale, ha diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. c), perché deve ritenersi fondato il rischio che lo straniero sia esposto a “un grave danno”, stante l’attuale situazione generale del paese di provenienza, dunque (…) non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico”; le esigenze di protezione internazionale, inoltre, non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti, potendosi riconoscere alla definizione del termine “conflitto armato interno” una portata più ampia di violenza indiscriminata, non fronteggiata adeguatamente dallo Stato di appartenenza”.
“Attraverso la consultazione di siti e informazioni prese da internet (…) è possibile accertare su tutto il territorio *****no l’esistenza di una spirale di violenza che ha mietuto migliaia di vittime anche nel sud del paese (…) a tal scopo va richiamata l’attenzione del giudicante sulla documentazione allegata al ricorso di primo grado dalla quale emerge che in ***** sussiste una situazione di grave instabilità sociopolitica ed il pericolo per i cittadini di essere esposti al pericolo di vita o di incolumità fisica”.
3. Tali motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono manifestamente inammissibili poiché, le doglianze si sostanziano solo in generici riferimenti ai principi regolatori dell’invocato istituto protettivo, senza che il ricorrente si preoccupi di intercettare la ratio decidendi posta alla base della decisione di conferma del diniego della protezione sussidiaria.
La sentenza impugnata, invero, da un lato, con motivazione congrua (e come tale insindacabile in questa sede), ha affermato la non credibilità della narrazione fatta dal ricorrente, con conseguente insussistenza dei presupposti di applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), e ha, conformemente a diritto, esteso la propria cognizione alle informazioni, officiosamente acquisite, sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando specifico conto delle specifiche fonti, aggiornate agli anni 2019 e 2020, dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nella regione della ***** di provenienza del ricorrente (*****), delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
A tale, quanto mai puntuale, accertamento il ricorrente si limita a contrapporre fatti da lui solo desunti dal contenuto di “siti attendibili”, dalla “stampa internazionale”, dal “rapporto di Amnesty International” (senza alcuna ulteriore specificazione); senza, ovviamente, indicare se tali fonti di cognizione di fatti siano state acquisite al processo di appello.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, per le ragioni nell’atto illustrate, la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché per “omessa valutazione di fatto e di diritto, erronea e/o contraddittoria motivazione”.
5. E’ certamente vero che, quanto alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata è caratterizzata da assenza di valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia (per tale necessità, cfr., per tutte: Cass. S. U., n. 29459 del 2019), ma è altrettanto vero che la censura sul punto, per come dedotta, è inammissibile, in quanto: è caratterizzata da assoluta astrattezza (il ricorrente si limita citare principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria senza alcun riferimento al fatto concreto); non indica in questa sede quali siano i fatti specifici da lui dedotti nel giudizio di appello (e dalla sentenza impugnata in tesi non esaminati) alla base del motivo di appello relativo al diniego della concessione della protezione umanitaria.
6. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese.
Stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto; spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021